TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 1 aprile 2016, n. 291

Procedura di reclutamento Ricercatore-Concorso ex art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010, n. 240-Riesercizio del potere

Data Documento: 2016-04-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove il contenuto del provvedimento amministrativo scaturito dal nuovo esercizio del potere non sia predeterminabile alla luce degli effetti conformativi che discendono dal giudicato e l’amministrazione possa esercitare poteri di natura discrezionale per gli spazi non coperti dal giudicato, il nuovo atto non può ritenersi nullo per l’elusione o la violazione degli effetti conformativi della sentenza di accoglimento. 

È inammissibile il ricorso di ottemperanza a fronte di un giudicato privo di effetti conformativi. Il provvedimento successivo adottato dalla pubblica amministrazione deve essere impugnato con gli ordinari rimedi giurisdizionali. 

Contenuto sentenza

N. 00291/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2015, proposto da: 
Myosotis Massidda, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Traina e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Scifo in Cagliari, Via La Vega, n. 5; 
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, Via Dante n. 23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tocco, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pubusa e [#OMISSIS#] Caboni, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, Via Tuveri n. 84; 
per l’ottemperanza
alla sentenza T.A.R. Sardegna sezione Prima, n° 425/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e di [#OMISSIS#] Tocco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha partecipato al concorso di ricercatore, indetto dall’Università di Cagliari con decreto del Rettore n. 337/2012, per il settore concorsuale delle “Scienze dell’esercizio fisico e dello sport” (settore 05/L1, profilo SSD M-EDF/02), mediante contratto di lavoro subordinato di durata triennale a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. All’esito della procedura di selezione, la commissione esaminatrice approvava la graduatoria, dichiarando vincitore il dott. [#OMISSIS#] Tocco (con punti 91,25), mentre la dott.ssa Massidda si classificava al secondo posto (con punti 63,60). La dr. Massidda proponeva un primo ricorso, con il quale impugnava l’esito della selezione concorsuale; ricorso accolto con la sentenza TAR Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459, che disponeva l’«annullamento dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, dell’esito della selezione e, conseguentemente, con travolgimento del contratto triennale stipulato con il ricercatore vincitore della selezione».
2. – A seguito della sentenza di annullamento, l’Università di Cagliari provvedeva alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, che concludeva i lavori con la relazione finale approvata il 3 settembre 2013, indicando come vincitore della selezione il dott. [#OMISSIS#] Tocco (con punti 79,25), mentre la ricorrente veniva collocata al secondo posto. Anche tale esito veniva impugnato dalla dr.ssa Massidda, con il ricorso R.G. n. 1086/2013, accolto con la sentenza di questo T.A.R., Sezione Prima, 10 giugno 2014, n. 425, con il conseguente annullamento del decreto n. 2067 del 12 settembre 2013, del Rettore dell’Università di Cagliari, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 146/13C del 27 settembre 2013 e del contratto stipulato il 16 ottobre 2013 tra il dott. [#OMISSIS#] Tocco e l’Università degli Studi di Cagliari.
3. – Con la sentenza da ultimo richiamata, i provvedimenti annullati sono stati ritenuti viziati sotto tre profili:
– la mancata valutazione, da parte della Commissione, delle pubblicazioni di cui ai numeri 8, 9, 10 e 11 dell’elenco allegato alla domanda di partecipazione della dr.ssa Massidda (cfr. ai punti da 9 a 9.6 della sentenza n. 425/2014 cit.);
– l’attribuzione del punteggio al controinteressato dr. Tocco, con riferimento all’attività di ricerca svolta in base ad assegni di ricerca, di cui uno (relativo al periodo 19 giugno 2011/18 giugno 2013) non ancora concluso al tempo della presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; periodo che la Commissione avrebbe dovuto escludere dalla valutazione;
– infine, è stata accolta anche la censura concernente l’attribuzione del punteggio sulla base dell’impact factor, da determinarsi in soli due punti invece dei quattro assegnati al dr. Tocco dalla Commissione.
4. – A seguito della sentenza di annullamento, la procedura di valutazione è stata ripresa con la seduta della Commissione giudicatrice svoltasi il 25 novembre 2014 (cfr. il relativo verbale, sub. all. 3 della produzione documentale dell’Università), nel corso della quale si è provveduto a riesaminare le posizioni dei due candidati alla luce delle direttive ricavabili dalla sentenza di annullamento, come sopra riassunte.
All’esito delle valutazioni effettuate, la Commissione giudicatrice ha formulato la nuova graduatoria attribuendo al dr. Tocco il punteggio totale di 79,25 e alla dr. Massidda il punteggio di 72,25. Con decreto del Rettore, n. 293 del 22 dicembre 2014, è stata approvata la graduatoria e dichiarato vincitore il dr. [#OMISSIS#] Tocco.
5. – Con il ricorso in epigrafe, avviato alla notifica il 5 maggio 2015 e depositato il successivo 11 maggio, la dr.ssa Massidda chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R., Sezione Prima, 10 giugno 2014, n. 425, deducendo la nullità dei predetti provvedimenti, che hanno nuovamente individuato il dr. Tocco quale vincitore della selezione, per la violazione ed elusione del giudicato amministrativo, ai sensi dell’art. 21septies, della legge n. 241 del 1990, con riferimento a due dei profili di illegittimità accertati con la sentenza di annullamento: la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla dr.ssa Massidda e il punteggio attribuito al dr. Tocco per l’attività di ricerca.
6. – Si è costituita in giudizio l’Università di Cagliari, chiedendo, in via preliminare e di [#OMISSIS#], che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto i provvedimenti impugnati costituiscono espressione di nuove valutazioni discrezionali compiute dall’amministrazione, nei limiti consentiti dal giudicato amministrativo da ottemperare. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto proporre eventualmente una nuova impugnativa di legittimità, nei termini decadenziali ordinari e non col ricorso per l’ottemperanza. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.
7. – Si è costituito in giudizio anche il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Tocco, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile e, comunque, infondato nel merito.
8. – Alla camera di consiglio del 25 novembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Il ricorso in esame è in parte inammissibile e, nel resto, improcedibile.
9.1. – Secondo l’art. 21–septies della legge n. 241 del 1990, riprodotto nel c.p.a. (art. 114, co. 4, lett. b), il provvedimento violativo del giudicato è nullo. La conseguenza è che contro di esso non va attivato un nuovo giudizio di cognizione, ma il giudizio di ottemperanza nel termine di prescrizione dell’actioiudicati (art. 114, comma 1, cit.).
Tuttavia, anche la compiuta disciplina del giudizio di ottemperanza dettata dal codice del processo amministrativo non si è spinta fino a contemplare la regola secondo la quale, intervenuto il giudicato amministrativo, tutti i provvedimenti adottati nell’ambito della medesima vicenda amministrativa debbano essere contestati con lo strumento processuale del ricorso per l’ottemperanza. Resta acquisito, infatti, il (tradizionale) discrimine tra ordinario giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza, costituito dal presupposto della inottemperanza al giudicato (nelle forme dell’inerzia, dell’elusione o della violazione del decisum).
Laddove il contenuto del provvedimento amministrativo scaturito dal nuovo esercizio del potere non sia predeterminabile alla luce delle statuizioni conformative che discendono dal giudicato, e quindi non sia riconducibile agli obblighi e ai vincoli imposti dal giudicato; e l’amministrazione possa (ancora) esercitare poteri di natura discrezionale, per gli spazi non coperti dal giudicato, il nuovo atto (pur successivo al giudicato) non può ritenersi nullo per l’elusione o la violazione degli effetti conformativi della sentenza di accoglimento. E il nuovo provvedimento, sganciato dalle prescrizioni del giudicato e dunque autonomamente lesivo, deve essere impugnato con un nuovo ricorso introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione (in tal senso si veda Cons. St., Ad. Plen., n. 2 del 2013; in precedenza Cons. St., V, 23 maggio 2011, n. 3078).
9.2. – Nel caso di specie, il discorso deve essere incentrato sulla portata conformativa del primo motivo accolto con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Come accennato, con esso è stata censurata la decisione della Commissione giudicatrice di escludere dalla valutazione della produzione scientifica presentata dalla dr.ssa Massidda le pubblicazioni corrispondenti ai numeri 8, 9, 10 e 11 dell’elenco allegato alla domanda di partecipazione, senza procedere ad alcuna valutazione del merito scientifico delle predette pubblicazioni. Il vizio rilevato ha riguardato, quindi, esclusivamente l’omessa valutazione dei titoli in questione, senza prefigurare in alcun modo il contenuto delle valutazioni riservate alla Commissione.
Ne deriva come conseguenza che la ricorrente, ove avesse voluto censurare la valutazione delle pubblicazioni effettuata dalla Commissione, ritenendole illegittime e lesive dei suoi interessi, avrebbe dovuto proporre l’azione di annullamento ordinaria, nei termini decadenziali prescritti dalla norma processuale.
10. – Alla luce di quanto rilevato, il secondo motivo diventa improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non produrrebbe alcuna giuridica utilità per la ricorrente, dato il notevole divario esistente tra il punteggio totale del dr. Tocco (79,25) e quello assegnato alla dr. Massidda (72,25) che non sarebbe comunque colmato dalla decurtazione di un punto derivante dalla corretta applicazione di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
11. – Le spese giudiziali debbono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che in ordine alla questione esaminata sussistono tuttora incertezze applicative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, nel resto, improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Lensi, Presidente FF
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)