TAR Puglia, Lecce, Sez. II,  13 marzo 2017, n.  424

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Graduazione vizi- Sindacato giudice amministrativo

Data Documento: 2017-03-13
Area: Giurisprudenza
Massima

La graduazione è un ordine dato dalla parte ai vizi – motivi (o alle domande di annullamento), in funzione del proprio interesse; serve a segnalare che l’esame e l’accoglimento di alcuni motivi (o domande di annullamento) ha, per la parte, importanza prioritaria, e che i motivi (o le domande) indicati come subordinati o graduati per ultimi, hanno minore importanza e se ne chiede l’esame esclusivamente in caso di mancato accoglimento di quelli prioritari; la graduazione impedisce, pertanto, al giudice di passare all’esame dei vizi – motivi subordinati perché tale volizione equivale ad una dichiarazione di carenza di interesse alla loro coltivazione una volta accolta una o più delle preminenti doglianze

Contenuto sentenza

N. 00424/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 274 del 2016, proposto da: 
– [#OMISSIS#] Candido, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Paladini, [#OMISSIS#] Gioncada e [#OMISSIS#] Millefiori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via Mannarino 11/A; 
contro
– l’Università del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata; 
nei confronti di
– [#OMISSIS#] Denuzzo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Patarnello e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] 2; 
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 1220/2015 del 16.12.2015, di approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2, bandita con Decreto Rettorale n. 214 del 19.3.2015 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, con particolare riferimento al verbale n. 2 di attribuzione dei punteggi, alla relazione finale, al verbale n. 5 di rettifica, al diniego dell’Università del Salento sull’istanza di annullamento in autotutela e, in via subordinata, anche al verbale n. 1 di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli, dei curriculum e delle pubblicazioni dei candidati, nonché, ove occorra, al bando di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento e di [#OMISSIS#] Denuzzo.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 30 novembre 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Manca e uditi gli Avv.ti Paladini –anche in sostituzione degli Avv.ti Millefiori e Gioncada-, Patarnello e Marzo –per la p.a..
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
– il dr. Candido partecipava alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato (secondo il regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010, n. 240: “1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: […] 3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;”).
– la procedura era stata bandita, con Decreto Rettorale n. 214 del 19 marzo 2015, <<per lo svolgimento delle idee progettuali assegnate al Dipartimento di Scienze Giuridiche>>, nell’ambito della <<Convenzione stipulata in data 18 dicembre 2014 tra la Regione Puglia [e] l’Università del Salento …. per il finanziamento di n. 170 posti [45 dei quali per l’Università del Salento] di ricercatore a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca coerenti con i fabbisogni regionali individuati per gli ambiti di intervento delle politiche regionali, proposti da ricercatori in risposta all’invito regionale ‘FutureinResearch’…>> (v. D.R. n. 214/2015 cit.).
– in una prima fase, dunque, la Regione Puglia aveva recepito e selezionato le ‘idee progettuali’ (tra cui quella in parola, di cui subito si dirà), presentate direttamente dai ricercatori, mentre, nella seconda fase, intervenute le convenzioni con le università, queste ultime dovevano appunto espletare “le procedure concorsuali per l’assunzione di ricercatori con contratti a tempo determinato, (tipologia art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240 del 2010) e con regime a tempo pieno”.
– ciascun bando di concorso doveva indicare, oltre al settore scientifico disciplinare, anche “l’idea progettuale di riferimento, come base del progetto di ricerca da realizzare a cura del ricercatore una volta assunto” (cfr. art. 2 dell’Invito a presentare proposte di ricerca nell’ambito dell’Intervento denominato FutureInResearch” pubblicato sul BURP n. 160 del 5 dicembre 2013).
– la procedura in parola era in specie relativa al “settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale”, “settore scientifico disciplinare IUS 08 – Diritto Costituzionale”, e aveva a oggetto, quale “Progetto di ricerca”, la “Valorizzazione degli antichi mestieri rurali”, in particolare richiedendo un’“Analisi integrata delle prospettive di sviluppo dell’economia rurale con l’obiettivo di supportarne anche finanziariamente l’innovazione”, e, inoltre, una “Definizione di iniziative e di proposte legislative, idonee a intensificare l’efficacia delle attività delle istituzioni e degli altri operatori del settore mediante la diversificazione delle relative fonti di finanziamento”.
– alla procedura medesima erano ammessi cinque candidati (Candido, [#OMISSIS#], Denuzzo, Ratto Trabucco e [#OMISSIS#]), tre dei quali, tuttavia, rinunciavano ([#OMISSIS#]) o non si presentavano alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ([#OMISSIS#] e Ratto Trabucco): ‘rimanevano’, dunque, il dr. Denuzzo, poi dichiarato vincitore della procedura con 75,90/100 punti (21,90/30 punti per i titoli/curriculum + 54/70 punti per la produzione scientifica), e il dr. Candido, secondo con 73,25/100 punti (19,25/30 punti per i titoli/curriculum + 54/70 punti per la produzione scientifica).
– il dr. Candido, infine, in data 24 dicembre 2015, presentava un’istanza di autotutela al Rettore dell’Università del Salento, tuttavia respinta con provvedimento prot. n. 6108VV/1 del 29 gennaio 2016.
2.- Rilevato che, con il presente ricorso, vengono formulati i seguenti motivi di ricorso:
A) ingiustizia manifesta e irragionevolezza nella valutazione di curriculum e titoli; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del bando di concorso, dell’art. 2 d.m. n. 243/2011, dell’art. 24, comma 2, lett. c), l. n. 240/2010 e degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
B) ingiustizia manifesta e irragionevolezza nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando di concorso, dell’art. 3 d.m. n. 243/2011, dell’art. 24, comma 2, lett. c), l. n. 240/2010 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
C) in subordine: illegittimità del criterio di valutazione della “congruenza con la specifica finalità della ricerca”; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del bando di concorso, degli artt. 2-3 d.m. n. 243/2011, dell’art. 24 l. n. 240/2010 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria, ingiustizia manifesta.
3.- Rilevato, in ordine ai motivi di ricorso concernenti la valutazione di curriculum e titoli, che nel ricorso si contesta: 1) quanto alla voce ‘attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero’, l’attribuzione al dr. Candido di 4,25 punti e non del punteggio massimo attribuibile (5 punti); 2) quanto alla voce ‘Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista’, l’attribuzione al dr. Candido di 0 punti e non di un punteggio pari a 4,5; 3) quanto alla voce ‘Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi’, l’attribuzione al dr. Candido di 1,25 punti e non di un punteggio pari a 2,75.
3.1 Ritenuto, sul punto, che:
– risultano parzialmente fondati i rilievi appena esposti sub 1) [l’attività di docenza svolta dal dr. Candido negli a.a. dal 2010/2011 al 2012/2013 e di cui si scrive alle pp. 14-15 del ricorso aveva carattere universitario e atteneva, quanto al modulo di diritto regionale e alla materia diritto pubblico insegnata nel master ‘Milano per lo Stato’, al settore del diritto costituzionale: ciò comportava l’illegittima mancata attribuzione al ricorrente di 0,25+0,25 punti];
– risultano parzialmente fondati i rilievi appena esposti sub 2) [e, in specie, quanto all’attività di borsista presso la CEI con il progetto di ricerca ‘I rapporti Stato-Regioni: sistema delle fonti e norme cedevoli’, coerente rispetto al “settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale” – “settore scientifico disciplinare IUS 08 – Diritto Costituzionale”: ciò comportava l’illegittima mancata attribuzione al ricorrente di 2 punti per la congruenza con il settore scientifico-disciplinare e di 0,50 punti per un’attività progettuale a livello nazionale];
– risultano fondati i rilievi appena esposti sub 3) [e, in specie, quanto all’attività di ‘Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi’ il ricorrente meritava, per i titoli indicati a pag. 17 del ricorso -componente dell’unità di ricerca PRIN 2010/11, membro del comitato di redazione di tre riviste di rilievo nazionale, socio del Gruppo di Pisa e organizzatore del convegno svoltosi il 23.2.2015 presso l’aula magna dell’Università del Sacro Cuore di Milano ‘Il prezzo della solidarietà. Nuovo ISEE e prospettive di riforma del welfare in tempi di crisi’, del 23.2.2015-, almeno i 2,75 punti invocati];
4.- Rilevato, quanto ai motivi di ricorso concernenti la valutazione della produzione scientifica, che nel ricorso si contesta: l’attribuzione al dr. Denuzzo di 16 punti complessivi per la voce ‘congruenza specifica’ (rispetto al tema della ‘valorizzazione degli antichi mestieri rurali’) e con riferimento alle pubblicazioni n. 2, n. 4, n. 8, n. 10 e n. 12 del relativo elenco.
E, ancora, si contesta l’attribuzione al dr. Denuzzo del punteggio di 24/30 per l’e-book dal titolo ‘Dal razionale sfruttamento all’uso sostenibile del suolo’, punteggio uguale a quello attribuito al dr. Candido per una importante monografia.
E, infine, l’attribuzione al dr. Denuzzo di 13 punti alla pubblicazione n. 8, di sole 2 pagine.
4.1 Ritenuto, sul punto, che:
– sono fondate le censure con cui, alle pagine 22 – 23 del ricorso, si evidenzia l’illegittima attribuzione di 16 punti al dr. Denuzzo relativamente al profilo della congruenza specifica con il tema della ‘Valorizzazione degli antichi mestieri rurali’ relativamente alle pubblicazioni nn. 2, 4, 6, 8, 10 e 12, le quali invece attengono ad argomenti del tutto estranei al tema medesimo.
– non possono essere invece accolti i rilievi concernenti i punteggi attribuiti all’e-book e alla pubblicazione n. 8 scritti dal dr. Denuzzo: in questo caso, difatti, il Tribunale, valutando la corrispondenza dei punteggi attribuiti in rapporto alla pregevolezza scientifica delle opere in parola svolgerebbe un inammissibile sindacato di merito, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione.
5.- Con riguardo, infine, al terzo ordine di motivi di gravame, osserva il Collegio che gli stessi erano nel ricorso espressamente proposti “in subordine” (v. pag. 26, punto III, del ricorso; e ancora v. pag. 31, punto 9 ), sicché, accolte le censure fin qui esaminate, ne deriva la carenza di interesse in capo al ricorrente a che si proceda ad un esame dei medesimi, e ciò in applicazione dei principi posti in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 2015 (<<La graduazione è un ordine dato dalla parte ai vizi – motivi (o alle domande di annullamento), in funzione del proprio interesse; serve a segnalare che l’esame e l’accoglimento di alcuni motivi (o domande di annullamento) ha, per la parte, importanza prioritaria, e che i motivi (o le domande) indicati come subordinati o graduati per ultimi, hanno minore importanza e se ne chiede l’esame esclusivamente in caso di mancato accoglimento di quelli prioritari; la graduazione impedisce, pertanto, al giudice di passare all’esame dei vizi – motivi subordinati perché tale volizione equivale ad una dichiarazione di carenza di interesse alla loro coltivazione una volta accolta una o più delle preminenti doglianze>>; Consiglio di Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; cfr. anche, nello stesso senso, T.A.R. Lombardia Brescia, II, n. 1382 del 19 ottobre 2016, che segue: <<Va anzitutto precisato che la graduazione è l’ordine di enunciazione delle censure, correlato alla consistenza (decrescente) dei propri interessi sostanziali: nella prospettazione della parte, l’esposizione in via prioritaria di una domanda o di un motivo segnala la sua maggiore pregnanza, mentre i vizi elencati in via subordinata rivestono minor spessore e vanno esaminati solamente ove i precedenti non siano ritenuti meritevoli di apprezzamento. Di conseguenza, il giudice non deve affrontare i profili di doglianza illustrati in via gradata nel caso di accoglimento di quelli principali, venendo meno l’interesse alla coltivazione dei primi.
Come ha recentemente sostenuto il Consiglio di Stato (cfr. sez. IV – 18.2.2016 n. 649), dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 5/2015, nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado la parte può graduare esplicitamente ed in modo vincolante per il giudice i motivi e le domande di annullamento: in altri termini il principio dispositivo, cui è ispirato anche il processo amministrativo, postula che il ricorrente abbia il potere di scegliere le domande da proporre e anche di indicare l’ordine con il quale ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere esaminati, potendo dichiarare l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano accolti; soltanto in assenza della graduazione operata dalla parte il giudice amministrativo può, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure, sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22.4.2016 n. 4725; Consiglio di Stato, sez. V – 27.1.2016 n. 265)>>).
5.1 In ragione di quanto appena scritto <<il Collegio non deve pertanto pronunciarsi sulle ulteriori doglianze, dedotte in via subordinata>> (T.A.R. Lombardia Brescia, n. 1382 del 2016 cit.).
6.- Ritenuto che, sulla base di ciò che si è sin qui esposto e ‘assorbite’ le censure formulate in via subordinata, il ricorso dev’essere dunque accolto [censure sub A) e sub B) – punti 3 e 4 della motivazione], sia pur con le precisazioni svolte in termini di punteggio: l’Amministrazione intimata dovrà, per l’effetto, rideterminare i punteggi dei dottori Denuzzo e Candido –nei sensi indicati– e operare le conseguenti variazioni alla graduatoria.
7.- Ritenuto, infine, che la particolarità delle questioni trattate giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 274 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati al punto 6.- della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 novembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/03/2017