TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 309

Dipendente pubblico ateneo-Sanzione disciplinare-Termine decennale di prescrizione

Data Documento: 2018-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

 Nell’ipotesi il dipendente abbia già percepito i compensi per il lavoro svolto, si applica  l’ordinario termine decennale di prescrizione, escludendo la necessità della preventiva escussione del soggetto presso cui è stata svolta l’attività esterna.

Contenuto sentenza

N. 00309/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Marsella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 7; 
contro
Universita’ del Salento, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi; 
Ageform non costituito in giudizio; 
Ricorso per l’annullamento:
del provvedimento prot. n. 51426 del 23/12/2013, conosciuto il 16/1/2014 a seguito di invio di racc. a.r., con cui il Rettore dell’Università del Salento ha comminato al ricorrente la sanzione della censura per aver svolto prestazioni di lavoro, autonomo ed occasionale (formazione professionale), a favore di altre amministrazioni pubbliche o di enti privati senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ed ha invitato e diffidato lo stesso ricorrente a corrispondere all’Università del Salento i compensi percepiti in occasione di tali attività extraistituzionali, pari nel complesso ad € 18.846,19, che saranno destinati ad incrementare il fondo di produttività o altri fondi equivalenti;
nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare della nota prot. n. 44224 del 18/11/2013 del Rettore dell’Università del Salento;
Motivi aggiunti per l’annullamento:
del provvedimento prot. n. 56872 del 09.07.2014 con cui il Rettore dell’Università del Salento, nelle more del giudizio, ha confermato la sanzione disciplinare comminata al ricorrente e, in parziale riforma del precedente provvedimento n. 51428 del 23.12.2013, ha ridotto l’importo dei compensi da restituire ad € 16.283,19, avendo riscontrato l’esistenza di autorizzazioni per alcun degli incarichi extraistituzionali già sanzionati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ del Salento e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e del Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, [#OMISSIS#] Marsella ha impugnato il provvedimento prot. n. 51426 del 23/12/2013, conosciuto il 16/1/2014 a seguito di invio di racc. a.r., con cui il Rettore dell’Università del Salento ha comminato al ricorrente la sanzione della censura per aver svolto prestazioni di lavoro, autonomo ed occasionale (formazione professionale), a favore di altre Amministrazioni pubbliche o di Enti privati, senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ed ha invitato e diffidato lo stesso ricorrente a corrispondere all’Università del Salento i compensi percepiti in occasione di tali attività extraistituzionali, pari nel complesso ad € 18.846,19, da destinare ad incrementare il fondo di produttività o altri fondi equivalenti.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 56872 del 09.07.2014 con cui il Rettore dell’Università del Salento, nelle more del presente giudizio, a seguito di riesame, ha confermato la sanzione disciplinare inizialmente comminata al ricorrente e, in parziale riforma del precedente provvedimento n. 51428 del 23.12.2013, ha ridotto l’importo dei compensi da restituire ad € 16.283,19, avendo riscontrato l’esistenza di autorizzazioni per alcuni degli incarichi extraistituzionali già sanzionati.
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso, atteso che il provvedimento prot. n. 56872 del 09.07.2014 emesso dal Rettore dell’Università del Salento nelle more del presente giudizio, a seguito di richiesta di riesame da parte dell’interessato, ed impugnato da quest’ultimo con i motivi aggiunti, risulta sostitutivo del precedente provvedimento sanzionatorio prot. n. 51426 del 23/12/2013 impugnato in via principale, avendo con esso l’Amministrazione confermato la sanzione disciplinare inizialmente comminata al ricorrente, ma ridotto l’importo dei compensi da restituire da € 18.846,19 ad € 16.283,19, per essere stata ritenuta sussistente la previa autorizzazione in relazione ad alcuni degli incarichi extraistituzionali inizialmente sanzionati.
All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia in discussione, i motivi aggiunti vanno, invece, respinti.
Invero, parte ricorrente sostiene che per tutti gli incarichi extraistituzionali indicati nel provvedimento da ultimo censurato, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione nell’atto stesso, egli avrebbe previamente ottenuto le necessarie autorizzazioni.
In particolare, quanto all’attività di formazione a distanza F.A.D. [#OMISSIS#] affidata da AGE.For.M. per gli anni 2003 e 2004 e alla collaborazione occasionale di docenza affidata dalla stessa AGE.FOR.M. nel 2004, il ricorrente afferma che tale incarichi extraistituzionali risulterebbero autorizzati in base all’accordo intercorso tra il citato Ente di formazione e il responsabile del servizio [#OMISSIS#] dell’Università di Lecce, nonché il Preside dell’Università presso cui il ricorrente prestava servizio.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa, tenuto conto, da un lato, che l’accordo esibito dal Marsella nella fase istruttoria del procedimento che ha portato all’applicazione della sanzione qui in contestazione risulta privo di data e non vi sono elementi certi per ricondurlo agli incarichi in questione; dall’altro, che nell’ambito di tale accordo era stato espressamente previsto che l’interessato avrebbe comunque dovuto previamente munirsi delle necessarie autorizzazioni, né le stesse potevano ritenersi superflue, come vorrebbe il ricorrente, per il mero fatto che alla sua designazione avrebbe partecipato il Preside della Facoltà.
In ordine, invece, alla collaborazione occasionale di docenza prestata a favore di AGEFORM nel 2005 e all’incarico di membro del Comitato Scientifico di AGEFORM sempre nel 2005, nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, l’Università a parziale riforma del proprio precedente atto, ha ritenuta autorizzata, sulla base dei documenti presentati dal ricorrente, l’attività di docenza inizialmente contestata, mentre ha confermato l’assenza di autorizzazione in relazione al ruolo di componente del Comitato Scientifico, con un’argomentazione ad avviso del Collegio va esente da censure.
Invero, con riguardo a tali incarichi, la documentazione prodotta dal Marsella a dimostrazione del previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni risulta inidonea, essendo in parte riferibile ad annualità diverse da quella in esame (le note prot. 1945 del 2003, 108 del 2003 e 1775 del 2004 a firma del Preside della facoltà) e riguardando per la restante parte (il Decreto del rettore n. 416 del 2005), il solo incarico di referente scientifico del progetto svolto, nel cui ambito può essere ritenuta inclusa l’attività di docenza, come correttamente concluso dall’Università, ma non può certo farsi rientrare anche il diverso ed autonomo incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico.
Del pari prive di pregio risultano le doglianze articolate in atti circa l’esigibilità delle somme chieste in restituzione, avendo la giurisprudenza pronunciatasi sulle eccezioni sollevate dal ricorrente, già condivisibilmente ritenuto applicabile, nel caso in esame, l’ordinario termine decennale di prescrizione, escludendo la necessità della preventiva escussione del soggetto presso cui è stata svolta l’attività esterna, nell’ipotesi il dipendente abbia già percepito i compensi per il lavoro svolto (Tar Marche, sentenza n. 65 del 2013 e Tar Lazione, sentenza n. 9182 del 2016).
Infine, manifestamente infondata risulta l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente dell’art. 53 comma 7 del D. Lg.s n. 165 del 2001, avendo tale norma la finalità di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione che può realizzarsi solo attraverso la sottoposizione a previa autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, senza che possa invece demandarsi ad un controllo ex post, l’eventuale concreta incidenza delle attività esterne espletate senza il previo assenso, sul corretto adempimento dell’originario rapporto di impiego.
Conclusivamente, quindi, attesa l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese di lite, tenuto conto della novità di alcuni profili delle questioni trattate e della complessità della materia, nonché dell’esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
– respinge i motivi aggiunti;
– compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/02/2018