TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 21

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Nomina commissione-equilibrio di genere

Data Documento: 2017-01-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Il raggiungimento di un adeguato equilibrio di genere non può comportare una forzatura degli ordinari criteri di scelta dei membri di una commissione giudicatrice, fino al punto di prestare il fianco ad una procedura di designazione nominativa. Laddove la disponibilità ad accettare la nomina di componente della commissione sia stata data esclusivamente da candidati di sesso maschile e da una sola candidata donna, la designazione individuale della componente femminile, al di fuori del sistema di estrazione a sorte, altererebbe sensibilmente la par condicio dei candidati perchè comprometterebbe in radice le aspettative degli altri membri designandi, ai quali deve essere garantita parità di chance. Ne deriva una lesione della regola di imparzialità della buona amministrazione la quale, desumendosi direttamente dalla norma di cui all’art. 97 Cost., presenta profili applicativi anche con riferimento alla composizione delle commissioni esaminatrici di concorso.

L’interesse al ricorso sussiste solo quando l’accoglimento del medesimo permette a chi agisce in giudizio il raggiungimento immediato del c.d. bene della vita, sia in termini di ampliamento della propria sfera giuridica, nel caso in cui l’interesse azionato abbia natura pretensiva, sia sub specie di conservazione di un bene protetto, nel caso in cui l’interesse azionato sia di natura oppositiva. Quando, invece, come nella fattispecie concreta, dall’accoglimento del ricorso il ricorrente non riceve immediata e diretta soddisfazione dell’interesse di cui è portatore, ma può confidare esclusivamente nella mera eventualità di conseguire il bene della vita/vantaggio agognato, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile.

Contenuto sentenza

N. 00021/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
su ricorso numero di registro generale 739 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Donno, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pepe C.F. PPELRT77A07E506J, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via [#OMISSIS#] Imperatore 16; 
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via Rubichi, è domiciliata; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bettanin, Guido Samarani, Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Chiara Vangelista non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 263 dell’1.4.2016 avente ad oggetto “nomina commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo 2^ fascia settore concorsuale 14/B2 “Storia delle Relazioni Internazionali delle società e delle istituzioni extraeuropee”, settore scientifico-disciplinare SPS/06………”;
del verbale del Consiglio di dipartimento n. 4 del 23.3.2016 nonché dell’allegata delibera n. 65 del Consiglio di Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo ed ancora, ove occorra, della nota prot. n. 756 del 25.3.2016 con cui il Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo ha comunicato al Rettore la delibera n. 65/16 e trasmesso il verbale della seduta;
di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi i difensori avv. A. Pepe per il ricorrente e avv. dello Stato A. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Professor Donno impugna gli atti, meglio indicati in epigrafe, facenti parte della procedura adottata dal Dipartimento di Storia, Società e Studi dell’Uomo, e dal Rettore dell’Università del Salento per la nomina dei tre componenti della Commissione giudicatrice, chiamata ad operare ai fini del reclutamento di 1 posto di Professore Universitario di ruolo di 2^ fascia, nel settore concorsuale 14/B2.
Con unico motivo di censura, il ricorrente lamenta:
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso di cui al Decreto Rettorale n. 317 del 17 aprile 2015. Violazione del principio di pari opportunità tra i sessi di cui alla raccomandazione 11 marzo 2005 n. 251 della Commissione della Comunità europea. Violazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa.
L’Università del Salento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità in [#OMISSIS#] o il respingimento, siccome infondato in fatto e in diritto.
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2016, la controversia è passata in decisione nelle forme dell’art. 60 del c. p.a.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come correttamente opinato dalla difesa dell’Università del Salento, “il ricorrente fonda il proprio interesse alla proposizione del ricorso in relazione alla dedotta circostanza che l’annullamento degli atti impugnati travolgerebbe l’intera procedura di nomina dei componenti la Commissione, costringendo l’Università del Salento a procedere ad un nuovo sorteggio che può consentire al Prof. Donno di essere nominato componente effettivo”.
La prospettazione ricorsuale, infatti, non può essere condivisa.
Osserva, il Collegio, che l’interesse al ricorso sussiste solo quando l’accoglimento del medesimo permette a chi agisce in giudizio il raggiungimento immediato del cd bene della vita, sia in termini di ampliamento della propria sfera giuridica, nel caso in cui l’interesse azionato abbia natura pretensiva, sia sub specie di conservazione di un bene protetto, nel caso in cui l’interesse azionato sia di natura oppositiva.
Quando, invece, come nella fattispecie concreta, dall’accoglimento del ricorso il ricorrente non riceve immediata e diretta soddisfazione dell’interesse di cui è portatore ma può confidare esclusivamente nella mera eventualità di conseguire il bene della vita/vantaggio agognato, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile.
Nella specie, dalla eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, il Prof. Donno non può che trarre una utilità del tutto eventuale, tale dovendo considerarsi la sua nomina in esito ad un rinnovato sorteggio dei componenti della Commissione.
Né può tacersi il fatto che il ricorrente odierno, lamentando la violazione del principio della parità di genere ai fini della nomina di una Commissione giudicatrice di concorso, assume la lesione di una situazione giuridica la quale non gli appartiene in via diretta ed immediata.
L’iniziativa giurisdizionale va, pertanto, considerata inammissibile anche se riguardata sotto l’aspetto della legittimazione al ricorso, la quale va considerata sussistente nel solo caso in cui chi agisce in giudizio è esattamente colui che è titolare della situazione giuridica sottostante.
Il Collegio, però, fatte queste precisazioni e ribadita l’inammissibilità del gravame, non può sottacere, comunque, che il ricorso sarebbe risultato infondato nel merito.
Sotto tale specifico profilo, si osserva che nell’ambito delle operazioni preliminari alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice di cui si discute, il ricorrente richiamava la necessità di garantire un “adeguato equilibrio di genere”, ai sensi della raccomandazione dell’11 marzo 2005, n. 251, della Commissione della (allora) Comunità Europea.
Poiché la disponibilità ad accettare la nomina di componente della Commissione era stata data esclusivamente da candidati di sesso maschile, e da una sola candidata donna, in vista del raggiungimento di detto equilibrio di genere, lo stesso Prof. Donno chiedeva al Consiglio di Dipartimento di “considerare come obbligatoria e di diritto la nomina dell’unica donna candidata per la Commissione in oggetto, nella persona della Prof.ssa Vangelista”.
Il Consiglio di Dipartimento concludeva, tuttavia, nel senso di ritenere che ”la questione dell’applicazione o meno, nei riguardi della Prof.ssa Vangelista dell’art. 6, comma 4 del bando emanato con D.R. n. 317 del 17 aprile 2015 non si pone nemmeno, perché comunque il Consiglio di Dipartimento è tenuto ad applicare sì il Bando, ma nel rispetto del Regolamento di Ateneo, della legislazione universitaria in materia, del principio di par condicio e di uguaglianza, del divieto di provvedimenti amministrativi ad personam” e non ha sottoposto, pertanto, la questione al voto del consesso.
E, successivamente, con il Decreto Rettorale impugnato è stata nominata, a seguito di sorteggio, la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva n. 8 nelle persone dei Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bettanin e Guido Samarani, quali membri effettivi, nonché, quali componenti supplenti, i Professori Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], e Chiara Vangelista.
Le censure proposte a sostegno del gravame sono infondate.
L’art. 6, comma 4 del Bando con il quale l’Università del Salento ha approvato l’indizione, tra le altre, della procedura selettiva in argomento stabilisce che “la composizione della Commissione deve garantire di norma un adeguato equilibrio di genere ai sensi della Raccomandazione dell’11 marzo 2005, n. 251 della Commissione delle Comunità Europea”.
La norma in questione replica il contenuto specifico dell’esortazione rivolta ai Paesi membri della Comunità Europea con Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005, riguardante la “Carta Europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”, laddove si rimarca, in sede sovranazionale, la necessità di garantire un adeguato equilibrio di genere (anche) nella scienza.
Il Collegio reputa di dover sottolineare, in primo luogo, che la disposizione del bando sopra citato traccia un obiettivo tendenziale perché l’equilibrio di genere va considerato traguardo da perseguire in condizioni di ordinaria amministrazione.
Ciò vuol dire che, solo a fronte di una disponibilità molteplice di docenti di sesso femminile a far parte della Commissione giudicatrice si può parlare, a ragione, di adeguato equilibrio di genere dovendosi assicurare pari rappresentanza alle diverse sensibilità provenienti dal mondo accademico coinvolto nella procedura, in linea anche con l’esortazione proveniente dal diritto sovranazionale.
E, dunque, solo in presenza di simili circostanze di partenza va garantita la rappresentanza adeguata dei generi maschile e femminile anche in seno ad una Commissione giudicatrice di concorso.
Questo è il senso da dare all’inciso “di norma”, presente nell’ambito della prescrizione del bando invocata dal ricorrente a sostegno della tesi difensiva.
Ne discende che il raggiungimento di un adeguato equilibrio di genere non può comportare una forzatura degli ordinari criteri di scelta dei membri di una commissione giudicatrice, fino al punto di prestare il fianco ad una procedura di designazione nominativa.
E’ chiaro, infatti, che, essendo stata acquisita la disponibilità di una sola docente di sesso femminile a far parte della Commissione giudicatrice, non c’è dubbio che unica modalità per garantire l’ingresso della componente in seno alla Commissione fosse quella della designazione individuale.
Ma una modalità del genere urta contro principi parimenti meritevoli di protezione e tutela.
La designazione individuale della componente femminile, al di fuori del sistema dell’estrazione a sorte, altera sensibilmente la par condicio dei candidati perché compromette in radice le aspettative degli altri membri designandi, ai quali deve essere garantita parità di chance.
Ne deriva una lesione della regola di imparzialità della buona amministrazione la quale, desumendosi direttamente dalla norma di cui all’art. 97 della Costituzione, presenta profili applicativi anche con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorso.
Queste ultime devono essere nominate attraverso criteri intesi a garantirne il tecnicismo e la imparzialità; ma, per poter rispecchiare il principio di imparzialità di cui si parla, devono essere frutto di procedimenti di estrazione a sorte, trattandosi dell’unico metodo diretto a scongiurare il rischio di vischiosità ambientali o di nomine sospette dal punto di vista del requisito della imparzialità.
Quando, dunque, le condizioni fattuali non consentono il raggiungimento, in via ordinaria, dell’equilibrio di genere all’interno di una commissione giudicatrice di concorso, lo stesso equilibrio di genere deve recedere al cospetto di valori di pari rango costituzionale, come quello della imparzialità della P.a. ex art. 97.
Alla luce delle argomentazioni su esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/01/2017