TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 8 maggio 2018, n. 784

Assegni di ricerca-Equiparazione nomina ruolo ricercatori universitari

Data Documento: 2018-05-08
Area: Giurisprudenza
Massima

La nomina nei ruoli dei ricercatori universitari trova il suo fondamento normativo e la sua disciplina nella legge 3 luglio 1998, n. 210, integrata dalle norme di cui al dpr 217/2000, mentre – viceversa – le procedure valutative per il conferimento degli assegni di ricerca sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in particolare, art. 51 co. 6), nonchè dal decreto ministeriale attuativo della legge di cui sopra.

Contenuto sentenza

N. 00784/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2014, proposto da: 
Serena Quarta, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, via D'[#OMISSIS#] 9; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Universita’ del Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi; 
per la declaratoria
e riconoscimento che i contratti per la collaborazione ed attività di ricerca con cui la ricorrente è stata utilizzata formalmente come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione – Università del Salento, stipulati tra ricorrente e Università dall’1.12.2004 al 10.4.2011 e rinnovati biennalmente dall’1.12.2004 al 30.11.2008, e annualmente dall’1.5.2009 al 10.4.2011;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, riassunto innanzi a questo Giudice amministrativo in esito alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario – Giudice del Lavoro (sentenza Tribunale Lecce 6301/2013), la dott.ssa Quarta Serena, premesso di aver prestato servizio in qualità di Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione dell’Università del Salento in virtù di incarichi biennali reiterati dall’1.2.2004 e fino al 10.4.2011, chiede accertarsi e dichiararsi la conversione dei vari rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato, con richiesta di condanna dell’Università alla assunzione di essa ricorrente a tempo indeterminato con ricostruzione della anzianità maturata anche ai fini previdenziali e contributivi e con risarcimento del danno.
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 36 del D.lgs 165/2001 e della Direttiva 1999/70/CE, che consentirebbero la stipula di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego solo per eccezionali e contingenti esigenze, nonché la violazione del D.Lgs 368/2001, che stabilisce una durata massima dei contratti a tempo determinato in numero di 36 mensilità.
Assume altresì, che il rinnovo ininterrotto degli incarichi biennali per circa sette anni avrebbe avuto solo la finalità di eludere le norme imperative di cui sopra, con conseguente nullità degli atti medesimi.
In via subordinata rispetto alla domanda principale di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, la ricorrente chiede condannarsi l’Università al risarcimento del danno da liquidarsi forfetariamente nella misura di venti mensilità di retribuzione.
Si è costituita in giudizio l’Università del Salento a ministero dell’Avvocatura dello stato di Lecce, contestando le avverse deduzioni e chiedendo pervenirsi alla reiezione del ricorso.
All’udienza del 7 febbraio 2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è anzitutto infondato sia quanto al petitum principale, relativo alla pretesa conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, sia quanto alla subordinata domanda risarcitoria.
Ed invero, difettano tutti i presupposti necessari alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, atteso che la ricorrente non ha mai superato alcun concorso per l’accesso al ruolo di Ricercatore universitario, non potendosi in proposito ritenersi equipollenti le procedure valutative per il conferimento di incarichi di collaborazione di ricerca ex art. 51 co. 6 L. 449/97.
La nomina nei ruoli dei ricercatori universitari trova il suo fondamento normativo e la sua disciplina, con riferimento temporale coerente con la fattispecie in esame, nella L. 210/98 integrata dalle norme di cui al DPR 217/2000, mentre – viceversa – le procedure valutative per il conferimento degli assegni di ricerca sono disciplinati dalla L. 449/97 (art. 51 co. 6), dal decreto ministeriale attuativo della legge di cui sopra e dal regolamento di cui al decreto rettorile n. 328 dell’11.2.1999.
Trattasi di due normative del tutto differenti per contenuti, natura e modalità delle attività rispettivamente previste.
Più in particolare per la partecipazione alla procedura valutativa per assegnista di ricerca si richiede il titolo di laurea o il titolo di dottore di ricerca e il possesso di un adeguato curriculum scientifico professionale attinente il progetto di ricerca per il quale si concorre; la procedura selettiva avviene solo attraverso la valutazione dei titoli e il colloquio, prevedendosi una valutazione fino a 60 punti per i titoli e una valutazione fino a 40 punti per il colloquio.
Risulta evidente che la predetta procedura selettiva possa essere equiparata al concorso pubblico per l’accesso al ruolo di ricercatori universitari, atteso che non presenta alcuna delle specifiche richieste per i concorsi di accesso al pubblico impiego ivi compreso quello relativo alla garanzia dell’anonimato.
Né può ritenersi che l’attività espletata dalla ricorrente come assegnista di ricerca abbia potuto integrare attività assimilabile a quella di ricercatori universitari; basti in proposito confrontare i contenuti della norma di cui all’art. 32 del DPR 382/80, con i compiti riservati ai titolari di assegni di ricerca, la cui attività – a tacere d’altro – è circoscritta allo specifico progetto di ricerca previsto dalla procedura valutativa, con espresso divieto di svolgere incarichi di docenza e di didattica anche meramente integrativo, atteso che l’attività di docenza in tal caso comporterebbe l’immediata decadenza dal diritto all’assegno, come espressamente previsto dal Regolamento d’Ateneo dell’11.2.1999 all’art. 5, norme tutte richiamate nei provvedimenti di conferimento dell’assegno di ricerca e in quelli di proroga biennale.
Ulteriore e significativo elemento di differenziazione è l’assoggettamento dei ricercatori universitari al giudizio di conferma dopo tre anni di attività, come previsto dall’art. 31 del citato DPR 382/80.
Appare evidente pertanto che la ricorrente non abbia potuto svolgere alcuna mansione tipica del profilo di ricercatore universitario, in particolare con riferimento all’attività didattica.
Né può trarre in inganno la circostanza del reiterato rinnovo degli incarichi biennali dell’assegno di ricerca, in quanto espressamente prevista dall’art. 51 co. 6 della Legge di riferimento (L. 449/97), che espressamente esclude ogni possibilità di rilevanza significativa del rinnovo ai fini dell’accesso ai ruoli.
Dalla disamina del quadro normativo di riferimento e dai contenuti delle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge una netta differenziazione di contenuti e di mansioni svolte dalla stessa rispetto a quelle proprie del profilo di ricercatore, nonché il fatto che la rinnovabilità dell’assegno di ricerca, espressamente prevista dalla normativa richiamata, non possa per ciò stesso interpretarsi come sintomatica della volontà di dissimilare una costituzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato ancorchè contra legem.
Non solo va pertanto esclusa l’equivalenza delle mansioni ma anche le modalità di svolgimento del rapporto, atteso che, l’assegnista di ricerca non ha vincoli di orario né di subordinazione, configurandosi come rapporto di lavoro autonomo e di diritto privato con l’Università.
Da quanto sopra emerge altresì l’infondatezza del petitum subordinato del risarcimento del danno:
la ricorrente assume che il rinnovo dell’assegno di ricerca avrebbe comportato un inutile dispendio di energie e un impegno [#OMISSIS#] e quotidiano, con conseguente distrazione da attività di studio e perdita di opportunità di lavoro. Deve in contrario osservarsi che la ricorrente, atteso l’espresso tenore dei provvedimenti di conferimento dell’assegno (n. 2 contratti di ricerca) e di quelli dispositivi del rinnovo nei limiti degli otto anni previsti, non poteva non essere a conoscenza dei contenuti degli effetti dei provvedimenti medesimi, ivi compresa l’espressa esclusione di ogni effetto utile ai fini della assunzione nei ruoli del personale docente dell’Università.
Il ricorso va dunque respinto in [#OMISSIS#].
Ragione equitative inducono a ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 08/05/2018