E’ logico e coerente il bando di concorso che preveda la presentazione di un progetto di ricerca e il successivo colloquio, in quanto dette modalità assicurano che il candidato sia adeguatamente valutato sia attraverso il progetto di ricerca (che è un elemento precostituito, rispetto all’esame contingente, e quindi costituisce la sintesi della preparazione del candidato ), sia attraverso il colloquio ( nel quale si manifesta la capacità di adeguarsi ad una situazione contingente ).
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2013, n. 1755
Dottorato di ricerca-Graduatoria ammissione-Bando di concorso-Modalità di selezione-Presentazione progetto
N. 01755/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Limblici, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Università del Salento, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Chiara Pavan, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lombardo, [#OMISSIS#] Iaia, [#OMISSIS#] Convertino;
per l’annullamento
della graduatoria degli ammessi agli orali del concorso per dottorato di ricerca in “Forme e Storia dei saperi filosofici nell’Europa Moderna e contemporanea” pubblicata in data 25 marzo 2013, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;
della comunicazione via e-mail al ricorrente, spedita in data successiva al 26/03/2013, di non ammissione agli orali;
dei verbali del 25/03/2013 della Commissione esaminatrice, conosciuti in data 17/5/2013, nella parte in cui viene espresso un giudizio di non sufficienza, e comunque inferiore a 25/50, in relazione al progetto di ricerca presentato dal ricorrente;
della graduatoria finale degli idonei e dei vincitori approvate con D.R. n. 403 del 19 aprile 2013;
ed ove occorra, del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di Dottorato emanato con D.R. n. 1296 del 7/11/2012, nonché del Bando del XXVIII ciclo di dottorato approvato con D.R. n. 104 del 6/2/2013 nella parte in cui non prevedono un’idonea valutazione comparativa dei candidati;
di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] Leuci, in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#] Limblici, per il ricorrente, e l’avv. [#OMISSIS#] Tarentini, per l’Avvocatura dello Stato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria degli ammessi agli orali del concorso per dottorato di ricerca in “Forme e Storia dei saperi filosofici nell’Europa Moderna e contemporanea”, nella parte in cui non è compreso il suo nominativo.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta che la Commissione non ha espresso alcuna idonea valutazione comparativa dei candidati, perché non ha preso in considerazione i curricula, e che comunque il giudizio a lui attribuito è contraddittorio, laddove il progetto del ricorrente è stato ritenuto “interessante ma metodologicamente insufficiente”.
L’Università, nell’ambito della propria autonomia riconosciuta dal d.m. 22/1999, ha stabilito (con il Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca), che la selezione dei candidati debba essere effettuata obbligatoriamente attraverso la valutazione di “1. un elemento scelto tra le seguenti opzioni: – un progetto di ricerca presentato dal candidato e pertinente alle tematiche di ricerca del dottorato; – una prova scritta volta a verificare la preparazione scientifica del candidato; – una certificazione, da parte delle agenzie accreditate su base internazionale, del grado di conoscenza specifico del candidato. 2. un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca sulle tematiche oggetto del dottorato. A tale fine il candidato, contestualmente alla domanda, può presentare, ove richiesto dalla scheda di dottoratoallegata al bando di concorso un curriculum vitae et studiorum che contenga le principali esperienze ed attività di ricerca svolte”.
Il bando per il corso di dottorato in questione, stabiliva, all’art. 5, che “il candidato potrà allegare un curriculum vitae e studiorum” e, all’art. 7, che non sarebbero state valide le domande (per quanto qui interessa) “mancanti, ove richiesto dalla scheda del relativo corso, del progetto di ricerca che dovrà essere valutato dalla Commissione Giudicatrice”.
L’allegato H) del bando di concorso, nello stabilire le modalità di selezione, richiedeva la presentazione di un progetto di ricerca pertinente alle tematiche del dottorato e un colloquio volto alla verifica della preparazione del candidato.
Dalla normativa sopra richiamata emerge che il curriculum non era un elemento di valutazione della preparazione del candidato, posto che il bando prevedeva una mera facoltà di deposito dello stesso e, comunque, stabiliva che la selezione sarebbe stata fatta attraverso la valutazione del progetto di ricerca e attraverso un colloquio.
In sostanza, la Commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione i curricula, proprio in quanto questi non rientravano, secondo le previsioni del regolamento e del bando, tra gli elementi di valutazione ai fini del punteggio complessivo da attribuire.
Tali previsioni non sembrano illogiche in quanto assicurano che il candidato sia adeguatamente valutato sia attraverso il progetto di ricerca ( che è un elemento precostituito, rispetto all’esame contingente, e quindi costituisce la sintesi della preparazione del candidato ), sia attraverso il colloquio ( nel quale si manifesta la capacità di adeguarsi ad una situazione contingente ).
Infondato è anche l’atro motivo di ricorso con cui si lamenta una contraddittorietà nella motivazione, laddove al punteggio di 24 corrisponde il giudizio “interessante ma metodologicamente insufficiente”.
Infatti, un giudizio siffatto non appare contraddittorio posto che il giudizio è complessivo e riguarda una serie di aspetti differenti; in particolare, mentre l’aggettivo “interessante” riguarda il grado di interesse scientifico, l’insufficienza si riferisce alla metodologia utilizzata, aspetto che la Commissione nell’ambito della sua discrezionalità ha , con giudizio esente da mende sul piano logico, ritenuto preponderante.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato infondato, con compensazione delle spese per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)