N. 00753/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2014, proposto da:
Serra [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, e Commissione Giudicatrice del “concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il profilo di funzionario tecnico-servizi informatici, di cui 1 riservato al personale inquadrato nella categoria C – area tecnica T.S. El. Dati, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo”, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;
nei confronti di
Picconi [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Mura, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
[#OMISSIS#] Fenu, [#OMISSIS#] Soccol, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Usai;
per l’annullamento
– del provvedimento con cui il ricorrente è stato giudicato “non ammesso” alla prova orale conclusiva del “concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il profilo di funzionario tecnico-servizi informatici, di cui 1 riservato al personale inquadrato nella categoria C – area tecnica T.S. El. Dati, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo”;
– della nota del 19.5.2014;
– del decreto di nomina della commissione giudicatrice, DDG n. 52, del 26.2.2014 e degli atti prodromici;
– della graduatoria di merito definitiva e del relativo atto di approvazione;
– della graduatoria di merito provvisoria e del relativo atto di approvazione;
– di tutti i verbali della commissione giudicatrice;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari e di Commissione Giudicatrice e di [#OMISSIS#] Picconi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
L’odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami indicato in epigrafe.
Dopo il superamento della prova preselettiva egli ha sostenuto le prove scritta e teorico-pratica, all’esito delle quali è stato giudicato “non ammesso” a sostenere le prove orali conclusive.
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento del provvedimento con cui il ricorrente è stato giudicato “non ammesso” alla prova orale conclusiva del “concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il profilo di funzionario tecnico-servizi informatici, di cui 1 riservato al personale inquadrato nella categoria C – area tecnica T.S. El. Dati, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo”; della nota del 19.5.2014; del decreto di nomina della commissione giudicatrice, DDG n. 52, del 26.2.2014 e degli atti prodromici; della graduatoria di merito definitiva e del relativo atto di approvazione; della graduatoria di merito provvisoria e del relativo atto di approvazione; di tutti i verbali della commissione giudicatrice; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato Picconi, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2015, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come esattamente eccepito dalla Difesa del contointeressato Picconi nella propria memoria difensiva, il ricorso, proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, risulta improcedibile per omessa impugnazione della graduatoria definitiva del concorso.
Premesso che al momento della proposizione del ricorso in esame non era stata ancora approvata la graduatoria definitiva del concorso, per cui tale graduatoria non può ritenersi essere stata impugnata col ricorso in esame e non è stata impugnata successivamente, pur risultando agli atti del giudizio l’intervenuta approvazione della graduatoria definitiva del concorso; non può che rilevarsi l’improcedibilità del ricorso in esame.
Pur considerata la giurisprudenza invocata dalla difesa della ricorrente alla pubblica udienza del 22 aprile 2015 (depositata in giudizio), ritiene il collegio di dover aderire alla prevalente e più recente giurisprudenza in materia, nonché specificatamente afferente alla fattispecie in esame di pubblici concorsi per la copertura di posti nel pubblico impiego, secondo cui “Quando sono impugnati gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di una utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del gravame proposto avverso gli atti intermedi. La possibilità di impugnare gli atti preparatori immediatamente lesivi, in sostanza, non può tradursi in un esonero dall’onere di impugnare anche l’atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto finale si consolida e non è più impugnabile.
Tale soluzione, d’altra parte, consente di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili con riferimento all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale.
Ne consegue che è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione di annullamento proposta avverso l’esclusione da un concorso, o la mancata ammissione alle prove orali, che non sia stata seguita da un successivo gravame avverso la graduatoria finale, conclusiva del relativo procedimento, dal momento che, rimanendo inoppugnabile la graduatoria finale non gravata, l’eventuale annullamento dell’esclusione o della mancata ammissione non potrebbe comportare alcuna utilità per il ricorrente.
Né l’onere impugnatorio della graduatoria finale del concorso può ritenersi adempiuto ove l’atto introduttivo del giudizio contenga la formula di stile dell’impugnazione dell’approvazione della graduatoria finale e ciò in quanto non è ammissibile l’impugnativa di un provvedimento futuro, avverso il quale, peraltro, non può essere stata evidentemente proposta alcuna specifica censura” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 03 novembre 2014 n. 10984).
Si veda altresì T.A.R. Roma (Lazio) sez. I 05 febbraio 2015 n. 2151, secondo cui “Nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale (delibera di approvazione della graduatoria), pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio (esclusione di un concorrente), non ne costituisce tuttavia conseguenza inevitabile, proprio perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti.
Da ciò discende che l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione incidere su un atto – la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile” (nei medesimi sensi T.A.R. Lazio, sez. I, 30 ottobre 2014 n. 10895; T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 14 luglio 2010 n. 49; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 04 aprile 2011 n. 2959; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 03 novembre 2008 n. 9543).
Nessuna rilevanza può essere infine riconosciuta alla circostanza, invocata dalla Difesa del ricorrente alla pubblica udienza del 22 aprile 2015, secondo cui il ricorso in esame è stato notificato a tutti i controinteressati, dovendosi rilevare che i controinteressati cui è stato notificato il ricorso – ad eccezione di Picconi – non si sono costituiti in giudizio, potendosi ritenere che i medesimi non avessero interesse a costituirsi in un giudizio proposto avverso il provvedimento di esclusione e ben potendosi ritenere che i medesimi avrebbero potuto avere interesse a costituirsi qualora il giudizio fosse stato esteso anche al provvedimento di approvazione della graduatoria di merito definitiva.
Per le sue esposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, il ricorso in esame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Stante la particolarità della vicenda, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)