Alle Accademie delle Belle Arti, dopo la riforma di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”) non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi (cfr. art. 2 della citata Legge n. 508/1999); con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato agli artt. 1 – 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì il patrocinio facoltativo/autorizzatoex art. 43 del medesimo R.D. n. 1611/1933, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla domiciliazione “ex lege” presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (si vedano, per “eadem ratio”, i principi espressi, con riferimento alle Università degli Studi, da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10 maggio 2006, n. 10700).
Risulta, quindi, corretta la notificazione del ricorso ritualmente effettuata presso la sede reale dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce.
TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 10 giugno 2019, n. 958
Accademia delle belle arti-Rappresentanza in giudizio
N. 00958/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Accademia di Belle Arti di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], n. 8;
per l’annullamento:
– del decreto del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce prot. n. 2339/C3 del 23 aprile 2018, pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Lecce in pari data, di approvazione degli esiti della procedura comparativa per titoli, finalizzata alla stipulazione di contratto didattico per l’incarico di insegnamento di “[#OMISSIS#] per la comunicazione artistica”, di cui al Verbale della relativa Commissione del 23 aprile 2018;
– nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata sul [#OMISSIS#] web dell’Accademia il 23 aprile 2018, [#OMISSIS#] parte in cui include il nominativo della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che invece doveva essere esclusa dal concorso, e la indica quale vincitrice della procedura comparativa pubblica per cui è ricorso, anziché individuare la vincitrice di detta procedura comparativa [#OMISSIS#] persona della ricorrente;
– nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente:
(a) a decretare che la procedura comparativa pubblica per cui è ricorso è stata vinta dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nata a Bari il 21 aprile 1981 e residente in Galatone (LE) alla Contrada Madonna delle Grazie, classificatasi seconda, previa esclusione della candidatura della Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – formalmente classificatasi prima – in quanto formalmente viziata e non presentata nelle forme e modalità fissate dal bando di concorso, ovvero comunque, in subordine, previa nuova valutazione dei titoli esibiti, a cura dell’Ecc.mo [#OMISSIS#] adito, secondo i criteri fissati dal bando di concorso de quo;
e (b) a risarcire alla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il danno a lei cagionato in dipendenza di tutti gli atti fatti e comportamenti per cui è ricorso, quantificandolo in euro 10.000,00 ovvero in quell’altra somma, [#OMISSIS#] o minore, che riterrà di giustizia, da maggiorarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla pronuncia della emananda sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. G. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente – classificatasi al secondo posto della graduatoria concorsuale in questione – ha impugnato, domandandone l’annullamento:
– il decreto del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce prot. n. 2339/C3 del 23 aprile 2018, pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Lecce in pari data, di approvazione degli esiti della procedura comparativa per titoli, Anno Accademico 2017 – 2018, finalizzata alla stipulazione di contratto didattico per l’incarico di insegnamento di “[#OMISSIS#] per la comunicazione artistica”, di cui al Verbale della relativa Commissione del 23 aprile 2018, con cui si è stabilito che:
“1. Sono approvati gli atti della Commissione di [#OMISSIS#] per la comunicazione artistica nonché l’elenco di idonei recante l’ordine di priorità in base al quale sarà individuato il docente cui conferire l’incarico di insegnamento per la disciplina di [#OMISSIS#] per la comunicazione artistica (all.1).
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il [#OMISSIS#] di giorni 5, utile a proporre eventuali reclami. Decorso tale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’elenco compilato è da considerarsi definitivo.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul [#OMISSIS#] dell’Accademia www.accademialecce.it”, con l’allegato n. 1, recante “[#OMISSIS#] per la Comunicazione Artistica. Elenco idonei in ordine di priorità. A.A. 2017/2018”, redatto come segue:
“ 1. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 2. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];….”;
– nonché ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata sul [#OMISSIS#] web dell’Accademia il 23 aprile 2018, [#OMISSIS#] parte in cui include il nominativo della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che invece doveva essere esclusa dal concorso per le ragioni che si espongono in seguito, e la indica quale vincitrice della procedura comparativa pubblica per cui è ricorso, anziché individuare la vincitrice di detta procedura comparativa [#OMISSIS#] persona della ricorrente.
Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente:
“a) a decretare che la procedura comparativa pubblica per cui è ricorso è stata vinta dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nata a Bari il 21 aprile 1981 e residente in Galatone (LE) alla Contrada Madonna delle Grazie, classificatasi seconda, previa esclusione della candidatura della Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – formalmente classificatasi prima – in quanto formalmente viziata e non presentata nelle forme e modalità fissate dal bando di concorso, ovvero comunque, in subordine, previa nuova valutazione dei titoli esibiti, a cura dell’Ecc.mo [#OMISSIS#] adito, secondo i criteri fissati dal bando di concorso de quo”;
b) a risarcire alla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il danno a lei cagionato in dipendenza di tutti gli atti fatti e comportamenti per cui è ricorso, quantificandolo in euro 10.000,00 ovvero in quell’altra somma, [#OMISSIS#] o minore, che il Tribunale adito riterrà di giustizia, da maggiorarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla pronuncia della emananda sentenza fino all’effettivo soddisfo.
A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) Eccesso di potere dell’Amministrazione convenuta – Arbitrarietà nell’emanazione dei giudizi – Anomalie [#OMISSIS#] valutazione – Illogicità manifesta della procedura valutativa;
2) Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione in riferimento all’art. 97 della Costituzione;
3) Manifesta illogicità e inadeguatezza della valutazione – Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – Difetto di motivazione di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Accademia delle Belle Arti di Lecce.
Si è costituita in giudizio la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza in [#OMISSIS#] di Consiglio del 4 settembre 2018, la difesa della controinteressata ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, in quanto non effettuata presso l’Avvocatura dello Stato; indi la causa è stata introitata per la decisione dell’istanza cautelare incidentalmente formulata dalla ricorrente.
Con ordinanza 5 settembre 2018, n. 448, questa Sezione ha accolto la suddetta istanza cautelare, con la seguente motivazione:
“Premesso che, con riferimento alle Accademie delle Belle Arti, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non sembra operare il patrocinio obbligatorio disciplinato [#OMISSIS#] artt. 1 – 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì il patrocinio facoltativo/autorizzato ex art. 43 del medesimo R.D. n. 1611/1933, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali; sicchè appare corretta la notificazione del ricorso ritualmente effettuata presso la sede [#OMISSIS#] dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce;
Nel merito, il ricorso, nei limiti della cognizione propri della presente fase cautelare del giudizio, risulta assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto:
– si ritiene fondata la censura incentrata sulla mancata esclusione della vincitrice controinteressata per l’omessa sottoscrizione del curriculum vitae (necessaria ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso);
– sembra condivisibile la doglianza basata sull’erronea valutazione, ai fini dell’insegnamento de quo ([#OMISSIS#] per la Comunicazione Artistica), dei titoli di studio e professionali e delle esperienze maturate dalle due candidate in questione, considerato che la ricorrente è laureata in Lingue e Letteratura [#OMISSIS#], nonché abilitata all’insegnamento di [#OMISSIS#], nel mentre la controinteressata è laureata in Storia dell’Arte”.
Con ordinanza 17 dicembre 2018, n. 6113, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dalla controinteressata, Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avverso la menzionata ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 448/2018, così testualmente argomentando:
“Ritenuta, alla luce delle risultanze istruttorie documentali, condivisibile la motivazione posta a base dell’impugnata ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado, con particolare riguardo alla delibazione della censura dell’erronea valutazione dei titoli di studio e professionali e delle esperienze maturate dalle due candidate, non incrinata in modo decisivo dai correlativi motivi d’appello”.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. – “In limine”, è opportuno premettere che alle Accademie delle Belle Arti, dopo la riforma di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di [#OMISSIS#], dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”) non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi (cfr. art. 2 della citata Legge n. 508/1999); con la conseguenza che (come già evidenziato [#OMISSIS#] fase cautelare del giudizio), ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato [#OMISSIS#] artt. 1 – 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì il patrocinio facoltativo/autorizzatoexart. 43 del medesimo R.D. n. 1611/1933, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla domiciliazione “ex lege” presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (si vedano, per “eadem ratio”, i principi espressi, con riferimento alle Università degli Studi, da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 10 [#OMISSIS#] 2006, n. 10700).
Risulta, quindi, corretta la notificazione del ricorso ritualmente effettuata presso la sede [#OMISSIS#] dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce.
2. – Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto, nei sensi e termini di cui in prosieguo.
3. – Fondate ed assorbenti (e ciò dispensa il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze formulate) sono le censure con cui la ricorrente lamenta:
– per un verso, l’omessa sottoscrizione con firma autografa, da parte della controinteressata Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del “curriculum vitae”;
– e, per altro verso, che “Dalla documentazione presentata dalla Dott.ssa [#OMISSIS#] si evince chiaramente, tra l’altro, che ella non è in possesso di alcun titolo specifico che la renda maggiormente idonea all’insegnamento della lingua [#OMISSIS#] rispetto alla seconda classificata in quanto mentre ella risulta essere in possesso di laurea triennale in scienze storico artistiche e laurea specialistica in storia dell’arte, la Prof.ssa [#OMISSIS#] risulta essere in possesso di laure Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita con il [#OMISSIS#] dei voti, ed oltre a tale titolo (già da solo sufficiente a posizionarsi prima in graduatoria) ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la Lingua [#OMISSIS#]”; e tanto atteso che, in particolare, <<l’insegnamento messo a concorso è denominato nell’avviso pubblico quale “[#OMISSIS#] per la comunicazione artistica”>>, nel mentre la Commissione esaminatrice (cfr. il verbale del 23 aprile 2018) ha ritenuto “particolarmente significativa” la <<formazione internazionale … nell’ambito della “Comunicazione artistica in lingua [#OMISSIS#]”>>.
3.1 – Ed invero (come già ritenuto [#OMISSIS#] fase cautelare del giudizio):
– da un lato, risulta fondata la censura incentrata sulla mancata esclusione della vincitrice controinteressata per l’omessa sottoscrizione del “curriculum vitae”, necessaria ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso (il quale, dopo aver previsto, a pena di esclusione, le modalità e la documentazione da produrre – tra cui, appunto, il “curriculum vitae” – statuisce espressamente che “Tutti i documenti devono essere corredati da firma autografa”);
– e, dall’altro, è condivisibile la doglianza basata sull’erronea valutazione, ai fini dell’insegnamento de quo(“[#OMISSIS#] per la Comunicazione Artistica”), dei titoli di studio e professionali e delle esperienze maturate dalle due candidate in questione, considerato che la ricorrente è laureata in “Lingue e Letteratura [#OMISSIS#]”, nonché abilitata all’insegnamento di “[#OMISSIS#]”, nel mentre la controinteressata ha conseguito laurea specialistica in “Storia dell’Arte” (non specifica per l’incarico di insegnamento in questione).
D’altro canto, la stessa controinteressata, nel Programma Didattico prodotto, ha espressamente evidenziato che “Il percorso didattico si articolerà in lezioni frontali ed interattive con attività di esercitazione atte a fornire allo studente una buona conoscenza linguistico-grammaticale della lingua [#OMISSIS#] ed un buon consolidamento delle proprie abilità linguistiche, al fine di ottenere un’adeguata competenza linguistico-comunicativa che gli permetta di leggere, comprendere, descrivere e spiegare attraverso visual analysis, in forma scritta e orale, testi e opere fornendo le ragioni delle proprie opinioni”: con ciò, peraltro, rimarcando la prevalenza della formazione in lingua [#OMISSIS#] dell’insegnamento di che trattasi.
3.2 – In definitiva, la domanda di annullamento azionata è fondata e deve essere, quindi, accolta “in parte qua” e nei limiti dell’interesse della ricorrente, con il conseguente doveroso riesercizio (sia pure, allo stato, con i limiti rivenienti dalla avvenuta conclusione dell’Anno Accademico di riferimento – 2017/2018), da parte dell’Amministrazione intimata, del potere amministrativo di competenza.
4. – Non può essere, invece, accolta la spiegata domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) pure azionata dalla ricorrente, in quanto generica, priva di riferimento all’elemento soggettivo della colpa della P.A. e – soprattutto – del tutto sfornita di prova, ex art. 2697 del Codice Civile, anche con riferimento alla richiesta di liquidazione in via – sostanzialmente – equitativa del danno (non risultando, in particolare, dimostrato l’effettivo avvenuto inizio dell’insegnamento in questione).
5. – Per tutto quanto innanzi esposto, deve essere accolta solo la domanda di annullamento proposta, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti gravati, “in parte qua” e nei limiti dell’interesse della ricorrente.
6. – Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla, “in parte qua” e nei limiti dell’interesse della ricorrente, gli atti gravati.
Condanna l’Accademia di Belle Arti di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] d'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario