N. 00325/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2009, proposto da:
Mereu [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Manca e [#OMISSIS#] Andreozzi, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Manca in Cagliari, Via Cagna n. 21;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controinteressata, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lecca, [#OMISSIS#] Loi, controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari del 4 maggio 2009 n. 57 avente ad oggetto “selezione per la progressione verticale per titoli ed esami per n. 8 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze delle segreterie di dipartimento d’Ateneo”;
di tutti gli atti della procedura concorsuale relativa, ivi comprese le attività di correzione dei compiti, i relativi verbali, l’esclusione della ricorrente dalle prove orali e la graduatoria predisposta dalla commissione d’esame;
della determina del Direttore Amministrativo n. 158 dell’11 settembre 2009 di approvazione degli atti della procedura di espletamento della selezione e approvazione della graduatoria di merito del concorso, nonché degli atti di nomina dei vincitori;
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. [#OMISSIS#] Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
La ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari, ha partecipato al concorso, riservato al personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C, in possesso di laurea o di un’anzianità di cinque anni nella qualifica, per titoli ed esami per n. 8 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze delle segreterie di dipartimento d’Ateneo.
La ricorrente, non avendo superato la prova scritta e ritenendo la procedura di selezione in questione viziata da illegittimità, ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento della determinazione del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari del 4 maggio 2009 n. 57 avente ad oggetto “selezione per la progressione verticale per titoli ed esami per n. 8 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze delle segreterie di dipartimento d’Ateneo”; di tutti gli atti della procedura concorsuale relativa, ivi comprese le attività di correzione dei compiti, i relativi verbali, l’esclusione della ricorrente dalle prove orali e la graduatoria predisposta dalla commissione d’esame; della determina del Direttore Amministrativo n. 158 dell’11 settembre 2009 di approvazione degli atti della procedura di espletamento della selezione e approvazione della graduatoria di merito del concorso, nonché degli atti di nomina dei vincitori; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Si è costituita in giudizio la controinteressata indicata in epigrafe, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2015, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della determinazione del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Cagliari del 4 maggio 2009 n. 57 avente ad oggetto “selezione per la progressione verticale per titoli ed esami per n. 8 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze delle segreterie di dipartimento d’Ateneo”; di tutti gli atti della procedura concorsuale relativa, ivi comprese le attività di correzione dei compiti, i relativi verbali, l’esclusione della ricorrente dalle prove orali e la graduatoria predisposta dalla commissione d’esame; della determina del Direttore Amministrativo n. 158 dell’11 settembre 2009 di approvazione degli atti della procedura di espletamento della selezione e approvazione della graduatoria di merito del concorso, nonché degli atti di nomina dei vincitori; di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
Il ricorso è infondato.
Infondata risulta la prima censura di violazione di legge per violazione del regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale.
Premesso che l’articolo 6 lett. b) di tale regolamento per le progressioni dalla categoria C alla categoria D prevede una prova scritta “sulla conoscenza del contesto universitario”, nessuna illegittimità può rinvenirsi nel fatto che l’articolo 2 del bando della selezione in questione, relativamente alla “Professionalità richiesta”, richieda una “Conoscenza approfondita della Contabilità di Stato, dell’Ordinamento Universitario, nonché dei regolamenti interni all’Università con particolare riferimento al Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo” e correlativamente all’articolo 6 del bando, con riferimento alle “Prove d’esame”, preveda “una prova scritta: sulla conoscenza del contesto universitario anche con riferimento agli ambiti professionali di cui all’art. 2 del bando”.
Trattandosi infatti nel caso di specie di una selezione per la progressione verticale a posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze delle segreterie di dipartimento d’Ateneo, e cioè per “profilo adeguato ad esercitare le funzioni di Segretario di Dipartimento” (come precisato dall’articolo 2 del bando), deve ritenersi che nell’ambito della “conoscenza del contesto universitario” rientri senz’altro anche la conoscenza della Contabilità di Stato, in considerazione – si ribadisce – del profilo cui si ambisce “adeguato ad esercitare le funzioni di Segretario di Dipartimento”, per cui la “conoscenza del contesto universitario” di rilevanza nel caso di specie, avuto riguardo cioè al profilo oggetto della selezione, non può che comprende anche la Contabilità di Stato.
Da ciò consegue che nessuna illegittimità può rinvenirsi nella circostanza che le domande della prova scritta fossero attinenti alla Contabilità di Stato.
Ugualmente infondata risulta la seconda censura di violazione del bando della selezione.
Come esattamente rilevato dalla controinteressata costituita in giudizio, la conoscenza dell’utilizzo del sistema contabile informatico di Ateneo “Sufin” è specificata all’interno della “Professionalità richiesta” di cui all’articolo 2 del bando, mentre nessun riferimento al sistema contabile informatico di Ateneo “Sufin” è invece è contenuta all’interno dell’articolo 6 del bando “Prove d’esame”, nel quale si precisa solamente che “La prova potrà essere svolta mediante l’ausilio di strumenti informatici”, senza alcun riferimento al sistema “Sufin”, per cui deve ritenersi che il bando in questione richieda la conoscenza delle competenze per l’uso del sistema contabile informatico di Ateneo “Sufin”, ma non stabilisca che la prova tecnico pratica dovesse necessariamente svolgersi attraverso l’utilizzo di tale sistema.
Infondate risultano infine anche le censure di cui al punto terzo del ricorso di violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge 241/1990 per insufficienza del voto numerico e di eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta.
La censura di insufficienza del voto numerico, così come prospettata in ricorso, secondo cui illegittimamente la “commissione d’esame ha espresso il solo voto numerico nella correzione degli elaborati scritti, senza alcuna ulteriore annotazione o motivazione”, risulta infondata alla luce della più recente giurisprudenza (rispetto a quella invocata dalla ricorrente), secondo cui “il voto numerico attribuito dalla competente Commissione alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, tranne che, in assenza di unanimità, uno dei commissari non richieda specifiche determinazioni; il voto numerico risponde, infatti, al principio di economicità amministrativa di valutazione e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, assolvendo anche l’obbligo di motivazione previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241” (Consiglio di Stato sez. III 09 giugno 2014 n. 2899; Consiglio di Stato sez. VI 03 luglio 2014 n. 3366; Consiglio di Stato sez. VI 17 giugno 2014 n. 3053; Consiglio di Stato sez. IV 06 giugno 2014 n. 2415).
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l’infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della ricorrente e sono liquidate in favore della controinteressata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controinteressata costituita delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)