L’art. 3, d.m. 25 maggio 2011, n. 243, stabilisce che le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13 dicembre 2016, n. 1894
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore
N. 01894/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Maruccio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SNGGST41M18C351J, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, via Lupiae, 12;
contro
Università degli Studi del Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Torrente C.F. TRRMDL56L47A662J, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pellegrino C.F. PLLGNN39A04E506L, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via [#OMISSIS#] Imperatore, 16;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pinnola non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università del Salento del 6/11/2015 n. 1074 di approvazione degli atti e della graduatoria dei partecipanti alla selezione pubblica bandita con D.R. n. 212 del 19 marzo 2015 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, Settore concorsuale 08/B2 (“Scienze delle Costruzioni”), SSD ICAR/08, e della relativa graduatoria elaborata all’esito della valutazione della Commissione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi del Salento e di Regione Puglia e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, di approvazione degli atti e della graduatoria dei partecipanti alla selezione pubblica bandita con D.R. n. 212/15, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, presso l’Università del Salento.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione del bando, falsità ed erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, eccesso di potere.
Nella camera di consiglio del 24.2.2016 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ord. n. 2140/16, ha rigettato l’appello cautelare proposto dal ricorrente.
All’udienza del 23.11.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Premette anzitutto il Collegio che si prescinderà dall’esame delle questioni articolate dal ricorrente nelle note depositate in data 14.10.2016 (l’accoglimento dell’istanza di ricusazione di due membri della Commissione proposta dal ricorrente), trattandosi di questioni non articolate nei modi e termini dei motivi aggiunti, ed essendo comunque irrilevanti nel giudizio in esame, riferendosi ad una procedura concorsuale diversa rispetto a quella oggetto di presente scrutinio.
3. Con il primo motivo di ricorso, lamenta il ricorrente l’illegittimità della mancata valutazione del progetto di ricerca da lui elaborato.
Il motivo è inammissibile per genericità.
Il ricorrente si è classificato terzo in graduatoria, con il punteggio di 76,2, preceduto sia dall’ing. Pinnola (secondo con il punteggio di 77,9) e sia dalla prima classificata (e odierna controinteressata) ing. De Bellis, con il punteggio di 78,9.
Orbene, a fronte di tale situazione, il ricorrente non specifica se il suo progetto avrebbe dovuto comportare ex se l’assunzione in suo favore – la qual cosa contrasta irrimediabilmente con la logica concorsuale – oppure avrebbe dovuto semplicemente essere valutato ai fini della graduatoria. Ma in tal caso il ricorrente non allega neanche un punteggio minimo che, in tesi, avrebbe dovuto essergli assegnato. Il che non consente in alcun modo di ritenere superata la prova di resistenza, tenuto conto dello scarto (2,7/100) esistente tra il ricorrente e la vincitrice De Bellis.
A ciò aggiungasi poi che il ricorrente ha espressamente rinunciato ad ogni pretesa in ordine al suo lavoro, sicché anche per questa via egli non può vantare alcun tipo di interesse concreto e attuale.
4. Va ora esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l’operato della Commissione, la quale non ha escluso la controinteressata nonostante ella avesse presentato un numero di pubblicazioni inferiore a quello minimo (12) previsto nel bando. In particolare, il ricorrente deduce che due pubblicazioni non erano ammissibili, in quanto collocabili oltre la data di scadenza prevista nel bando, e altre due non avrebbero dovuto essere valutate, in quanto semplici riassunti (abstract), e non vere e proprie pubblicazioni.
Il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di interesse. Ciò in quanto manca la prova che, in caso di esclusione, il ricorrente sarebbe risultato vincitore, tenuto conto della presenza di un secondo classificato (l’ing. Pinnola), del tutto estraneo alla censura in esame.
In secondo luogo, e ad abundantiam, il motivo è altresì infondato.
Invero, sotto un primo profilo, non emerge in atti che le pubblicazioni in esame si sostanzino in abstracts (cfr. Doc. n. 5 del fascicolo di parte controinteressata del 26.1.2016). Già soltanto per tali ragioni, la doglianza del ricorrente è infondata, avendo egli operato una valutazione soggettiva della natura delle pubblicazioni offerte dalla controinteressata, che non trova riscontro nella obiettiva realtà documentale.
Premesse tali assorbenti considerazioni, può altresì soggiungersi che il bando di concorso (art. 6) dispone che: “la valutazione delle pubblicazioni è effettuata da apposita Commissione secondo i criteri e i parametri individuati con decreto del ministro n. 243 del 25 maggio 2011. …”.
A sua volta, stabilisce il d.m. n. 243/11, art. 3, che: “Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. …”.
All’evidenza, il citato d.m. non pone alcuna limitazione quanto alla tipologia delle pubblicazioni valutabili, diversa da quella rappresentata dalla necessità che trattasi di “…. Pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti …”.
Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza delle avverse censure, non essendovi alcuna limitazione quanto alla valutazione di abstracts (e tali non sono, per le ragioni sopra illustrate) d parte della commissione.
Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
5. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente censura i criteri di valutazione delle pubblicazioni operati dalla commissione, sostenendo che l’unico criterio di cui avrebbe dovuto tenersi conto era quello del “… confronto tra i diversi impact factor” (cfr. ricorso introduttivo, p. 10).
La censura è infondata.
Si legge nel verbale della 1° seduta 4.9.2015 – Valutazione della produzione scientifica – che la valutazione sarebbe avvenuta sulla base di una serie di criteri (originalità, innovatività, congruenza, rilevanza scientifica, ecc), tra i quali i seguenti: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio delle citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazione dei precedenti parametri.
Pertanto, è evidente che quello indicato dal ricorrente (riferimento all’IF) è solo uno degli elementi elaborati dalla Commissione ai fini della valutazione della produzione scientifica. La qual cosa, in difetto di previsioni normative che impongano il riferimento al solo IF, deve ritenersi frutto di esercizio legittimo della discrezionalità da parte della Commissione giudicatrice, nella quale non vi è traccia di profili di palesi illogicità, erroneità, irrazionalità, ecc, i soli idonei a consentire il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.
In sostanza, il ricorrente pretende di sostituire il proprio, opinabile criterio di valutazione, a quello fatto proprio dalla Commissione, in assenza di norme di legge che impongano all’Amministrazione la valutazione dei soli IF.
Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza della dedotta censura, che per tali ragioni non può che essere disattesa.
6. Con l’ulteriore motivo di gravame, il ricorrente si duole del fatto che la Commissione avrebbe assegnato il medesimo punteggio a tutti e quattro i candidati, in punto di congruenza delle pubblicazioni, nonostante che i suoi lavori fossero più pertinenti degli altri sotto tale profilo.
Il motivo è infondato.
Si legge nel bando (pag. 3, lett. b) che la Commissione avrebbe valutato la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con gli obiettivi di produttività scientifica e attività di ricerca previsti dal bando”.
Orbene, come evidenziato dalla Commissione, (cfr. valutazione dei titoli, All. n. 5 al fascicolo di parte controinteressata depositato in data 26.1.2016), l’attività didattica svolta dalla controinteressata: “… è congruente con le tematiche e le metodologie del settore ICAR-08”.
Pertanto, in presenza di pubblicazioni coerenti con le tematiche e le metodologie del settore di riferimento, deve ritenersi del tutto incensurabile – in quanto frutto di una valutazione né illogica, né irrazionale – la scelta della Commissione in punto di attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto che, al fine di evitare la redazione di bandi “tarati” su profili specifici dei candidati, la congruenza va valutata in rapporto al settore di riferimento, e non esclusivamente in raffronto all’attività progettuale propria dei vari candidati.
7. Va del pari rigettato l’ulteriore motivo di gravame, con il quale il ricorrente si duole che nella valutazione dei titoli, voci 5 e 7, sia stato assegnato ai primi tre candidati lo stesso punteggio, nonostante che l’odierno ricorrente abbia un periodo di permanenza all’estero per attività di formazione e ricerca ben maggiore degli altri due candidati.
Sul punto, rileva il Collegio che nessuna previsione normativa o regolamentare prevede valorizza il fattore tempo per attività svolte all’estero. Per tali ragioni, considerato che anche la controinteressata, ha parimenti svolto attività di formazione all’estero (Università di Barcellona e della California) il rilievo del ricorrente è inconferente ai fini in esame.
8. Con l’ulteriore motivo di gravame, il ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe errato nel valutare solo due borse di studio, in luogo di tre, e non avrebbe tenuto conto del suo titolo di cultore della materia e la collaborazione con progetti di ricerca.
La censura è infondata.
Si legge nella scheda di valutazione del ricorrente (cfr. All. n. 6 al fascicolo di parte controinteressata depositato in data 26.1.2016) che quest’ultimo ha ricevuto i massimi punteggi (rispettivamente 7, 2 e 7) con riferimento ai parametri: dottorato di ricerca; attività didattica; documentata attività di formazione.
Inoltre, nella scheda di valutazione la Commissione ha dato atto della collaborazione del ricorrente “… alla stesura di 4 progetti di ricerca”.
Alla luce di tali emergenze documentali, è pertanto evidente che le censure del ricorrente sono ora irrilevanti – stante il conseguimento del massimo punteggio nelle materie per le quali egli lamenta gli errori della Commissione – ora infondate, stante l’avvenuta valutazione da parte della Commissione degli ulteriori titoli (collaborazione a quattro progetti di ricerca) di cui egli lamenta la pretermissione.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
9. Parimenti inconferente è la censura relativa alla non compiuta valutazione, da parte della Commissione, della sua attività scientifica svolta presso centri di eccellenza, avendo il ricorrente per questa voce riportato il punteggio massimo di 7.
10. Da ultimo, è irricevibile, e comunque infondata, la censura relativa all’apertura del bando anche a candidati ricercatori non pugliesi.
Irricevibile, perché in quanto clausola immediatamente lesiva, essa andava impugnata in via immediata, e non soltanto all’esito della graduatoria.
Infondata, in quanto contrastante con il principio di parità di accesso agli impieghi pubblici riveniente direttamente dall’art. 51 Cost.
11. Conclusivamente, il ricorso è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
12. Parimenti infondato è il ricorso incidentale. Invero, sotto un primo profilo, del tutto legittimamente la Commissione non ha preso in considerazione le pubblicazioni nn. 11 e 12, in quanto accettate per la pubblicazione dopo la data di scadenza del bando. Al qual riguardo, non rileva che le suddette pubblicazioni fossero state inviate per la pubblicazione alla data di scadenza del bando, atteso che l’art. 2 del bando prescriveva che entro la data di scadenza del bando i candidati fossero in possesso dei requisiti previsti. Requisiti che, relativamente alle pubblicazioni nn. 11 e 12, non potevano ancora dirsi sussistenti.
13. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale si censura l’erroneità del punteggio attribuito al ricorrente principale con riferimento ai parametri 1, 2 e 3. All’evidenza, la controinteressata si profonde in valutazioni soggettive – l’esiguità del tempo effettivamente dedicato dal Maruccio all’attività di ricerca; la maggior dedizione della controinteressata all’attività di ricerca – del tutto opinabili, a fronte delle quali la valutazione della Commissione non presenta alcuno dei richiamati indici (errori palesi, profili di illogicità e/o irrazionalità manifeste) idonei a consentire il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-amministrative.
14. Per tali ragioni, il ricorso incidentale va rigettato.
15. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché su quello incidentale, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/12/2016