TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 giugno 2018, n. 987

Data Documento: 2018-06-11
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00987/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2017, proposto da 
Associazione “Blocco Studentesco Università”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Viva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ss. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] 7; 

contro
Università del Salento – Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è elettivamente domiciliata; 
Rettore Università del Salento, Consiglio degli Studenti dell’Università del Salento, Senato Accademico dell’Università del Salento, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
– del decreto n° 338, Prot. n° 52527, emesso dal Rettore p.t. dell’Università del Salento, Prof. [#OMISSIS#] Zara, in data 15.6.2017 (successivamente notificato in data 26.6.2017), con il quale si dichiarava di “non confermare l’iscrizione dell’Associazione “Blocco Studentesco” nel registro delle Associazioni per le annualità 2015 e 2016”;
ove occorra,
– dei pareri non favorevoli del Consiglio degli Studenti dell’Università del Salento – n° 15 del 6.12.2016 e n° 6 del 19.4.2017;
– del parere non favorevole del Senato Accademico dell’Università del Salento, n° 63 del 21.04.2017 e dell’art. 5, comma 3, del decreto rettorale n° 199, del 21.01.2008, con cui veniva emanato il “Regolamento per il sostegno alle attività culturali ed associative degli studenti dell’Università del Salento”;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento – Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. C. Viva, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato G. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione ricorrente ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università del Salento con il quale è stato dichiarato di “non confermare l’iscrizione dell’Associazione Blocco Studentesco nel registro delle Associazioni per le annualità 2015 e 2016”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990, difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, Regolamento 199/2008. 2. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. 3. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, illogicità, travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. 4. Eccesso di potere per genericità. Violazione del principio di tassatività e determinatezza dell’ambito dei poteri amministrativi. Violazione artt. 18 e 21, Cost. Incompetenza. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per carenza istruttoria.
Sostiene la ricorrente: che il decreto è stato adottato sulla scorta di pareri tardivi o non richiesti; che questi pareri non sono vincolanti; che il Rettore avrebbe dovuto specificatamente motivare; che l’associazione ricorrente in passato è stata sempre riconosciuta; che il parere negativo del Consiglio degli Studenti è basato su una motivazione che non corrisponde alla realtà; che non persegue scopi contrari alle attività istituzionali dell’Università; che non è stato dato il preavviso di diniego.
L’Università ha rilevato: che il procedimento ha avuto uno sviluppo complesso; che il provvedimento è motivato per relationem; che l’associazione ricorrente ha avuto modo di partecipare al procedimento.
Con ordinanza 526/2017, questo Tribunale, “Ritenuto, alla luce dell’art. 4 del D.R. n. 384 del 13 luglio 2017 (prorogato con D.R. n. 482 del 12 settembre 2017), che non sussista l’imprescindibile presupposto – per accordare la tutela cautelare richiesta – del pregiudizio grave e irreparabile”, ha respinto la richiesta di misura cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 388/2018, ha ritenuto che “l’appello cautelare è fondato e va accolto, dato che la domanda cautelare proposta appare, a un primo esame proprio della fase relativa, fornita di fumus con particolare riferimento al sesto motivo sopra dedotto; – in primo luogo, lo statuto dell’associazione ricorrente appellante (doc. 10 ricorrente appellante) non presenta contenuti di per sé incompatibili con i valori costituzionali e quindi non vale a qualificare di per sé l’associazione stessa come contraria agli scopi istituzionali dell’università, come previsto dal regolamento sopra citato. Un simile giudizio, pertanto, si potrebbe formulare solo con riguardo a concrete attività dell’associazione stessa; – in tali termini, è assistito da fumus il motivo centrato sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, dato che il preavviso di diniego avrebbe consentito all’associazione di rappresentare il proprio punto di vista a fronte dei rilievi che le sono stati mossi in proposito”.
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 10 bis prevede che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
La giurisprudenza è [#OMISSIS#] nel ritenere che tale norma esprime un principio di carattere generale, applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte.
L’istituto del c.d. preavviso di rigetto ha, infatti, lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell’interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti, salva l’applicazione della disciplina dell’art. 21 octies (cfr. Cons. St., sez. V, 9 maggio 2017, n. 2117).
Nel caso in esame tale comunicazione non è stata effettuata, né si può fare applicazione della disciplina dell’art. 21 octies.
L’Università, non ha, infatti, dedotto alcuna circostanza che potrebbe rilevare ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 21 octies, dimostrando in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Sotto tale profilo è, quindi, rilevante la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi della legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento di diniego non era vincolato, dovendo l’Università valutare lo statuto dell’associazione ricorrente, posto che questo, così come rilevato dal Consiglio di Stato, non presenta contenuti di per sé incompatibili con i valori costituzionali e quindi non vale a qualificare di per sé l’associazione stessa come contraria agli scopi istituzionali dell’Università, come previsto dal regolamento.
Inoltre, l’Università si è limitata a recepire acriticamente quanto espresso dal parere del Consiglio degli Studenti senza dare conto del diverso parere favorevole espresso dalla Commissione Diritto allo Studio e senza, in sostanza, motivare in ordine alla decisione assunta.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del Contributo Unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Vitucci, Referendario

​Pubblicato il 11/06/2018