N. 00348/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 227 del 2016, proposto da:
– [#OMISSIS#] Spada, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Bruti Liberati, [#OMISSIS#] Pia Giracca e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via [#OMISSIS#] Foscolo 39;
contro
– la Regione Puglia;
– l’Università degli Studi del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliata;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] Grassi e [#OMISSIS#] Savioli;
per l’annullamento
– degli atti di cui al Decreto del Rettore dell’Università degli Studi del Salento n. 211 del 19 marzo 2015 e, in particolare, del D.R. n. 439 del 19 maggio 2015, del verbale della prima seduta della Commissione dell’1 luglio 2015, del verbale della seconda seduta della Commissione del 20 luglio 2015 (pubblicato unitamente al solo allegato B il 23 luglio 2015 e successivamente ripubblicato completo dell’Allegato A il 25 novembre 2011), del verbale della terza seduta della Commissione del 5 ottobre 2015, della Relazione finale della Commissione del 5 ottobre 2015, del D.R. n. 1141 del 24 novembre 2015 (con cui sono stati approvati gli atti della procedura e nominato il vincitore), della lettera prot. 1200 del 13 gennaio 2016 (con la quale l’Università del Salento ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela presentata il 14 dicembre 2015);
– di ogni atto connesso, presupposto e/ consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Salento.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 17 febbraio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] Manca e uditi gli Avv.ti Bruti Liberati, [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] –per la p.a..
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Premesso che:
– la ricorrente partecipava a una selezione indetta dall’Università del Salento per lo svolgimento di un progetto di ricerca in precedenza approvato dalla Regione Puglia e dalla stessa finanziato;
– ella si collocava al terzo posto della graduatoria (con punti 71/100), dietro al dr. [#OMISSIS#] Savioli (con punti 75/100) e al dr. [#OMISSIS#] Grassi (che, con punti 80/100, risultava vincitore).
Considerato che:
a) la ricorrente contesta, tra l’altro, la mancata espressa e specifica attribuzione di un punteggio per ogni sua singola pubblicazione [laddove la Commissione attribuiva invece punteggi globali alla produzione scientifica dei candidati, in rapporto a 4 parametri di giudizio: 1) originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: fino massimo 25 punti); 2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura: fino massimo 10 punti; 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica: fino massimo 20 punti; 4) apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori di collaborazione: fino massimo 5 punti].
b) l’art. 7, comma 16, del Bando prescriveva, in effetti, l’attribuzione di uno specifico punteggio per ogni pubblicazione (<>), e che, a tal fine, il riferimento della Commissione all’aver attribuito un punteggio “per le pubblicazioni a seguito della discussione dove ogni singola pubblicazione è stata valutata secondo i criteri indicati nel verbale n. 1 graduandoli per tipologia di pubblicazione”, risulta evidentemente generico e, nella sostanza, del tutto apodittico.
Osservato che, disatteso il tema del mancato rispetto dei tempi fissati per la procedura (non essendone scaturita alcuna lesione per la ricorrente), la fondatezza –e il conseguente accoglimento– del predetto motivo di gravame ha carattere ‘assorbente’ (in specie quanto all’ulteriore censura relativa alla mancata considerazione della congruenza della produzione scientifica dei candidati in rapporto al progetto di ricerca a base del Bando, poiché la Commissione dovrà procedere, tra gli altri nel rispetto del criterio di congruenza in parola, a una nuova valutazione, che sostituirà quella contestata).
Ritenuto che il ricorso debba dunque essere accolto nei sensi fin qui esposti, dovendo per l’effetto la Commissione, in composizione totalmente differente, procedere a rivalutare, in conformità alle previsioni della lex specialis della procedura richiamate sub b) [v. anche l’art. 24, comma 2, lett. c), l. n. 240 del 2010], le pubblicazioni della ricorrente e dei contro-interessati Grassi e Savioli, con ogni conseguenza quanto agli esiti del concorso.
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 227 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Condanna l’Università del Salento al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 348
Selezione per svolgimento di un progetto di ricerca
Data Documento: 2016-02-18
Area:
Giurisprudenza
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