N. 00338/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
dott.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, Via [#OMISSIS#] N. 45;
contro
-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – COMMISSIONE GIUDICATRICE Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) Tornata 2012 per il Settore concorsuale “12/H1-Diritto romano e diritti dell’antichità”, nominata il 13.2.2013,
-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, COMMISSIONE GIUDICATRICE EX BANDO D.R. 743 del 25.6.2014,
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;
nei confronti di
-dott.ssa [#OMISSIS#] Virginia [#OMISSIS#], anche ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Castelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Castelli in Cagliari, via Farina 44;
– dott.[#OMISSIS#] BARTOCCI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
*con il RICORSO PRINCIPALE:
-dell’ammissione dei due controinteressati alla procedura selettiva di cui al Bando 743/2014 (professore ordinario dipartimento di giurisprudenza), comunicata con pec del 7.10.2014;
-dell’ Abilitazione Scientifica Nazionale-ASN conseguita nella tornata 2012 da entrambi i controinteressati alle funzioni di professore ordinario nel Settore concorsuale “12/H1-Diritto romano e diritti dell’antichità”, o comunque per l’accertamento dell’intervenuta decadenza dalla stessa ex art. 75 del DPR 445/2000, con tutte le conseguenze di legge;
-del provvedimento di ammissione dei due controinteressati alla procedura ASN-2012;
-di tutti gli atti e verbali della Commissione giudicatrice ASN-2012 nella parte in cui ammettono i due controinteressati , con particolare riferimento ai verbali n. 5, limitatamente al giudizio su Bartocci, e 6, limitatamente al giudizio su [#OMISSIS#];
-del provvedimento di definitiva attribuzione dell’abilitazione nazionale ai controinteressati;
e di ogni altro atto connesso:
*e con i secondi MOTIVI AGGIUNTI (posto che con i primi non si impugnano nuovi atti, ma si ampliano i motivi originariamente dedotti sub I-III-IV):
-per l’accertamento della della “domanda di partecipazione” di [#OMISSIS#] alla procedura selettiva di cui al bando emanato dal Rettore di Cagliari il 25.6.2014;
*e con i terzi MOTIVI AGGIUNTI per l’annullamento:
-dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1, 2, 3, nonché la relazione finale e graduatoria di merito, nella parte in cui contemplano la posizione di [#OMISSIS#];
-del DR n. 325 del 12.1.2015 di approvazione degli atti della procedura, comunicato il 13.1.2015, nella parte in cui contempla la posizione di [#OMISSIS#], senza procedere alla sua esclusione, confermando l’originario provvedimento di ammissione alla procedura selettiva;
-dell’atto del responsabile del procedimento del 13.1.2015;
-dell’atto di convocazione, della deliberazione e del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari in composizione ristretta (proff. ordinari) del 21.1.2015, recante la proposta di chiamata, diretta al CdA. dell’Università di Cagliari, della controinteressata [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di cui alla procedura selettiva bandita con DR 743/2014;
– dell’atto di convocazione, della deliberazione e del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cagliari del 29.1.2015, nella parte in cui viene approvata la proposta di chiamata della controinteressata [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di professore ordinario, settore 12-H1 “diritto romano e diritti dell’antichità”.
-e di ogni altro atto connesso;
nonché per la consequenziale RETTIFICA:
-della graduatoria di merito predisposta dalla Commissione ed approvata con DR 325/2015, nella parte in cui pone al primo posto [#OMISSIS#] ed al secondo posto -OMISSIS-, affinchè quest’ultimo, in quanto giudicato idoneo a ricoprire il posto, sia dichiarato unico legittimo candidato alla procedura selettiva e, quindi, “unico vincitore” della medesima, con tutte le conseguenze di legge.
Visti il ricorso e i 3 motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione-Commissione Giudicatrice ASN 2012, dell’Universita’ e della Ricerca nonchè dell’ Universita’ degli Studi di Cagliari-Commissione Giudicatrice per la copertura del posto di professore ordinario ex Bando DR 743/14;
Visto l’atto di costituzione in giudizio nonchè il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata [#OMISSIS#] Virginia [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. [#OMISSIS#], avv. Castelli e l’avv. dello Stato Tenaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, conseguita l’ Abilitazione Scientifica Nazionale-ASN nella tornata 2012, ha partecipato alla selezione indetta dall’Università di Cagliari per la copertura del posto di professore ordinario nel “settore 12-H1 diritto romano e diritti dell’antichità”.
Hanno concorso Bartocci, -OMISSIS- e [#OMISSIS#].
Nel corso dell’ espletamento della selezione cagliaritana Bartocci ha rinunciato.
Il ricorrente -OMISSIS- è risultato idoneo ed è stato collocato al 2° posto; la controinteressata [#OMISSIS#] è risultata la vincitrice.
Con RICORSO PRINCIPALE avviato per la notifica il 28.10.2014 e depositato il 21.11., attivato in corso di procedimento, prima della sua conclusione, -OMISSIS- ha impugnato:
°da un lato il provvedimento di AMMISSIONE dei due controinteressati alla procedura nazionale ASN-2012 (abilitazione presupposta) e tutti gli atti e verbali della Commissione giudicatrice ASN-2012 nella parte in cui ammettono i due controinteressati ( con particolare riferimento ai verbali n. 5, limitatamente al giudizio su Bartocci, e 6, limitatamente al giudizio su [#OMISSIS#]), nonchè il provvedimento di definitiva ATTRIBUZIONE dell’abilitazione nazionale ai controinteressati alle funzioni di professore ordinario nel Settore concorsuale “12/H1-Diritto romano e diritti dell’antichità”, con accertamento dell’intervenuta “decadenza” dalla stessa ex art. 75 del DPR 445/2000;
°per altro verso ha impugnato L ’ AMMISSIONE dei due controinteressati alla successiva procedura selettiva indetta dall’Università di Cagliari, di cui al Bando locale n. 743/2014 (per professore ordinario dipartimento di giurisprudenza-settore diritto romano), comunicata con pec del 7.10.2014.
Sono state sviluppate le seguenti 4 censure.
1)CONTRO la candidata (poi) vincitrice [#OMISSIS#]:
violazione di legge: articoli 19, 47 e 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.. 445 – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 5°, del bando di concorso ASN di cui al D.D. MIUR 222/2012 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneo presupposto di fatto;
in particolare si sostiene con la prima (e fondamentale) censura che l’ articolo indicato sub n. 9 del “curriculum”, presentato per il conseguimento dell’ASN da [#OMISSIS#], sarebbe, al momento della dichiarazione formulata entro la scadenza del bando nazionale (20 novembre 2012), solo un file in formato .pdf recante la data del novembre 2012, momento in cui, in realtà, l’articolo non risultava ancora pubblicato, essendo stato oggetto di stampa in rivista solo nel dicembre 2012 ; con l’effetto che la dichiarazione mendace determinerebbe la decadenza del presupposto titolo abilitante nazionale (ASN); e quindi l’impossibilità di ammissione alla procedura selettiva di Cagliari;
2) CONTRO la candidata (poi) vincitrice [#OMISSIS#]:
violazione di legge con riferimento ai principi generali che governano le procedure ad evidenza pubblica (articolo 97 della Costituzione) – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 2 del bando di concorso ASN di cui al D.D. MIUR 222/2012 – eccesso di potere per travisamento dei fatti – manifestamente erroneo presupposto in fatto del provvedimento ed omissione dell’istruttoria prevista dall’articolo 71, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;
in caso di mancata pronuncia della decadenza per dichiarazione mendace, si richiede che la Commissione debba , con “riesame” della posizione della controinteressata, ed in particolare del curriculum, privato del titolo qui contestato;
3) CONTRO il candidato BARTOCCI (poi rinunciatario):
violazione e/o elusione di legge (articoli 19,47 e 75 del d.p.r. 28. 12. 2000 n. 445); – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 2 comma 3 lettera a) e comma 5 nonché dell’articolo 4 comma 4 del bando di concorso ASN di cui al DD MIUR 222/2012 – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 4 comma 3 lettera a) del DM 7.6. 2012, recante il regolamento per l’abilitazione scientifica nazionale, nonché del relativo allegato B N. 3 lettera a) – eccesso di potere per manifestamente erroneo presupposto di fatto, nonché per contraddizione tra atti del medesimo procedimento amministrativo, sub specie della violazione dei criteri di giudizio stabiliti dalla commissione giudicatrice ASN-2012 – violazione dell’articolo 97 della Costituzione;
4) CONTRO ENTRAMBI i controinteressati:
INVALIDITÀ DERIVATA dell’ ammissione alla procedura selettiva indetta dall’Università di Cagliari – violazione dell’articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30. 12. 2010 n. 240; dell’articolo 6 comma 1 del Regolamento chiamate dell’Università di Cagliari allegato al DR 597 del 6/5/2014; dell’articolo 2 del bando di procedura selettiva emanato con DR 743 del 25/6/2014 – violazione dell’articolo 9 comma 4 del regolamento chiamate dell’Università di Cagliari;
con richiesta di valutazione del procedimento della locale Università come idoneativo e non selettivo (stante la presenza di un unico partecipante dopo l’esclusione dei due controinteressati;
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Esaminato il ricorso emergono, in sintesi, le seguenti contestazioni (di rilievo, ormai, solo quelle riferite alla vincitrice [#OMISSIS#] -sussistendo l’interesse unicamente nei confronti di tale soggetto-):
*il primo motivo viene sviluppato contro l’abilitazione nazionale conseguita dalla vincitrice [#OMISSIS#] nella tornata 2012 ( procedura che si è svolta nel corso del 2012 e 2013), a causa di “un articolo” (di 31 pagine) “Spes nascendi – spes patris”, valutato dalla Commissione fra i “contributi minori” (unitamente ad altri 4, fra i 18 presentati), che si sostiene essere non valutabile, in sede di ASN, in quanto contemplato nella Rivista stampata nel dicembre 2012, cioè successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione (20.11.2012); con richiesta di decadenza dall’abilitazione conseguita anche in forza di tale (minore) pubblicazione (“file” .pdf, ma non ancora pubblicato), comunque rilevante per l’ottenimento del giudizio positivo di ASN;
*con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, nell’ipotesi di non applicabilità della decadenza dall’abilitazione, la commissione giudicatrice (costituita per il conseguimento dell’abilitazione ASN) andrebbe riconvocata per compiere una “valutazione rinnovata” dei titoli (riesame), espunta la pubblicazione prodotta in semplice “file” .pdf, non ancora formalmente pubblicato;
*con il terzo motivo il ricorrente ritiene che il controinteressato Bartocci avrebbe ottenuto l’abilitazione nazionale in forza di un libro stampato nell’ottobre 2012 meramente riproduttivo della pubblicazione compiuta nel 2002; e sul punto sostiene che si tratterebbe di una mera ristampa e non di una rielaborazione; la prima versione, del 2002, è stata pubblicata oltre i 10 anni precedenti alla data del bando, e, come tale, non poteva essere presa in considerazione alla luce del regolamento D. M. 3/6/2012; senza tale titolo questo controinteressato non poteva ottenere l’abilitazione (secondo i criteri delle mediane);
*con il quarto motivo si sostiene l’ invalidità derivata degli atti assunti dalla Commissione dell’Università di Cagliari, in considerazione della illegittima ammissione dei controinteressati al concorso locale per carenza di idonea abilitazione nazionale (ASN); inoltre, sempre in tale vizio, si rammenta che l’ammissione di due controinteressati falserebbe l’intero procedimento, in quanto la Commissione, dopo l’esclusione dei due concorrenti, avrebbe dovuto, in presenza di “unico” candidato (il ricorrente), operare non in termini “comparativi”, ma secondo valutazioni che attestassero la “mera idoneità”.
In chiusura di ricorso si formula istanza ex articolo 52 comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2000 n. 196 (trattandosi di atti riservati, ex articolo 13 comma 4, del codice etico di ateneo), di annotazione, sui provvedimenti giudiziari, diretta a precludere l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della ricorrente.
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Con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, avviati per la notifica il 5 dicembre 2014 e depositati il 5 gennaio 2015, parte ricorrente ha sviluppato, contro gli stessi atti già impugnati con il ricorso principale (e in ampliamento dei motivi 1, 3, 4 del ricorso principale), le seguenti ulteriori 3 censure:
I M.A.1 (CONTRO [#OMISSIS#]), sempre in relazione alla pubblicazione dell’estratto di un volume stampato dopo la scadenza del bando (dicembre 2012 anziché novembre 2012) violazione di legge, in particolare degli articoli 19, 47 e 75 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, anche alla luce dell’articolo 3 della legge 15 aprile 2004 n. 106 – violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 2, comma 3 lettera a) e comma 5 del bando di concorso ASN di cui al D.D. MIUR 222/2012 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneo presupposto di fatto;
insussistenza di affidamento in capo alla controinteressata non essendovi state comunicazioni ufficiali da parte dell’ “editore” Giappichelli, unico soggetto legittimato a dichiarare l’avvenuta pubblicazione (non la “redazione scientifica” della Rivista); e comunque “impaginazione” non corrispondente all’articolo poi effettivamente pubblicato in Rivista;
I M.A.2 (CONTRO BARTOCCI) violazione e/o elusione di legge (articoli 19,47 e 75 del d.p.r. 28 12 2000 n. 445); violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 2 comma 3 lettera a) e comma 5, nonché dell’articolo 4 comma 4 del bando di concorso ASN di cui al DD MIUR 222/2012; violazione e/o falsa applicazione e/o elusione dell’articolo 4 comma 3 lettera a) e b) del D. M. n. 76 del 7.6. 2012 recante il regolamento per l’abilitazione scientifica nazionale, nonché del relativo allegato B nn. 3 e 4, anche alla luce dell’articolo 155 c.p.c. e dell’articolo 1 della legge 2.2. 1939 n. 374; eccesso di potere per manifestamente erroneo presupposto di fatto, nonché per contraddizione tra atti del medesimo procedimento amministrativo, sub specie della violazione dei criteri di giudizio stabiliti dalla commissione giudicatrice ASN-2012; violazione dell’articolo 97 della costituzione;
I M.A.3 (CONTRO [#OMISSIS#] E BARTOCCI) invalidità derivata; illegittimità dell’ammissione al concorso cagliaritano dei controinteressati, violazione dell’articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30/12/2010 n. 240; dell’articolo 6 comma 1 del regolamento chiamate dell’Università di Cagliari allegato al DR 597 del 6/5/2014; dell’articolo 2 del bando di procedura selettiva emanato con DR n. 743 del 25/6/2014 – violazione dell’articolo 9 comma 4 del regolamento chiamate dell’Università di Cagliari.
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Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI, avviati per la notifica il 15.12.2014 e depositati il successivo 14.1.2015, dopo aver appreso della rinuncia di Bartocci alla selezione di Cagliari, con sopravvenuta carenza di interesse a contraddire con tale soggetto, è stata sollevata la seguente ulteriore censura:
II M.A.4 (CONTRO [#OMISSIS#]) per l’accertamento della della “domanda di partecipazione” della controinteressata [#OMISSIS#] alla procedura selettiva di cui al bando emanato dal Rettore di Cagliari il 25.6.2014, da esaminare ex art. 31 comma 4 del cpa, in applicazione degli artt. 1418 comma 2° e 1346 del codice civile, che richiedono, per il contratto, che l’ oggetto sia “possibile e lecito”. Con rinnovo, ancora, dell’ istanza di riservatezza ex art. 52 comma 1 del D.Lgs. 196/2003.
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Con i TERZI MOTIVI AGGIUNTI, avviati per la notifica il 3.2.2015 e depositati il 2.3, il ricorrente ha impugnato i nuovi provvedimenti che sono stati, nel corso del giudizio, emessi dall’Università: in particolare quelli conclusivi assunti dalla Commissione giudicatrice di approvazione della graduatoria finale del concorso (il.12.12. e 19.12.2014 e conseguente approvazione con DR del gennaio 2015) con “proposta di chiamata” (e relativa approvazione del gennaio 2015) della controinteressata [#OMISSIS#] alla copertura del posto nell’Università di Cagliari; con richiesta di “rettifica” della graduatoria e nomina del ricorrente quale vincitore.
Sono state formulate, in relazione a tali nuovi atti, conclusivi della procedura selettiva, le seguenti 3 censure:
III M.A. 5) ripropone i 4 motivi di ricorso (principale e aggiunti) proposti contro [#OMISSIS#], in sintesi:
-decadenza dell’ASN per dichiarazione “mendace” in ordine ad una pubblicazione (articolo in Rivista);
-falsato giudizio della Commissione ASN, inclusivo della pubblicazione non edita;
-illegittimità derivata dell’ammissione di [#OMISSIS#] alla procedura selettiva cagliaritana;
-nullità della domanda di partecipazione alla selezione dell’Università di Cagliari per impossibilità dell’oggetto e per sua illiceità per contrasto con norme imperative e di ordine pubblico (artt. 19, 47, 75 del DPR 445/2000);
III M.A. 6)la procedura avrebbe dovuto essere non “comparativa”, ma “idoneativa”, in quanto il ricorrente, con l’esclusione di [#OMISSIS#], avrebbe dovuto essere l’ partecipante al concorso;
III M.A.7) omessa adozione del provvedimento di esclusione di [#OMISSIS#] da parte del Rettore; illegittima adozione e approvazione della graduatoria, nonché della chiamata; richiesta di rettifica della graduatoria, previa esclusione di [#OMISSIS#], con conseguente chiamata del ricorrente, dichiarato idoneo.
Nelle premesse in fatto ai terzi motivi aggiunti (pagg. 5-6-7) il ricorrente lamenta (peraltro senza impugnarlo) che il Bando sarebbe in contrasto con quanto indicato dal Consiglio di Dipartimento, che richiedeva la selezione per un posto di ordinario in “Diritto romano e diritti dell’antichità” senza ulteriore specificazione, mentre nel bando veniva poi richiesta l’esperienza di insegnamento di “Istituzioni di diritto romano” (che solo [#OMISSIS#] vantava a livello curriculare); con violazione del divieto, imposto dall’art. 18 comma 1 lett. a) della L. 240 30.12.2010 e dalla delibera 26.2.2014 del Cons. di Dipartimento di indicazione di “profili diversi” dalla semplice indicazione del .
Sempre nelle (sole) premesse (parte indicata in “fatto”) dei terzi motivi aggiunti (pag. 8) il ricorrente sostiene anche che illegittimamente non sarebbero stati valutati, dalla Commissione cagliaritana, alcuni titoli in proprio favore (partecipazioni varie, attività didattiche; titolo di avvocato e vincitore in Magistratura); nonché l’omessa valutazione “analitica” delle pubblicazioni.
Tali profili, però non sono stati riproposti e coltivati , nella successiva parte in “diritto”, con formulazione di censure autonome (posto che, evidentemente, lo stesso ricorrente non le riteneva significative ai fini della inversione della graduatoria finale stilata dalla Commissione).
I vizi espressamente formulati, nella parte in diritto dei terzi motivi aggiunti, si concentrano solo sulla ritenuta invalida “ammissione” della controinteressata vincitrice al concorso, per presentazione di una pubblicazione inidonea (la n. 9).
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Si è costituita in giudizio, per L’AMMINISTRAZIONE, l’Avvocatura dello Stato formulando eccezione di irricevibilità in quanto il ricorrente aveva sicura conoscenza del conseguimento dell’abilitazione nazionale da parte della controinteressata [#OMISSIS#] sin dall’aprile 2014, quando egli aveva contestato (negli stessi termini indicati in ricorso) la valutazione compiuta dalla Commissione per l’ ASN 2012, con inclusione della pubblicazione nel suo “curriculum”, nonostante l’articolo risulti stampato solo nel dicembre 2012, cioè oltre il termine ultimo del 20 novembre 2012 per la domanda di partecipazione alla ASN.
In sostanza l’Avvocatura sostiene la tardività dell’impugnazione dell’ abilitazione nazionale (atto presupposto), che è stata ben conosciuta dal ricorrente (sicuramente già dal aprile 2014) in tempi antecedenti al ricorso (notificato solo nell’ottobre 2014), con le specifiche contestazioni formulate in sede di reclamo/richiesta di pronunciamento da parte della alla Commissione etica (peraltro con quesiti conclusivi differenti).
Effettivamente risulta in atti (doc. 35, fascicolo ricorrente) la richiesta di chiarimenti presentata alla Commissione etica dell’Università datata 11.4.2014, con contestazioni specifiche, riprodotte poi in ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la CONTROINTERESSATA [#OMISSIS#], vincitrice del concorso universitario, eccependo anch’essa la tardività del ricorso, per lo stesso motivo appena descritto, e sostenendo l’infondatezza del gravame, per rilevanza ed utilizzabilità della pubblicazione contestata (estratto pdf) ai fini concorsuali. Ha notificato anche ricorso incidentale, sostenendo l’erronea dichiarazione e successiva valutazione da parte della Commissione di una serie di pubblicazioni presentate dal ricorrente -OMISSIS-; con richiesta di (analoga) decadenza dal titolo per dichiarazione mendace.
L’altro controinteressato, il candidato Bartocci, non si è costituito in giudizio in quanto ha rinunciato alla selezione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, a contraddire.
Con RICORSO INCIDENTALE, avviato per la notifica il 23.12.2014 e depositato il 26.1.2015 la CONTROINTERESSATA [#OMISSIS#]:
-eccepisce la tardività del ricorso (notificato il 28.10.2014) in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza avvenuta il 9.4.2014, quando -OMISSIS- ha inoltrato alla Commissione Etica dell’Università di Cagliari una nota in cui si anticipa il contenuto e le conclusioni del ricorso;
– inoltre si evidenzia la mancata dimostrazione della “prova di resistenza”, in riferimento al fatto che non sarebbe stato dimostrato che, senza quel titolo (opera minore), [#OMISSIS#] non avrebbe conseguito l’Abilitazione ASN (idoneità).
La controinteressata, inoltre, solleva due censure contro il conseguimento dell’abilitazione nazionale da parte del ricorrente -OMISSIS-:
RIC.INC1) sostiene l’illegittimità del provvedimento di abilitazione ASN rilasciato al ricorrente -OMISSIS- per violazione dell’art. 75 del DPR 445/2000; in particolare alcune delle pubblicazioni del ricorrente presentate in sede di abilitazione nazionale, sarebbero difformi rispetto a come venivano dichiarate (curriculum nn. 3, 9,10, 27, 23, 26, 22, 25, 3, 22); con l’effetto che il ricorrente principale avrebbe dovuto risultare “decaduto” dai benefici per mendacio, per infedele autodichiarazione;
RIC.INC.2) conseguente illegittimità derivata del provvedimento di ammissione di -OMISSIS- alla procedura selettiva dell’Università di Cagliari per mancanza/decadenza del titolo presupposto (ASN).
Nelle difese (memorie) sviluppate nell’ambito del ricorso incidentale si sostiene che la stampa, di cui al lavoro n. 9, è effettivamente avvenuta nel dicembre 2012, ma è correlata ad un “file” già in possesso sia dell’autrice che dell’editore già nel novembre 2012, definito in tutti i suoi aspetti e poi stampato, nell’immediatezza, in modo del tutto conforme, nel dicembre 2012.
Infine si sottolinea, in relazione alla peculiare situazione, la totale assenza di nella dichiarazione compiuta dalla contro interessata [#OMISSIS#] in sede di partecipazione all’abilitazione ASN.
All’udienza del 24 febbraio 2016 il ricorso, dopo discussione, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Innazitutto va dato atto della rinuncia di Bartocci alla selezione cagliaritana, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a contraddire con tale soggetto, con estinzione dell’interesse del ricorrente a coltivare i 2 motivi sviluppati avverso tale concorrente.
Dagli 11 motivi proposti vanno, quindi, stralciate le due censure riferite al controinteressato Bartocci, che ha rinunciato a partecipare alla selezione cagliaritana:
trattasi del vizio n. 3 del ricorso principale e del vizio I M.A.2 dei primi motivi aggiunti.
Altri due motivi colpiscono in modo comune i due controinteressati (4 del ric. princ. e I MA3 dei primi motivi aggiunti) e, come tali, mantengono comunque vigore , ovviamente limitatamente alla concorrente [#OMISSIS#].
Le 9 censure si possono quindi ridurre a 5 contestazioni, posto che le altre 4 si riferiscono a vizi sviluppati, sostanzialmente, in termini di “illegittimità derivata”:
RIC.PRINC 4 invalidità derivata del concorso cagliaritano; primi I MA3: invalidità derivata; terzi III MA: illegittimità dei provvedimenti sopravvenuti; III MA5 riproposizione dei motivi sostanziali già dedotti avverso i precedenti provvedimenti; illegittimità derivata; III MA7: omessa adozione del provvedimento di esclusione di [#OMISSIS#], da parte del Rettore, in sede conclusiva della procedura.
Parte ricorrente contesta le due ammissioni di [#OMISSIS#], la prima nell’ambito della procedura ASN (presupposta) e la seconda nell’ambito della selezione indetta dall’Università di Cagliari.
Sviluppa le censure secondo la seguente “sequenza”:
RIC.PRINC 1: erronea valutazione di un articolo di [#OMISSIS#] non ancora pubblicato entro il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento della ASN, con conseguente riscontro del “mendacio” nella dichiarazione con l’effetto la “decadenza” del titolo;
RIC.PRINC.2: richiesta di “riesame” da parte della Commissione ASN del “curriculum” della candidata [#OMISSIS#], espunto l’articolo non tempestivamente pubblicato;
RIC.PRINC 4: invalidità derivata dell’ammissione al concorso cagliaritano;
primi I MA1: insussistenza di “affidamento” in capo alla controinteressata non essendovi state comunicazioni ufficiali da parte dell’ “editore” Giappichelli, unico soggetto legittimato a dichiarare l’avvenuta pubblicazione (non la “redazione scientifica” della Rivista); e comunque “impaginazione” non corrispondente all’articolo poi effettivamente pubblicato in Rivista (rispetto alla versione pdf prodotta in sede di partecipazione alla ASN);
primi I MA3: invalidità derivata con richiesta di procedura idoneativa e non comparativa, in presenza di un unico candidato;
secondi II MA4: nullità per contratto “possibile e lecito” in riferimento alla domanda di partecipazione al ASN di [#OMISSIS#];
con i terzi III MA: illegittimità dei provvedimenti sopravvenuti di conclusione della selezione cagliaritana, con approvazione della graduatoria e chiamata di [#OMISSIS#] per la copertura del posto:
III MA5: riproposizione dei motivi sostanziali già dedotti avverso i precedenti provvedimenti; illegittimità derivata;
III MA6: la procedura avrebbe dovuto essere non “comparativa”, ma “idoneativa”;
III MA7: omessa adozione del provvedimento di esclusione di [#OMISSIS#], da parte del Rettore, in sede di approvazione conclusiva della procedura.
In particolare con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti (terzo) sono stati impugnati gli atti finali della selezione, che sarebbero viziati per il difetto, a monte, di una legittima ASN.
Si ritengono illegittimi:
-i verbali della Commissione giudicatrice n. 1, 2, 3, nonché la relazione finale e graduatoria di merito, nella parte in cui contemplano la posizione di [#OMISSIS#];
-il DR n. 325 del 12.1.2015 di approvazione degli atti della procedura, comunicato il 13.1.2015, nella parte in cui contempla la posizione di [#OMISSIS#], senza procedere alla sua esclusione, confermando l’originario provvedimento di ammissione alla procedura selettiva;
-l’atto del responsabile del procedimento del 13.1.2015;
-l’atto di convocazione, della deliberazione e del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari in composizione ristretta (proff. ordinari) del 21.1.2015, recante la “proposta di chiamata”, diretta al CdA. dell’Università di Cagliari, della controinteressata [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di cui alla procedura selettiva bandita con DR 743/2014;
– l’atto di convocazione, della deliberazione e del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cagliari del 29.1.2015, nella parte in cui viene “approvata la proposta di chiamata” della controinteressata [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di .
Con richiesta di RETTIFICA della graduatoria di merito predisposta dalla Commissione ed approvata con DR 325/2015, nella parte in cui pone al primo posto [#OMISSIS#] ed al secondo posto -OMISSIS-, affinchè quest’ultimo, in quanto giudicato “idoneo” a ricoprire il posto, sia dichiarato “unico legittimo candidato” alla procedura selettiva ed “unico vincitore” della medesima (con espletamento di una procedura idoneativa e non comparativa).
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Vanno esaminate, complessivamente, 5 delle suddette 9 censure (principale 1 e 2; MA1, MA4, MA6), posto che 4 si articolano, essenzialmente, in termini di “illegittimità derivata”e/o consequenziale (cfr. ricorso principale 4; MA3, MA5, MA7), con rilevanza di queste, evidentemente, solo in caso di accoglimento delle censure sostanziali avverso la procedura di conseguimento ASN da parte di [#OMISSIS#].
Inoltre va considerato, per completare il quadro delle contestazioni confluite nel processo, che avverso tutte le censure proposte con i motivi aggiunti sono state proposte da [#OMISSIS#] 2 censure in sede INCIDENTALE (una sostanziale e l’altra in termini di illegittimità derivata):
RIC.INC1) contro l’ abilitazione ASN conseguita dal ricorrente -OMISSIS-, difformità di alcune pubblicazioni rispetto a quanto era stato dichiarato dall’interessato (“curriculum” nn. 3, 9,10, 27, 23, 26, 22, 25, 3, 22); con “decadenza” dal beneficio (abilitazione ASN) per infedele autodichiarazione;
RIC.INC.2) illegittimità derivata del provvedimento di ammissione di -OMISSIS- alla procedura selettiva dell’Università di Cagliari per mancanza/decadenza del titolo presupposto (ASN).
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Il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente il ricorso principale. Se infondato, la decisione determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale opzione (prioritario esame del ricorso principale rispetto all’incidentale) si ritiene doverosa a tutela dello stesso ricorrente principale, in considerazione degli interessi in gioco, posto che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale priverebbe dell’abilitazione nazionale il ricorrente, con effetti invasivi sulla sua carriera.
Il ricorrente -OMISSIS- e la controinteressata [#OMISSIS#] hanno partecipato alla tornata 2012 (scadenza bando 20 novembre 2012) per l’acquisizione dell’ ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (d’ora in poi brevemente ASN) per il settore “12-H1 Diritto romano e diritti dell’antichità”.
L’impianto procedimentale e sostanziale in materia di acquisizione dell’ “abilitazione” scientifica nazionale prevede la presentazione, entro un termine perentorio, di e .
La loro valutazione, favorevole, da parte della Commissione, secondo un giudizio basato su criteri predeterminati, implica il riconoscimento di una “attestazione” della qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. (cfr. art. 16 della L. 30/12/2010, n. 240).
Il conseguimento dell’abilitazione nazionale costituisce dunque titolo necessario e presupposto per poter partecipare alla selezione