Nelle prove concorsuali, di per sé sola la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica non è tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale.
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 9 giugno 2016, n. 759
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Regola dell’anonimato e principio di segretezza della prova
N. 00759/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nigro in Lecce, Via Nullo D’Amato,2;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce V.G. n. 746/2009, emesso in data 04.10.2010 e notificato in forma esecutiva in data 15.11.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha adito questo TAR al fine di ottenere l’esatta esecuzione del decreto della Corte di Appello di Lecce, reso in data 4 ottobre 2010, che ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di complessivi euro 9.600,00, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore del ricorrente stesso;
Vista la nota n. 4488 dell’11 settembre 2015 della Corte di Appello di Lecce – Ufficio Ragioneria, con cui si attestava l’avvenuto pagamento delle somme vantate dalla parte ricorrente nei confronti dell’Amministrazione – così come liquidate nel decreto della Corte d’Appello di Lecce indicato in epigrafe;
Preso atto delle note depositate in data 7 ottobre 2015 e, successivamente in data 13 gennaio 2016 con cui parte ricorrente insisteva per il pagamento di ulteriori euro 150,00 affermando che il Ministero avrebbe provveduto solo in modo parziale al pagamento dell’indennizzo dovuto;
Considerato che, a seguito della domanda di parte ricorrente questo Collegio ha emanato apposita ordinanza istruttoria con la quale ha richiesto all’Amministrazione resistente di fornire documentazione idonea ad esplicitare l’iter logico che ha portato alla determinazione della somma corrisposta;
Vista la nota n. 15340 dell’11 gennaio 2016 della Corte di Appello di Lecce – Ufficio Ragioneria, con cui si attesta che “L’ufficio di Ragioneria ha interamente pagato il debito per sorte capitale, interessi e spese legali escludendo soltanto l’importo di euro 150,00 corrispondente alle spese di registrazione del decreto che prenotate a debito, per quanto riguarda l’erario, la parte privata non ha dimostrato di aver sostenuto”;
Ritenuto che, sulla base di ciò, debba essere respinta la domanda del ricorrente;
Ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)