N. 00309/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Marsella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 7;
contro
Universita’ del Salento, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Ageform non costituito in giudizio;
Ricorso per l’annullamento:
del provvedimento prot. n. 51426 del 23/12/2013, conosciuto il 16/1/2014 a seguito di invio di racc. a.r., con cui il Rettore dell’Università del Salento ha comminato al ricorrente la sanzione della censura per aver svolto prestazioni di lavoro, autonomo ed occasionale (formazione professionale), a favore di altre amministrazioni pubbliche o di enti privati senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ed ha invitato e diffidato lo stesso ricorrente a corrispondere all’Università del Salento i compensi percepiti in occasione di tali attività extraistituzionali, pari nel complesso ad € 18.846,19, che saranno destinati ad incrementare il fondo di produttività o altri fondi equivalenti;
nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare della nota prot. n. 44224 del 18/11/2013 del Rettore dell’Università del Salento;
Motivi aggiunti per l’annullamento:
del provvedimento prot. n. 56872 del 09.07.2014 con cui il Rettore dell’Università del Salento, nelle more del giudizio, ha confermato la sanzione disciplinare comminata al ricorrente e, in parziale riforma del precedente provvedimento n. 51428 del 23.12.2013, ha ridotto l’importo dei compensi da restituire ad € 16.283,19, avendo riscontrato l’esistenza di autorizzazioni per alcun degli incarichi extraistituzionali già sanzionati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ del Salento e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e del Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, [#OMISSIS#] Marsella ha impugnato il provvedimento prot. n. 51426 del 23/12/2013, conosciuto il 16/1/2014 a seguito di invio di racc. a.r., con cui il Rettore dell’Università del Salento ha comminato al ricorrente la sanzione della censura per aver svolto prestazioni di lavoro, autonomo ed occasionale (formazione professionale), a favore di altre Amministrazioni pubbliche o di Enti privati, senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ed ha invitato e diffidato lo stesso ricorrente a corrispondere all’Università del Salento i compensi percepiti in occasione di tali attività extraistituzionali, pari nel complesso ad € 18.846,19, da destinare ad incrementare il fondo di produttività o altri fondi equivalenti.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 56872 del 09.07.2014 con cui il Rettore dell’Università del Salento, nelle more del presente giudizio, a seguito di riesame, ha confermato la sanzione disciplinare inizialmente comminata al ricorrente e, in parziale riforma del precedente provvedimento n. 51428 del 23.12.2013, ha ridotto l’importo dei compensi da restituire ad € 16.283,19, avendo riscontrato l’esistenza di autorizzazioni per alcuni degli incarichi extraistituzionali già sanzionati.
Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso, atteso che il provvedimento prot. n. 56872 del 09.07.2014 emesso dal Rettore dell’Università del Salento nelle more del presente giudizio, a seguito di richiesta di riesame da parte dell’interessato, ed impugnato da quest’ultimo con i motivi aggiunti, risulta sostitutivo del precedente provvedimento sanzionatorio prot. n. 51426 del 23/12/2013 impugnato in via principale, avendo con esso l’Amministrazione confermato la sanzione disciplinare inizialmente comminata al ricorrente, ma ridotto l’importo dei compensi da restituire da € 18.846,19 ad € 16.283,19, per essere stata ritenuta sussistente la previa autorizzazione in relazione ad alcuni degli incarichi extraistituzionali inizialmente sanzionati.
All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia in discussione, i motivi aggiunti vanno, invece, respinti.
Invero, parte ricorrente sostiene che per tutti gli incarichi extraistituzionali indicati nel provvedimento da ultimo censurato, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione nell’atto stesso, egli avrebbe previamente ottenuto le necessarie autorizzazioni.
In particolare, quanto all’attività di formazione a distanza F.A.D. [#OMISSIS#] affidata da AGE.For.M. per gli anni 2003 e 2004 e alla collaborazione occasionale di docenza affidata dalla stessa AGE.FOR.M. nel 2004, il ricorrente afferma che tale incarichi extraistituzionali risulterebbero autorizza
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 309
Data Documento: 2018-02-20
Area:
Giurisprudenza
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