In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, l’individuazione del candidato vincitore, stante il disposto di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve avvenire previa valutazione della sua attività scientifica e didattica, indipendentemente dunque dal numero di partecipanti alla procedura di chiamata. Eliminare la fase valutativa in presenza di un unico candidato (anche se già idoneo), significherebbe, del resto, riproporre quella procedura di chiamata per trasferimento ad altra università prevista dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, che il legislatore del 2010 ha invece inteso espressamente eliminare.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 1 aprile 2014, n. 248
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di seconda fascia-Valutazione candidato unico
N. 00248/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Congiu, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l’annullamento
– del decreto n. 678 del 4.4.2013, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata di un professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche;
– dei verbali della Commissione giudicatrice, relativi alle sedute del 13.12.2012, 24.1.2013, 22.2.2013 e 6.3.2013;
– della relazione finale del 6.3.2013 e del bando di concorso emanato con D.R. 458 del 10.5.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Tenaglia per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 18 maggio 2012, n. 458, il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari emanava il bando per la chiamata di un professore associato per il settore concorsuale 05/ HI – profilo SSD BIOI 16, Anatomia Umana, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L’art. 2 del bando prevedeva che potevano partecipare alla procedura, tra gli altri, “i professori già in servizio presso gli altri Atenei nella seconda fascia”. In data 22 giugno 2012, il prof. [#OMISSIS#] Congiu, che fin dal 30 dicembre 2002 ricopriva il posto di professore associato di ruolo presso l’Università dell’Insubria (Varese), nel settore scientifico-disciplinare di Anatomia Umana, presentava domanda di partecipazione (peraltro, l’unica domanda presentata nell’ambito della procedura di cui trattasi).
All’esito della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice (nominata con decreto del Rettore, n. 151 del 6 novembre 2012), nella seduta del 6 marzo 2013 il prof. Congiu veniva ritenuto “non qualificato a ricoprire il posto di professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/ HI, ANATOMIA UMANA”.
2. Con decreto n° 678 del 4 aprile 2013, il Rettore procedeva all’approvazione degli atti della procedura, dando atto che «l’unico candidato partecipante non ha superato il concorso».
3. Con il ricorso avviato alla notifica il 30 maggio 2013 e depositato il successivo 7 giugno, il prof. [#OMISSIS#] Congiu impugna il decreto del Rettore, da ultimo citato, nonché gli ulteriori atti della procedura concorsuale meglio descritti in epigrafe, deducendo articolate censure essenzialmente incentrate sulla violazione del regolamento dell’Università degli Studi di Cagliari per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo e della legge n. 240 del 2010, nonché su diversi profili di eccesso di potere riscontrati nell’operato della commissione giudicatrice.
4. Si è costituita in giudizio l’Università di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2 e 3 del «Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia» dell’Università degli Studi di Cagliari, dai quali risulterebbe che gli standard minimi necessari per ricoprire il posto messo a concorso devono essere indicati nella proposta di chiamata formulata dal Dipartimento; ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento, il Consiglio di Amministrazione può integrare la proposta con ulteriori elementi di qualificazione.
Nel caso di specie, sostiene il ricorrente, né la proposta né la deliberazione del Consiglio di Amministrazione contenevano tali standard minimi di idoneità.
In tale situazione, la Commissione – di fronte all’unica domanda del ricorrente, quale partecipante alla procedura – non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione di carattere comparativo, mancando il presupposto della pluralità di concorrenti; né, tantomeno, poteva formulare un nuovo giudizio di idoneità nei confronti del prof. Congiu, posto che egli era già professore di seconda fascia dal 2002. La Commissione si sarebbe dovuta limitare a redigere «una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato» (art. 8 del regolamento citato), ossia il prof. Congiu.
6.1. Il motivo non può essere accolto.
6.2. Come si è accennato in narrativa, la procedura in esame ha ad oggetto la chiamata di un professore associato, di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Disposizione che, nel rinviare ad un successivo atto regolamentare dell’Università la disciplina di dettaglio della procedura, formula una serie di criteri e direttive che debbono essere rispettati in sede di elaborazione delle norme regolamentari. In particolare, l’art. 18 cit., dopo aver previsto [alla lett. b) del comma 1] che possono partecipare alla procedura anche «i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio», prescrive che la valutazione, anche degli «studiosi di cui alla lettera b)», debba essere formulata attraverso l’esame «delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica». Sul piano della disciplina legislativa primaria, pertanto, non sembra possa revocarsi in dubbio la conclusione che la individuazione del candidato debba avvenire mediante la previa valutazione della sua attività scientifica e didattica, indipendentemente dal numero di partecipanti alla procedura di chiamata.
6.3. Anche il regolamento dell’Università di Cagliari non si discosta dai principi ricavabili dall’art. 18 della legge n. 240/2010. La disposizione applicabile alla fattispecie in esame è contenuta all’art. 1, comma 2, lettera a), del regolamento, che – nell’elencare le modalità attraverso le quali effettuare il reclutamento dei professori – si limita a richiamare la «procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010 (…)aperta (…)ai professori già in servizio presso altri atenei italiani o esteri, agli idonei ai concorsi già espletati ai sensi della legge 210/1998», senza alcuna ulteriore indicazione. La necessità di una valutazione analitica è, poi, ribadita dall’art. 9 del regolamento d’ateneo (al comma 1: “La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo dei candidati sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica …”).
6.4. Né si può condividere il rilievo formulato dal ricorrente, secondo cui le disposizioni sopra richiamate sarebbero riferibili all’ipotesi di valutazione comparativa tra una pluralità di candidati, dovendosene escludere l’applicazione nel caso di un unico candidato (peraltro, già idoneo). In primo luogo, come visto, le indicazioni normative esaminate non contengono alcun appiglio in tal senso; in secondo luogo, la soppressione – in tale ipotesi – della fase valutativa significherebbe riproporre quella procedura di chiamata per trasferimento da altra Università prevista dalla legge n. 210 del 1998 (cfr. art. 3), che il legislatore del 2010 ha inteso invece espressamente eliminare.
6.5. Anche la circostanza che la proposta di chiamata da parte del Dipartimento e la deliberazione di approvazione del Consiglio di amministrazione, mancavano di qualsiasi indicazione circa gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto da ricoprire, non può essere interpretata come ulteriore attestazione della superfluità della valutazione dell’unico candidato ammesso, sia perché la norma regolamentare invocata dal ricorrente (l’art. 2, quarto alinea) si riferisce alla procedura di chiamata prevista dall’art. 24, comma 5, della legge n, 240 del 2010, e non a quella dell’art. 18, comma 1, in esame; sia perché – in ogni caso – spettava alla Commissione (ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento) predeterminare i criteri sulla cui base effettuare la valutazione del candidato (anche, quindi, in assenza di elementi fissati dalla deliberazione di approvazione della proposta di chiamata).
7. Con il secondo motivo, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità della motivazione, si contesta la valutazione negativa formulata dalla Commissione giudicatrice sull’attività scientifica, didattica e professionale del candidato, che – se anche in ipotesi non meritevole di un giudizio di eccellenza – quantomeno doveva assurgere a un giudizio positivo.
Anche tale censura deve essere disattesa, considerato che muove dalle medesime premesse poste a base del primo motivo (non necessità di una valutazione e conseguente, automatica, chiamata dell’unico candidato), rivelatesi infondate; e ritenuto che nessuna contestazione specifica viene rivolta nei confronti delle motivazioni con le quali la Commissione ha dato conto del giudizio negativo.
8. Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato in quanto infondato.
9. Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)