E’ condizione di esistenza e validità della notificazione per pubblici proclami l’indicazione, oltre che dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell’Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame. Il riferimento a quest’ultimo elemento, in particolare, deriva dalla funzione propria della notifica, che è quella di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato, così da consentire allo stesso di scegliere se, ed eventualmente in quali termini, esercitare il proprio diritto di contraddire e difendersi in giudizio.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 680
Personale universitario non docente-Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato collaboratori amministrativi, cat. D-Impugnazione-Controinteressati-Notificazione mediante pubblici proclami
N. 00680/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2013 REG.RIC.
N. 00459/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Lisa Fiori e [#OMISSIS#] Fiori, rappresentati e difesi dall’avv. Giancomita Ragnedda, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Urru in Cagliari, via Farina n. 44;
contro
L’Azienda Ospedaliera Università di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Peralta, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Pinna in Cagliari, viale Diaz N.29;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Franca Madeddu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baule, [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Secchi, Ida [#OMISSIS#] Spanedda, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mele, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Piliarvu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Quargnetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cagnina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Onorato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Puddinu, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Segneri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Segneri in Cagliari, via Sonnino N.84; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Canalis, Grazia Salaris, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Arru, Umberto Congiatu, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pinna in Cagliari, via San [#OMISSIS#] N.65; [#OMISSIS#] Di Benedetto, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Di Benedetto, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; Franca Mula, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Segneri, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Segneri in Cagliari, via Sonnino N.84;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Sara Ruggiu, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Mereu, [#OMISSIS#] Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Rossi in Cagliari, via [#OMISSIS#] Galassi N. 2;
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Sedda, rappresentato e difeso dall’avv. Gian [#OMISSIS#] Ragnedda, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Urru in Cagliari, via Farina N. 44;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, via Garibaldi N.105;
Presidenza del Consigli dei Ministri;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Franca Madeddu, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mele, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Piliarvu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Quargnetti, [#OMISSIS#] Puddinu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cagnina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franca Mula, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Segneri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Segneri in Cagliari, via Sonnino N.84; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zanda, [#OMISSIS#] Cossu, Cristiana Campus, [#OMISSIS#] Rum, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Mereu, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Rossi in Cagliari, via [#OMISSIS#] Galassi N. 2; [#OMISSIS#] Rassu, [#OMISSIS#] Marciacano, Sara Ruggiu, [#OMISSIS#] Deretta, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Mereu, [#OMISSIS#] Rossi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Rossi in Cagliari, via [#OMISSIS#] Galassi N. 2; [#OMISSIS#] Di Benedetto, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Di Benedetto, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baule, [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Secchi, Ida [#OMISSIS#] Spanedda, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Onorato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Segneri, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Segneri in Cagliari, via Sonnino N.84; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Canalis, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Arru, Umberto Congiatu, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pinna in Cagliari, via San [#OMISSIS#] N.65; Grazia Salaris, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Congiatu, [#OMISSIS#] Arru, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pinna in Cagliari, via San [#OMISSIS#] N.65;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 135 del 2013:
– della graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 collaboratori amministrativi, cat. D, presso la A.O.U. di Sassari, pubblicata il 28.11.2012;
– della delibera n. 730 del 20.11.2012 emessa dal Direttore Generale, avente ad oggetto l’approvazione degli atti del pubblico concorso;
– della determinazione n. 394 del 25.6.2012 di ammissione di tutti i candidati alla prova preselettiva;
– della delibera n. 582 del 14.9.2012 e degli atti della Commissione di concorso con cui si è disposta l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte ed orali, nella parte in cui non si è proceduto alla esclusione dei candiadti privi dei requisiti per la partecipazione al concorso e/o per insufficienza/inidoneità/identità degli elaborati delle prove concorsuali;
– della graduatoria finale del concorso, dei verbali della commissione giudicatrice, della delibera n. 819 del 28.12.2012 e della delibera n. 833 del 31.12.2012;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale..
quanto al ricorso n. 459 del 2013:
– della graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12
collaboratori amministrativi, cat. D, presso la A.O.U. di Sassari, pubblicata in data 28.11.20 12;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 20.11.2012, avente ad oggetto l’approvazione degli atti del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 collaboratori amministrativi Cat. D;
– della delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari,
n. 603 del 28.11.2011, con la quale veniva indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 collaboratori amministrativi professionali cat. D;
– del relativo bando, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 17 gennaio 2012 e con scadenza il 16.2.2012;
– della determinazione del Direttore Generale n. 394 del 25/06/2012;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 582 del 14.09.2012 e degli atti della Commissione di concorso;
– dei verbali dal n. 1 al n. 11 della Commissione giudicatrice del concorso de quo;
– della deliberazione del Direttore generale della A.O.U. di Sassari n. 819 del 28/12/2012,
di assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 Collaboratori amministrativi cat. D
nonché per la eventuale declaratoria di inefficacia dei conseguenti contratti eventualmente
stipulati medio tempore fra le parti;
– della deliberazione del Direttore generale della Aou di Sassari n. 833 del 31.12.2012, di
assunzione a tempo pieno e indeterminato di ulteriori 22 Collaboratori amministrativi cat.
D, nonché per la declaratoria di inefficacia dei conseguenti contratti stipulati medio
tempore fra le parti;
– della determinazione del Dirigente dirigenziale n. 88 del 29.01.2013 della Asl n. 1 di
Sassari di assunzione di ulteriori 22 collaboratori amministrativi cat. D, mediante
l’utilizzo della convenzione stipulata tra l’Azienda sanitaria locale di Sassari e l’Azienda
ospedaliera di Sassari, finalizzata a riconoscere, a condizione di reciprocità, la facoltà di
utilizzo delle graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, di cui alla Deliberazione n. 1111 del 29.11.2008, nonché per la declaratoria di inefficacia dei conseguenti contratti stipulati medio tempore fra le parti;
– ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Università di Sassari;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Franca Madeddu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Canalis, [#OMISSIS#] Di Benedetto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baule, [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Secchi, Ida [#OMISSIS#] Spanedda, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mele, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Piliarvu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Quargnetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cagnina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Onorato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Puddinu, Grazia Salaris e di Franca Mula;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi l’avv. Gian [#OMISSIS#] Ragnedda per i ricorrenti, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Azienda Ospedaliera resistente, l’avv. [#OMISSIS#] Rossi per i controinteressati Ruggiu e altri, gli avv.ti [#OMISSIS#] Segneri e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la controinteressata Baule ed altri, l’avv. [#OMISSIS#] Arru per la controinteressata Canalis e, su delega dell’avv. Di Benedetto [#OMISSIS#], per il controinteressato Di Benedetto [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, n. 603 del 28 novembre 2011, l’Amministrazione indiceva concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12 collaboratori amministrativi professionali – cat. D.
Il relativo bando, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 17 gennaio 2012, prevedeva il superamento di una prova preselettiva, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale.
2. – Con delibera del Direttore generale n. 394 del 25 giugno 2012 venivano ammessi con riserva tutti i candidati che avevano proposto domanda e veniva, altresì, nominata la commissione esaminatrice, che disponeva l’espletamento della prova preselettiva.
3. – Svolte le successive prove previste dal bando, con determinazione del Direttore Generale n. 730 del 20 novembre 2012 venivano approvati i verbali e gli atti della commissione esaminatrice, ivi compresa la graduatoria finale, pubblicata il successivo 28 novembre.
4. – Gli odierni ricorrenti venivano collocati alla 80° (Fiori [#OMISSIS#]), alla 94° (Fiori [#OMISSIS#] Lisa) posizione e alla 106° posizione (Sedda [#OMISSIS#]), riportando un punteggio, rispettivamente, di 59,30, 57,80 e 55,90.
5. – Con deliberazione del Direttore Generale della A.O.U. di Sassari n. 819 del 28 dicembre 2012, veniva disposta l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei primi dodici candidati collocatisi utilmente in graduatoria.
Con successiva deliberazione dello stesso Direttore Generale n. 833 del 31 dicembre 2012, veniva disposta l’assunzione di ulteriori 22 candidati, in seguito allo scorrimento della graduatoria fino alla 34° posizione.
Infine, disposto l’ulteriore scorrimento della graduatoria fino alla 56° posizione, con determinazione dirigenziale n. 88 del 29 gennaio 2013 del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane della A.S.L. n. 1 di Sassari, venivano assunti presso quest’ultima Amministrazione ulteriori 22 candidati, in virtù della Convenzione stipulata tra la A.S.L. n. 1 di Sassari e la A.O.U. di Sassari finalizzata a riconoscere, a condizioni di reciprocità, la facoltà di utilizzo delle graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, di cui alla deliberazione n. 1111 del 29 novembre 2011.
5. – Con i ricorsi in esame, integrati da motivi aggiunti, Fiori [#OMISSIS#] Lisa, Fiori [#OMISSIS#] e Sedda [#OMISSIS#] hanno chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, relativi alla procedura concorsuale, deducendo l’illegittimità della stessa.
6. – A tal fine hanno dedotto, in primo luogo, vizi inficianti l’intera procedura e, in particolare, relativi: alla composizione della commissione esaminatrice, donde l’invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla stessa e, quindi, dell’intera procedura concorsuale; alla determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, lamentando l’eccessiva genericità degli stessi; alla valutazione delle prove svolte dai ricorrenti nonché dei titoli dagli stessi posseduti, raffrontata alle valutazioni relative ad altri candidati collocati utilmente in graduatoria.
6.1. – In secondo luogo, hanno lamentato vizi specifici e, in particolare: in relazione alla prova orale, la mancata predeterminazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, nonché la mancata sottoscrizione di alcuni verbali (n. 8-11) da parte di tutti i membri della commissione, con conseguente nullità assoluta ed insanabile degli stessi; in relazione alle prove scritte, la presenza di segni di riconoscimento all’interno degli elaborati di alcuni candidati collocati utilmente in graduatoria, nonché l’inosservanza, da parte di alcuni candidati, del divieto posto dall’art. 13 del D.P.R. 487/1994, con violazione – da parte della commissione esaminatrice – dell’obbligo di esclusione ivi sancito.
6.2. – I soli ricorrenti Fiori [#OMISSIS#] e Fiori [#OMISSIS#] hanno, infine, dedotto l’illegittimità del regolamento in materia di accesso adottato dalla A.O.U. di Sassari, in quanto renderebbe eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto di accesso, richiedendo ai privati, oltre al rimborso del costo della carta e dell’inchiostro, anche un costo aggiuntivo dovuto all’impiego del personale dipendente dell’amministrazione.
7. – Si è costituita in giudizio l’A.O.U. di Sassari chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione in tutte le fasi della procedura concorsuale di cui trattasi.
8. – Con ordinanza collegiale del 13 febbraio 2014, n. 142, la Sezione ha disposto l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i candidati nel frattempo assunti dall’amministrazione, in seguito allo scorrimento della graduatoria di cui si è detto sopra, assumendo essi la qualifica di controinteressati nell’odierno giudizio. In ragione dell’elevato numero di controinteressati, le parti sono state autorizzate a procedere mediante notificazione, dei ricorsi introduttivi e dei successi per motivi aggiunti, per pubblici proclami
9. – Si è costituito in giudizio, tra gli altri, Di Benedetto [#OMISSIS#] chiedendo la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi, stante la mancata impugnazione, da parte dei ricorrenti, della delibera n. 54 del 24 gennaio 2013 con cui veniva disposta la sua assunzione.
11. – Alcuni dei controinteressati hanno proposto, altresì, ricorso incidentale. Segnatamente: RUGGIU SARA, nell’ambito del ricorso R.G. n. 135/2013; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], RUGGIU SARA, RASSU [#OMISSIS#], RUM [#OMISSIS#], ZANDA [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], MARCIACANO [#OMISSIS#], COSSU [#OMISSIS#], CAMPUS [#OMISSIS#], DERETTA [#OMISSIS#], nell’ambito del ricorso R.G. n. 459/2013.
12. – L’A.O.U. di Sassari, nel resistere avverso i suddetti ricorsi incidentali, ha dedotto l’infondatezza degli stessi.
13. – I ricorrenti principali hanno eccepito la tardività dei ricorsi incidentali e ne hanno chiesto il rigetto, siccome infondati.
14. – L’A.O.U. di Sassari, con memoria depositata il 12 aprile 2014, ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi, e dei motivi aggiunti, per violazione delle disposizioni in materia di notificazione mediante pubblici proclami, per non aver i ricorrenti principali ottemperato al disposto dell’ordinanza collegiale che richiedeva la “pubblicazione di estratto del ricorso e dei motivi aggiunti”, essendosi invece limitati a richiamare l’intestazione dei motivi di doglianza dedotti avverso gli atti della procedura concorsuale in oggetto, senza consentire ai controinteressati di cogliere la reale portata dei vizi dedotti, in violazione del diritto di difesa.
16. – Analoga eccezione hanno sollevato, con memoria depositata il 23 aprile 2014, i controinteressati [#OMISSIS#] Franca Madeddu, Franca Mula, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baule, [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ida [#OMISSIS#] Spanedda, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mele, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Piliarvu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Quargnetti, [#OMISSIS#] Puddinu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cagnina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Onorato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], chiedendo che i ricorsi principali vengano dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, del c.p.a.
17. – All’udienza pubblica del 14 aprile 2014 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
18. – Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione e dai controinteressati sopra indicati, avente ad oggetto la violazione delle forme con cui deve essere effettuata la notificazione per pubblici proclami.
18.1. – L’eccezione è fondata.
Per giurisprudenza consolidata, anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Sardegna, 12 giugno 2012, n. 611), è condizione di esistenza e validità della modalità eccezionale di notifica di cui trattasi, l’indicazione, oltre che dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell’Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 384; Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7135).
Il riferimento a quest’ultimo elemento, in particolare, deriva dalla funzione propria della notifica, che è quella di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato, così da consentire allo stesso di scegliere se, ed eventualmente in quali termini, esercitare il proprio diritto di contraddire e difendersi in giudizio.
Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a indicare, nella Gazzetta Ufficiale, le rubriche dei motivi dedotti nei ricorsi introduttivi e nei motivi aggiunti, senza esplicitarne però il contenuto, seppure per estratto, come richiesto dall’ordinanza con cui il Collegio ha disposto la notifica dei suddetti atti per pubblici proclami.
Deve, pertanto, ritenersi carente il requisito richiesto dalla giurisprudenza relativo all’indicazione del “sunto dei motivi” dedotti; e frustata la funzione propria della notifica, attesa l’impossibilità, per i destinatari della notifica nel caso concreto, di venire a conoscenza del contenuto delle censure mosse agli atti impugnati e, per l’effetto, di elaborare un’eventuale scelta difensiva consapevole.
18.2. – La notifica di cui trattasi deve, quindi, considerarsi inesistente.
19. – Per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., i ricorsi introduttivi (R.G. n. 135/2013; R.G. n. 459/2013) in oggetto sono improcedibili, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
20. – Ne deriva, altresì, l’improcedibilità dei ricorsi incidentali.
21. – Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Dichiara improcedibili i ricorsi incidentali proposti dai controinteressati RUGGIU SARA, nel ricorso n. 135/2013; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], RUGGIU SARA, RASSU [#OMISSIS#], RUM [#OMISSIS#], ZANDA [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], MARCIACANO [#OMISSIS#], COSSU [#OMISSIS#], CAMPUS CRISTIANA, DERETTA [#OMISSIS#], nel ricorso R.G. n. 459/2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)