L’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 attribuisce al dipendente pubblico (nel caso di specie, professore ordinario) una semplice facoltà di richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile e non un diritto soggettivo a detto mantenimento, avendo l’amministrazione la facoltà di accogliere tale istanza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Il provvedimento di accoglimento – e non quello di diniego – è oggetto di un obbligo di motivazione aggravato, imposto dal fatto che il prolungamento di servizio comporta un ulteriore esborso di denaro pubblico.
L’esigenza di garantire economie di bilancio, così come la volontà dell’amministrazione di privilegiare nuove assunzioni costituiscono motivazioni adeguate e congrue del rigetto della richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile del dipendente pubblico (nel caso di specie, professore ordinario).