N. 03075/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2009, proposto da:
Benedetto Vetere, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Petrachi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Petrachi in Lecce, Via Lupiae,53;
contro
Universita’ del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l’annullamento
del decreto n. 1400 emesso dal Rettore dell’Università del Salento – Lecce il 9 settembre 2009 e trasmesso per notifica all’interessato il 16 settembre 2009, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte resistente il difensore Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui l’Università del Salento ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente – professore ordinario in Storia Medievale – a far data dal 1° novembre 2009.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 16 d. lgs. n. 503/92, nonché del Regolamento recante disposizioni sui mantenimenti in servizio del personale dell’Università del Salento, di cui al decreto rettorale n. 791/09.
Nella camera di consiglio del 18.11.2009 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 19.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con l’unico motivo di gravame, variamente articolato, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto assunto sulla base di un unico presupposto – la sussistenza di impedimenti di ordine economico – non conferente ai fini in esame.
Il motivo è infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 72 co. 9 d.l. n. 112/08, convertito in l. n. 133/08, ed applicabile ratione temporis al caso in esame, “Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009”.
A sua volta, dispone il comma 7 (che modifica in parte qua l’art. 16 d. lgs. n. 503/92), che in caso di istanza di permanenza in servizio per un biennio da parte del pubblico dipendente, “… è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. […]”.
2.2. All’evidenza, la suddetta normativa attribuisce al dipendente una semplice facoltà di richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile, e non un diritto soggettivo al detto mantenimento. Ciò si evince dal fatto che “… è data facoltà all’amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta”.
In particolare, solo qualora l’amministrazione ritenga di assentire l’istanza del dipendente, essa è tenuta a fornire adeguata motivazione quanto “…alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”. Tale particolare onere motivazionale si impone in ragione del fatto che il prolungamento del rapporto di servizio comporta per l’amministrazione esborso di danaro pubblico, rappresentato dal compenso che essa dovrà continuare a corrispondere al proprio dipendente.
Esigenze di controllo della spesa pubblica impongono pertanto all’amministrazione una motivazione rafforzata in caso di permanenza in servizio del proprio dipendente.
Viceversa, nessun aggravio economico – anzi, un risparmio di spesa – comporta la mancata adesione all’istanza di prolungamento in servizio. Per tali ragioni, il legislatore non ha previsto un particolare onere motivazionale, se non quello, generale, di cui all’art. 3 l. n. 241/90.
E che ciò sia vero emerge altresì dalla previsione di cui all’art. 4 Regolamento recante disposizioni sui mantenimenti in servizio del personale dell’Università del Salento, di cui al decreto rettorale n. 791/09. Vi si legge infatti la necessità, da parte dell’Amministrazione, in caso di trattenimento in servizio del dipendente, di considerare una serie di elementi ponderali (verifica del rapporto tra il numero dei docenti e gli insegnamenti impartiti nel medesimo settore scientifico e disciplinare; accertamento della produttività scientifica del richiedente; accertamento dell’elevata professionalità riconosciuta al dipendente, verificabile attraverso la sua partecipazione a progetti di ricerca di rilievo nazionale o internazionale), valutazioni invece del tutto assenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di servizio, tenuto conto, in tale ultimo caso, della totale assenza di oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione.
3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nell’atto impugnato che l’Amministrazione ha posto a base della propria decisione “… la mancanza di compatibilità finanziaria all’accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio per altri due anni presentate dal personale docente e non docente, dovendosi realizzare economie di bilancio per garantire i livelli essenziali di servizio”.
All’evidenza, tale motivazione deve reputarsi del tutto congrua in rapporto al caso di specie, avendo l’Amministrazione ritenuto di orientare negativamente la propria facoltà di trattenimento in servizio del proprio personale dipendente, in considerazione della necessità di realizzare economie di bilancio, in vista dell’assolvimento delle imprescindibili esigenze di servizio.
Già soltanto per tale ragione, pertanto, l’impugnato provvedimento si sottrae alle lamentate censure, costituendo la risultante di una corretta valutazione delle esigenze di bilancio, e avuto riguardo altresì all’assenza di profili di manifesti errori e/o incongruità, i soli idonei a consentire il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
A ciò aggiungasi inoltre che l’impugnato provvedimento richiama altresì, per relationem, la delibera del Senato Accademico del 29.7.2009, in cui si attribuisce rilievo prevalente alla necessità “… di poter bandire e assumere giovani ricercatori”, necessità ritenuta prevalente rispetto a quella consistente nel mantenimento in servizio del personale dipendente.
Pertanto, all’esigenza di garantire economie di bilancio si aggiunge la volontà dell’Amministrazione di privilegiare le nuove assunzioni. Motivazione, quest’ultima, del tutto incensurabile, in quanto attinente al merito dell’azione amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, è di tutta evidenza l’insussistenza del lamentato vizio, avendo l’Amministrazione orientato la propria discrezionalità sulla base di valutazioni discrezionali del tutto congrue e ragionevoli in rapporto alle concrete circostanze del caso.
4. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Moro, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)