La proposta formulata dal Rettore in merito alla sanzione da applicare ha solo valore indicativo e non vincola in alcun modo l’organo di disciplina che ha il potere esclusivo sulla determinazione della tipologia e dell’entità della sanzione da applicare alla fattispecie concreta.
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 773
Professori universitari-Provvedimenti disciplinari-Ruolo Rettore
N. 00773/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Virgilio, domiciliato ex art. 25 c.p.a presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliata;
Collegio di Disciplina dell’Università del Salento, Consiglio Amministrazione dell’Università del Salento non costituiti in giudizio;
-per l’annullamento
-della Deliberazione n. 1 del 22 Aprile 2016 del Collegio di Disciplina dell’Università del Salento, non notificata e/o comunicata, e di tutti gli atti (compresi la “Contestazione di avviso di procedimento disciplinare, prot. n. 41732, datata Lecce, 11.6.2015 del Rettore dell’Università del Salento” e la “Determinazione prot. n. 50138, datata Lecce 26.6.2015, prot. n. 50138, del Rettore dell’Università del Salento di trasmissione del fascicolo e del procedimento al Collegio di Disciplina“), di tutte le operazioni e di tutti i verbali presupposti, connessi, conseguenziali e comunque lesivi dell’ interesse del ricorrente;
-della Delibera n. 130/2016 del 30.5.2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento e della relativa comunicazione-sunto del Rettore, trasmessa via pec il 7.6.2016 all’Avv. Virgilio, per il Prof. [#OMISSIS#], con missiva a sua firma di pari data, e di tutti gli atti, di tutte le relazioni, di tutte le operazioni, di tutte le note e di tutti i verbali presupposti, connessi, conseguenziali e comunque lesivi dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi i difensori avv. P. Virgilio per il ricorrente e avv. dello Stato D. De Feis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] –odierno ricorrente – nella sua qualità di docente ordinario presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere dato vita a comportamenti descritti disciplinarmente alla stregua di “abusi e fastidi sessuali posti in essere nei confronti di studenti”.
Il procedimento disciplinare, avviato sulla base di segnalazioni pervenute al Rettore in merito a condotte anomale del Professor [#OMISSIS#] nei riguardi di studentesse universitarie culminava nella irrogazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, su proposta motivata del Collegio di Disciplina funzionante presso la medesima Università degli Studi, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per la durata di tre mesi.
Più in dettaglio, tale Margarito [#OMISSIS#], studentessa universitaria in procinto di laurearsi, avrebbe sostenuto per ben tre volte l’esame di Fisiologia Generale con il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] facendo ogni volta scena muta e invocando tuttavia il 18, onde accelerare il percorso che l’avrebbe condotta alla laurea.
Non riuscendo a venire a capo della situazione, la stessa studentessa si sarebbe recata presso lo studio del Professore al fine di chiedere delucidazioni ma, nell’occasione, sarebbe stata destinataria di avances da parte del docente, nel corso di un colloquio avviato con toni confidenziali dal cattedratico e poi conclusosi anche con un tentativo di approccio fisico alla ragazza.
Di qui la richiesta di quest’ultima, esplicitamente indirizzata per iscritto ad altro docente del corso di studi, il Professor Vilella, di sostenere l’esame con altra commissione a motivo di non meglio precisate incompatibilità con il ricorrente.
L’episodio, portato a conoscenza della Professoressa Bozzetti, avrebbe ricevuto conferma ufficiale dalla collega del ricorrente la quale, chiamata dal Rettore a relazionare in merito, avrebbe affidato al medesimo un rapporto circostanziato sui fatti addebitati al Professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non mancando di evidenziare che anche altre due studentesse erano state al centro di attenzioni non ortodosse da parte del ricorrente.
Il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato la sanzione e gli atti presupposti invocandone l’annullamento ad opera del Tar.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I-Illegittimità. Eccesso di potere per: violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento (legge 240/2010), violazione e/o falsa applicazione del procedimento disciplinare ex art. 70 n.1 dello Statuto dell’Università del Salento; violazione e/o falsa applicazione del diritto di difesa e di contraddittorio ex art. 70 n. 2 lettera a. dello Statuto dell’Università del Salento; violazione e/o falsa applicazione del diritto di replica ex art. 70 n. 2 lettera b. dello Statuto dell’Università; violazione e/o falsa applicazione del diritto di accesso a tutte le fonti di prova ex art. 70 n. 2 lettera d. dello Statuto dell’Università del Salento;
II-Illegittimità. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento e/o erronea valutazione dei fatti. Irrazionalità, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione;
III-Illegittimità. Eccesso di potere per violazione dell’art. 10 della legge 240/2010 e degli artt. 68-72 dello Statuto dell’Università del Salento in relazione alla non congruità e alla non proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all’illecito disciplinare contestato e ritenuto accertato.
L’Università degli Studi del Salento si è costituita in giudizio ed ha motivatamente contestato la tesi difensiva su cui poggia il ricorso del quale ha chiesto che il Tar pronunci il respingimento.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 giugno 2017.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] lamenta il fatto che, nell’ambito del procedimento disciplinare cui è stato sottoposto, non gli sia stato garantito un adeguato contraddittorio, e che il medesimo interessato non abbia potuto estrinsecare appieno il diritto di difesa, nelle forme del diritto di replica e del diritto di accesso a tutte le fonti di prova.
La censura non è fondata.
Il procedimento disciplinare, pur avendo connotazioni che permettono di assimilarlo ad un procedimento parapenale, con ogni più ampia garanzia difensiva, conserva la sua natura di procedimento amministrativo.
Ne consegue che il principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo si riassume nella sintetica formulazione dell’“audi et alteram partem” sulla base della quale la Pubblica Amministrazione non può adottare un provvedimento che abbia effetti nella sfera giuridica di altri soggetti senza ascoltare tutte le parti coinvolte.
La legge 7 agosto n. 1990 n. 241, che ha introdotto importanti principi in materia di procedimento amministrativo, ha espressamente previsto e disciplinato la partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei destinatari del provvedimento conclusivo e dei soggetti coinvolti.
Siffatta partecipazione si sostanzia nel diritto alla rappresentazione dell’interesse legittimante l’intervento attraverso la presentazione di memorie scritte che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove pertinenti all’oggetto del procedimento, nel diritto di visione e copia di atti e documenti, nel diritto alla produzione documentale, e in quello alla formulazione di istanze.
In particolare, nei procedimenti amministrativi di tipo sanzionatorio la partecipazione al procedimento si estrinseca attraverso l’audizione, la presentazione di memorie difensive nella forma di opposizioni, deduzioni, ricorsi, reclami in relazione alla contestazione degli addebiti.
Ne consegue, pertanto, che sotto tale profilo il principio del contraddittorio, sancito dall’art. 10, comma 1, della L. 240/2010 secondo cui “il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio” e ripreso nell’art 70, comma 2, lett. a) dello Statuto di Ateneo (“in qualsiasi fase del suo svolgimento è garantito: a) il rispetto del contraddittorio tra il denunciante ed il docente sottoposto ad azione“) può ritenersi, nel caso di specie, rispettato e garantito, avendo il Collegio concesso al denunciato di essere ascoltato e di presentare memorie e documenti in ogni momento del procedimento, ai fini di ogni conclusiva valutazione.
Parimenti può ritenersi garantito, nella fattispecie di cui trattasi, il diritto di accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione, di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) dello Statuto, – che il docente ritiene violato nel ricorso de quo – in quanto tutte le istanze di accesso formulate dal prof. [#OMISSIS#] sono state riscontrate positivamente dal Collegio di Disciplina (in data 17.06.2015, 23.07.2015 e 13.06.2016).
Con riferimento, poi, alla presunta negazione del diritto di replica sulle posizioni e sulle circostanze rappresentate dalla denunciante – la studentessa Margarito [#OMISSIS#] – e dai soggetti a conoscenza dei fatti contestati in occasione delle audizioni del 2 e del 7 marzo 2016, non può non rilevarsi che l’art. 70, comma 1, lett. c) dello Statuto prevede che “In qualsiasi fase del suo svolgimento è garantito: b) il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate“.
Il suddetto diritto di replica deve essere letto, però, alla luce delle argomentazioni innanzi svolte sul procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, nonché in stretta correlazione con le circostanze contestate, come previsto dall’art. 70, comma 1, lett. c), dello Statuto.
La contestazione formulata al ricorrente (“comportamenti non corretti tenuti nei confronti di studentessa di Ateneo che ha condizionato la serenità nello svolgimento dell’esame e comportato valutazione, in occasione degli esami di profitto, non basata su principi di imparzialità, comportamenti, come tali, suscettibili di rilevanza disciplinare, per violazione degli articoli..,”) ha come elemento fondante la mail del 27 maggio 2015, riportata nella succitata nota, con cui la studentessa Margarito [#OMISSIS#] ha rappresentato l’episodio occorso in occasione del ricevimento tenuto con il prof. [#OMISSIS#] in data 13.10.2014, nonché gli ulteriori elementi su cui la stessa si fonda, dei quali il docente era a piena conoscenza, avendone avuto accesso in data 17 giugno e 23 luglio 2015.
Su tutti i predetti atti è stato garantito al prof. [#OMISSIS#] il diritto di replica essendo stato concesso al docente di presentare, oltre alle memorie difensive iniziali, prodotte in data 23.06.2015, anche le memorie conclusive depositate in data 17 marzo 2016, corredate dalla documentazione di riferimento.
Peraltro, non può non evidenziarsi che le circostanze sulle quali il ricorrente ritiene di non aver potuto replicare, ovvero quelle riguardanti l’audizione della denunciante e dei soggetti a conoscenza dei fatti contestati, sono le medesime – come ampiamente argomentato nella relazione del Collegio di disciplina – già conosciute dal docente, in quanto oggetto di specifica contestazione.
La decisione assunta dal Collegio di disciplina si è basata su elementi già noti al docente in quanto contenuti nei documenti oggetto di accesso da parte dell’interessato, avvalorati dalle audizioni della denunciante e dei soggetti a conoscenza dei fatti.
Ed invero, la decisione del 22 aprile 2016 del Collegio di disciplina pone a base della proposta motivata di sanzione le dichiarazioni di una studentessa universitaria in procinto di laurearsi, contenute nella mail del 27.05.2015, e quelle dei docenti a conoscenza dei fatti e di cui alla nota maildel 29.12.2014 (del Prof. [#OMISSIS#]), del 13.01.2015 (prof.ssa Bozzetti e Prof. Vilella), confermate tutte nel corso delle rispettive audizioni, senza che sia stato introdotto alcun elemento di novità alla contestazione disciplinare originaria.
Può pertanto ritenersi che il contraddittorio procedimentale sia stato adeguatamente garantito al ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, il professor [#OMISSIS#] si duole della erronea valutazione dei fatti in cui sarebbe incorso il Collegio di disciplina.
Detta erronea valutazione sarebbe frutto della falsità delle accuse formulate dalla studentessa Margarito nei confronti del ricorrente.
Nelle dichiarazioni accusatorie che la studentessa Margarito avrebbe affidato alla Professoressa Bozzetti, collega del ricorrente, sarebbero rintracciabili delle lacune ed alcune incongruenze: il non aver citato la data dell’incontro con il Professor [#OMISSIS#], non aver riferito di avere fatto scena muta per ben tre volte all’esame, avere insistentemente invocato la concessione del 18, non avere detto che si era recata sua sponte dal professore e che la stanza era continuamente aperta.
Ed ancora anche in occasione della denuncia al Professor Vilella la Margarito nulla avrebbe detto circa approcci sconvenienti da parte del ricorrente nei suoi riguardi.
Anche questa censura è infondata.
Le presunte incongruenze ed omissioni sono, ad avviso del Collegio, da addebitare plausibilmente al senso di disagio sperimentato dalla denunciante, sia in occasione del contatto diretto con un docente universitario, figura che, proprio per la sua natura carismatica, ben può creare sgomento ove si renda autrice di gesti del tutto inattesi e capaci di turbare emotivamente una giovane studentessa, sia al cospetto di altra docente cui si è ritenuto di affidare la confidenza di quanto accaduto, per la naturale ritrosia che le vittime di attenzioni a sfondo sessuale hanno nel raccontare con precisione ogni dettaglio di un episodio sgradevole.
Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, se si pensa alla richiesta di mutamento della commissione, rivolta dalla Margarito per iscritto al professor Vilella, spiegata e motivata dalla ragazza alla luce di una “incompatibilità” con il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], formula linguistica che denota ancora una volta il disagio di far emergere la verità dei fatti, sia per il timore reverenziale che un docente universitario effonde nei rapporti con gli studenti, sia per l’ovvio timore di una propagazione oltre misura di fatti sgradevoli che toccano la sfera intima di una persona.
E, d’altra parte, oltre alla protesta generica di estraneità ai fatti descritti, occorre dire che il ricorrente non va, limitandosi a sperimentare il tentativo di cogliere perplessità nelle dichiarazioni della studentessa che lo stesso Collegio di disciplina, chiamato a compiere un vaglio critico sull’attendibilità delle dichiarazioni, supera a piè pari.
Spiega, infatti, il Collegio, che “è inverosimile che le accuse della XXX possano essere state dettate dal desiderio di rivalsa verso il docente per le tre bocciature riportate all’esame. Non è pensabile che un fatto tutto sommato comune nella vita universitaria (reiterato esito negativo dell’esame con un professore) induca una studentessa ad una reazione così sproporzionata, con il rischio di subire come conseguenza una denuncia penale…”.
Così come immune da censure è il ragionamento logico che il Collegio di disciplina ha seguito per convalidare la credibilità delle dichiarazioni della Margarito, e che il medesimo illustra spiegando che “D’altronde in audizione la XXX richiesta da questo Collegio in ordine ad un elemento così delicato …quale la possibile correlazione fra gli esiti degli esami di novembre e dicembre e l’episodio accaduto a ottobre nello studio del docente, conferma l’episodio ma non ha elementi certi per ritenere che le bocciature siano state determinate da intento ritorsivo per il proprio rifiuto ad assecondare le attenzioni ricevute, riconducendo l’incidenza negativa degli esiti delle prove ad un proprio interiore stato di disagio e soggezioni in seguito a tali approcci pregressi del docente”.
Né è risultato logicamente credibile il fatto di affidare il racconto dell’episodio ad una docente, collega del ricorrente, al fine di conseguire il vantaggio di un cambio di commissione repentino, ipotesi ritenuta destituita di fondamento dal Collegio di disciplina, per la rilevata sproporzione tra il “vantaggio avuto di mira e la gravità/rischiosità del mezzo adoperato per conseguirlo”.
In definitiva, si reputa che il Collegio di disciplina si sia fatto carico di spiegare le apparenti incongruenze rilevate in seno alle dichiarazioni della Margarito, così come evidenziate dalla difesa del ricorrente, con un processo argomentativo che sfugge, per la sua linearità, alle censure di erronea valutazione dei fatti.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, articolato dal ricorrente alla stregua di presunto vizio di illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell’art. 10 della L. 240/2010 e degli artt. 68-72 dello Statuto di Ateneo in relazione alla non congruità e alla non proporzionalità della sanzione irrogata (3 mesi di sospensione dal servizio senza retribuzione) rispetto all’illecito contestato e alla proposta formulata dal Rettore (30 giorni di sospensione dal servizio senza retribuzione) con la nota del 26.06.2015, prot. n. 50138, si rileva quanto segue.
Il Collegio di disciplina ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a formulare la proposta di applicazione di una sanzione per la violazione dell’art. 89, comma 1, regio Decreto n. 1592/33 e dell’art. 10 del Codice Etico dell’Università, nella forma aggravata di cui al secondo comma che contempla gli abusi e fastidi sessuali posti in essere nei confronti degli studenti, ma non anche per la violazione contestata degli artt. 19 e 20 del Codice Etico, ossia condotte discriminatorie, non essendo provato che l’esito negativo degli esami sostenuti dalla denunciante fosse stato determinato da condotte discriminatorie.
A riguardo si rileva che la proposta formulata dal Rettore in merito alla sanzione da applicare ha solo valore indicativo e non vincola in alcun modo l’organo di disciplina che ha il potere esclusivo sulla determinazione della tipologia e dell’entità della sanzione da applicare alla fattispecie concreta.
La circostanza che la sanzione proposta dal Rettore per un maggior numero di “presunte” violazioni fosse di minore gravità (30 giorni di sospensione dal servizio senza retribuzione) rispetto a quella determinata dal Collegio di disciplina per un minor numero di violazioni accertate (3 mesi di sospensione dal servizio senza retribuzione), circostanza che determinerebbe a giudizio del ricorrente un vizio di illegittimità per eccesso di potere, va valutata in ragione della natura indicativa della suddetta proposta.
Pertanto, non si ravvisa alcuna incongruenza o sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto a quella proposta dal Rettore, tenuto conto del valore indicativo e non vincolante di quest’ultima.
Alla luce delle argomentazioni su esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità dei dati identificativi di tutte le persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 07/05/2018