N. 01721/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02700/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Donato [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Piccinno, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] M. Polimeno, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Università del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l’annullamento
della deliberazione n. 222/2014 del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento del 4.09.2014 e, per quanto d’interesse, di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché successivo alla deliberazione predetta, anche se allo stato non conosciuto, e in particolare, nei limiti d’interesse dei ricorrenti, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento n.223/2014 del 4.09.2013 e del 3.10.2014;
nonché per la condanna
a dare seguito all’Accordo con le Organizzazioni Sindacali il 27.8.2014, alla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia ed alla deliberazione del Senato Accademico n. 157/2014 del 4.9.2014, mediante l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per la proroga dei contratti dei ricorrenti e l’avvio della procedura di cui all’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001; al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti, come individuati e specificati in narrativa; con vittoria di spese, compensi ed oneri del presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in sostituzione di [#OMISSIS#] Polimeno, Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Consiglio di amministrazione dell’Università del Salento non ha approvato la proposta del Senato Accademico, avente ad oggetto la proroga dei contratti di n. 9 unità lavorative – tra cui gli odierni ricorrenti – assunte a tempo determinato, cat. C, con scadenza nel mese di settembre 2014.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 35 comma 3-bis d. lgs. n. 165/01; eccesso di potere per errore, contraddittorietà, ingiustizia dell’azione amministrativa, violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 17.12.2014 i ricorrenti hanno dedotto nuovi profili di illegittimità dell’atto impugnato, così sintetizzati: violazione degli artt. 3-16 l. n. 241/90, 35 comma 3-bis d. lgs. n. 165/01; violazione della Del. Reg. n. 187/14; violazione della convenzione 7.8.2014, nonché dell’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 27.8.2014; violazione dello Statuto dell’Università del Salento.
All’udienza del 23.4.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deducono i ricorrenti l’illegittimità dell’atto impugnato, stante la sussistenza del diritto alla proroga dei contratti da loro stipulati con l’Università del Salento, e del corrispondente obbligo di quest’ultima di dar corso all’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 27.8.2014, che prevedeva appunto la proroga dei contratti in scadenza.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi dell’art. 35 comma 3-bis d. lgs. n. 165/01, “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando”.
2.2. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, è ben vero che, alla luce dei principi di diritto affermati da Cons. Stato, Adunanza Plenaria 28 luglio 2011, n. 14, lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
In particolare, la regola generale per le assunzioni di personale pubblico, sancita da ultimo dall’art. 3, comma 87, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001, è quella in base alla quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Pertanto, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l’amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce quindi ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241), principi applicabili anche alla fase organizzativa in cui l’amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.
Senonché, se la regola dello scorrimento della graduatoria rappresenta la regola se posta in comparazione con l’alternativa dell’indizione di un nuovo concorso, essa cessa tuttavia di operare in presenza di più graduatorie valide ed efficaci relative alla stessa fascia concorsuale. In tal caso, va infatti esclusa la preminenza del diritto dei candidati utilmente collocati in una graduatoria, rispetto a quelli parimenti collocati in posizione utile ma in diversa graduatoria, venendo in entrambi i casi in rilievo il diritto equiordinato di tutti i candidati all’assunzione presso l’unità organizzativa di riferimento.
3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nel corpus motivazionale dell’atto impugnato (cfr. pp. 6 e 7) che il Collegio dei Revisori, nella seduta del 2 settembre 2014, ha sottolineato “… la necessità che gli organi accademici valutino attentamente le situazioni di criticità evidenziate nell’appunto della Direzione Generale prot. 51719 del 27 giugno 2014 …, avendo particolare riguardo al concreto rischio di ricorso amministrativo da parte degli idonei della graduatoria ancora in corso di validità che vedrebbero escluso il loro diritto all’assunzione”.
Tale profilo di criticità è stato poi posto dall’Amministrazione a fondamento dell’impugnato diniego (cfr. p. 15, primo “Visto”).
Orbene, reputa il Collegio che tale motivazione deve ritenersi immune da censure di sorta. Invero, non si comprende la ragione per la quale i ricorrenti pretendano la proroga dei loro contratti in scadenza, posto che tale diritto è stato loro negato dall’Amministrazione non già in base a considerazioni di ordine finanziario (è pacifica infatti la copertura finanziaria occorrente per la chiesta proroga, avuto riguardo ai punti organico (PO) a disposizione dell’Università per l’anno di riferimento), ovvero in base alla scelta di quest’ultima di bandire un nuovo concorso, bensì alla luce del rilievo, ritenuto assorbente, della sussistenza di altre graduatorie pure utilmente valide ed efficaci.
In sostanza, l’Amministrazione ha ritenuto di non poter dar corso alla proroga dei contratti di n. 9 unità lavorative – tra cui gli odierni ricorrenti – assunte a tempo determinato, cat. C, con scadenza nel mese di settembre 2014, stante la sussistenza di altre graduatorie, del pari valide ed efficaci, i cui nominativi avrebbero pari diritto allo scorrimento.
In presenza di tale situazione, del tutto legittimamente l’Amministrazione non ha proceduto alla proroga dei contratti in esame mediante scorrimento della graduatoria nel cui ambito figurano i nominativi degli attuali ricorrenti, atteso che diversamente essa avrebbe alterato la par condicio esistente in riferimento ai nominativi di altre graduatorie parimenti valide ed efficaci.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, e devono pertanto essere rigettati.
5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)