N. 00861/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Cervellera, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;
contro
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Durano, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 16;
per l’annullamento
del bando, indetto dalla Provincia di Brindisi, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23.8.2011, [#OMISSIS#] parte in cui si indice concorso pubblico per titoli e per esami per la copertura di un posto di istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D/1, nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito l’avv. M.G. Marinosci, in sostituzione dell’avv. L. Durano, la Provincia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, dipendenti della provincia di Brindisi e idonei [#OMISSIS#] graduatoria di merito del concorso riservato [#OMISSIS#] interni indetto dalla Provincia per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo amministrativo cat. D1 nel Servizio Viabilità, hanno impugnato il bando della Provincia [#OMISSIS#] parte in cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Direttore Amministrativo – cat. D1.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 4, e 91, comma 4 , d.lgs. 267/2000 e 108-109 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta ed erronea valutazione dei presupposti; carenza di motivazione; violazione del principio del buon andamento.
Sostengono i ricorrenti: che l’art. 91 Tu enti locali stabilisce la durata triennale delle graduatorie dei concorsi; che il regolamento dei servizi prescrive l’obbligo di utilizzare la graduatoria per la copertura degli ulteriori posti; che [#OMISSIS#] la motivazione sulla decisione di indire un nuovo concorso.
Con ordinanza 796/2011 questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
La Provincia, con memoria del 19 novembre 2011, ha rilevato: che la procedura concorsuale interna, alla quale hanno partecipato i ricorrenti, riguardava precisi settori e uffici; che per questo concorso era richiesta l’appartenenza al servizio nel quale era individuato il posto messo a concorso; che il concorso di cui all’impugnazione prevede dei requisiti di partecipazione diversi; che l’impugnativa è comunque inammissibile perché l’amministrazione potrebbe decidere di non procedere alla copertura del posto vacante e perché comunque dovrebbero essere prese in considerazione tutte le graduatorie inerenti la cat. D1; che l’art. 97 Cost. impone il concorso per accedere ai pubblici uffici; che per il d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma [#OMISSIS#]) le amministrazioni devono coprire i posti attraverso concorsi pubblici.
La Provincia, con memoria del 23 marzo 2016, ha ribadito le proprie deduzioni.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
È da rilevare anzitutto che l’adunanza Plenaria, [#OMISSIS#] sentenza del 28 giugno 2011 n. 14, ha osservato come la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta ed incondizionata: “[#OMISSIS#] segnalate, poi, alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione, e a tal fine la vicenda in esame fornisce un esempio significativo …In secondo luogo, può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. [#OMISSIS#] vicenda oggetto del presente giudizio, le nuove procedure concorsuali prevedono significative diversità rispetto a quella conclusasi con la graduatoria approvata nel 2005. Le differenze riguardano l’introduzione di una prova di lingua straniera e una più specifica indicazione dell’oggetto delle prove di contenuto giuridico. Infatti, in queste ultime non soltanto si fa riferimento alla “legislazione universitaria”, genericamente intesa, ma, in modo maggiormente dettagliato, si considerano anche i “procedimenti in atto presso l’Università, con l’uso di apparecchiature informatiche”. Dette circostanze risultano idonee a giustificare l’opzione di bandire nuove procedure selettive. In terzo luogo, deve attribuirsi risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.
Posti questi principi, è da rilevare che nel [#OMISSIS#] in esame, la procedura concorsuale impugnata presenta significative diversità rispetto a quella in relazione alla quale gli attuali ricorrenti hanno acquisito l’idoneità.
In particolare, il nuovo concorso ha previsto diversi requisiti di partecipazione – il possesso del diploma di laurea, mentre per il concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti era richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore – e diverse prove d’esame, prova scritta e prova orale.
Inoltre, risulta differente anche la sede lavorativa, in quanto il posto messo a bando riguarda il settore amministrativo, mentre quelli per cui hanno partecipato i ricorrenti riguardava diversi settori (tecnico fabbricati, archivio, servizi finanziari e servizio viabilità).
In sostanza, proprio in applicazione dei principi della Plenaria, è da ritenere legittima la decisione dell’amministrazione provinciale di indire un nuovo concorso e non ricorrere allo scorrimento della graduatoria del concorso nel quale i ricorrenti sono risultati idonei.
Ulteriore sostegno alla legittimità dell’indizione del concorso, è individuabile [#OMISSIS#] nuova disciplina dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 150/2009, per il quale “Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, [#OMISSIS#] restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”.
Nel [#OMISSIS#] in esame, trattandosi di un solo posto, non sarebbe possibile rispettare la quota del 50% e, comunque i ricorrenti, non essendo in possesso del titolo di studio (laurea) richiesto dal nuovo concorso, non avrebbero potuto partecipare alla progressione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle pese per eccezionali motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)