N. 00842/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Ennas, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Giua Marassi, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cagliari, via Galassi n. 2;
contro
L’ Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Margelli, Sara Merella, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Besta n. 2;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Manca, [#OMISSIS#] Melis, [#OMISSIS#] Murru, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bandini, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento,
con il ricorso introduttivo, avviato alla notifica il 30 marzo 2012 e depositato il 13 aprile 2012:
– della graduatoria di ammissione al corso di dottorato in economia e gestione aziendale del 3.2.2012 emessa dall’Università degli Studi di Cagliari;
– dei verbali n. 1 del 16.1.2012, n.2 e n.3 del 17.1.2012, n. 4 del 18.1.2012 e del verbale integrativo del 30.1.2012 e del bando di concorso;
con i motivi aggiunti, avviati alla notifica il 18 luglio 2012 e depositati il successivo 8 agosto 2012:
– del decreto del Rettore, n. 354 del 3 aprile 2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Rossi, su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Giua Marassi per il ricorrente, l’avv.to dello Stato [#OMISSIS#] Caput per l’Università e l’avv. Sara Merella per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il dr. [#OMISSIS#] Ennas ha partecipato alla procedura concorsuale per l’ammissione al corso di dottorato in «Economia e gestione aziendale», presso l’Università degli Studi di Cagliari, per l’a.a. 2011/2012. I posti disponibili risultavano pari a 12, di cui 6 (1 riservato a studenti stranieri) finanziati con borse di studio triennali. Il ricorrente, all’esito delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice, si è classificato in ottava posizione (con 80 punti su 100); posizione che non gli consentiva di usufruire di una delle borse di studio previste.
2. – Con il ricorso introduttivo, il dr. Ennas impugna la graduatoria dei concorrenti ammessi ai corsi di dottorato in «Economia e gestione aziendale», presso l’Università degli Studi di Cagliari, per l’a.a. 2011/2012, chiedendone la modifica, previo riconoscimento della spettanza di un maggior punteggio rispetto a quello riconosciutogli dalla commissione.
3. – Con i motivi aggiunti, il ricorrente estende l’impugnazione al decreto del Rettore, n. 354 del 3 aprile 2012, con il quale sono stati individuati i concorrenti beneficiari delle borse di studio.
4. – Si è costituita l’Università degli Studi di Cagliari, chiedendo che il ricorso e i motivi aggiunti siano respinti.
5. – Si è costituito per resistere al giudizio anche il controinteressato dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], concludendo anch’egli per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
6. – All’udienza pubblica del 3 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.1. – Come si è accennato, il ricorrente contesta, in primo luogo, il calcolo effettuato dalla commissione giudicatrice in ordine ai punti assegnati ad alcuni concorrenti, in applicazione del criterio costituito dalla media degli esami. Secondo l’art. 4 del bando di concorso (approvato con decreto del Rettore n. 109 del 25 novembre 2011 e pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre 2011), i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum vitae, del colloquio e della prova scritta, dovevano essere stabiliti dalla commissione. Nella seduta del 16 gennaio 2011, con riferimento ai 50 punti (su 100) riservati dal bando alla “carriera universitaria”, la commissione ha ulteriormente articolato l’attribuzione dei 20 punti per il sub-criterio della media esami, prevedendo l’assegnazione a scalare; media esami ottenuta attraverso la ponderazione tra il voto dei singoli esami e il valore dei crediti (dal massimo di 20 punti per la media esami ponderata pari a 30, agli 8 punti per la media del 18).
7.2. – Ad avviso del ricorrente, la commissione erroneamente ha attribuito il relativo punteggio ai seguenti concorrenti:
– Manca [#OMISSIS#], la cui media esami è risultata pari a 27,87, ha ottenuto il punteggio di 18 (previsto nella griglia di valutazione predisposta dalla commissione per la media esami del 28), invece che 17 (previsto per la media esami del 27);
– Murru [#OMISSIS#]: media esami pari a 27, 81, ha ottenuto il punteggio di 18 (previsto per la media esami del 28), invece che 17 (previsto per la media esami del 27);
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: media esami pari a 26,81, ha ottenuto il punteggio di 17 (previsto nella griglia di valutazione predisposta dalla commissione per la media esami del 27), invece che 16 (previsto per la media esami del 26);
– Bandini [#OMISSIS#]: media esami pari a 27,72, ha ottenuto il punteggio di 18 (previsto per la media esami del 28), invece che 17 (previsto per la media esami del 27).
7.3. – La difesa dell’Università sostiene che l’operato della commissione non integra una violazione dei criteri predeterminati fissati nel verbale del 16 gennaio 2011, in quanto in presenza di medie esami con decimali superiori a 0,5 ha provveduto ad arrotondare per eccesso, riconoscendo conseguentemente il punteggio corrispondente all’unità superiore.
7.4. – La censura è fondata.
Occorre muovere dall’esame di quanto stabilito dalla commissione nel citato verbale della prima seduta. Per un verso, infatti, e ciò appare documentalmente inequivocabile, ha predeterminato una puntuale griglia di valutazione della “media esami”, in cui a ciascun livello si ricollega uno specifico ed univoco punteggio (per quanto rileva nel caso di specie: alla «media dei voti ottenuti negli esami di profitto da 28 a 28: punti 18»; alla «media dei voti ottenuti negli esami di profitto da 27 a 27: punti 17»; alla «media dei voti ottenuti negli esami di profitto da 26 a 26: punti 16»). Quindi non pare esservi spazio per giustificare il rilievo dato all’arrotondamento all’unità superiore, come operato dalla commissione.
In secondo luogo, non è rintracciabile, né nel bando di concorso né nei verbali della commissione, alcuna disposizione che prendesse in considerazione l’ipotesi che la media dei voti fosse espressa con valori decimali.
Ne deriva come conseguenza che la commissione si sarebbe dovuta limitare ad assegnare i punteggi stabiliti, sulla scorta dei soli numeri interi, senza considerare i decimali.
8.1. – Con altra censura, sempre nell’ambito del primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del criterio costituito dalla valutazione delle «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero», per il quale erano riservati 5 punti. Osserva, infatti, il ricorrente che dal curriculum del dr. Bandini (che per tale criterio ha ottenuto 2 punti) non si evince nessuna attività che possa giustificare l’attribuzione di tale punteggio; nello stesso senso si deve concludere, secondo il ricorrente, per la dr.ssa [#OMISSIS#] (alla quale sono stati attribuiti 4 punti a tale titolo) e per la dr.ssa Manca (alla quale sono stati attribuiti 3 punti a tale titolo).
8.2. – La doglianza è fondata.
L’art. 4 del bando di concorso riservava 5 punti (dei 100 complessivi) al possesso di «esperienze pre o post lauream di studio, ricerca o professionali all’estero».
Secondo la difesa dell’Università, il riferimento allo svolgimento all’estero delle esperienze doveva correttamente interpretarsi esclusivamente con riguardo alle esperienze professionali; e non alle altre elencate. Per cui, il possesso di titoli che attestassero lo svolgimento di «esperienze pre o post lauream di studio [e] ricerca» in Italia (come risulta per i concorrenti l cui punteggio è contestato dal ricorrente) consentiva l’attribuzione del relativo punteggio.
Tuttavia, sia il tenore letterale della norma del bando, sia la interpretazione complessiva dei criteri individuati dal bando per la valutazione dei titoli, depongono in senso diverso.
Infatti, sotto il primo profilo, appare sufficientemente chiaro come la specificazione «all’estero» si ricollega direttamente a tutte le esperienze in precedenza elencate; il che trova conferma, sotto il secondo profilo, nella circostanza che la valutazione di tutti gli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato nell’ultimo triennio (titoli post lauream … ) pubblicazioni ed esperienze professionali» era prevista nell’altro criterio, immediatamente successivo. In effetti, seguendo l’interpretazione del bando patrocinata dall’Università (e dalla commissione giudicatrice), si dovrebbe ritenere che gli stessi titoli (in particolare: le esperienze professionali e i titoli post lauream) siano presi in considerazione (indifferentemente) dal primo e dal secondo dei criteri di cui sopra. Il che non pare logicamente sostenibile.
8.3. – I due criteri enunciati dall’art. 4 del bando di concorso si saldano, invece, e trovano una loro giustificazione, ove si ritenga che nel primo rientrino le esperienze svolte all’estero; e nel secondo gli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato».
Pertanto, anche sotto questo riguardo, l’operato della commissione giudicatrice deve essere ritenuto non conforme al bando.
9.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost.) e dell’art. 4 del bando di concorso, nonchè eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, sia perchè la commissione giudicatrice non ha previamente indicato i parametri di valutazione degli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato nell’ultimo triennio (titoli post lauream; certificazioni linguistiche; attestati di partecipazione a corsi di formazione), pubblicazioni ed esperienze professionali»; sia per la mancata valutazione di alcuni titoli relativi ad esperienze professionali, presentati dal ricorrente dr. Ennas, perfettamente equiparabili a quelli presentati da altri concorrenti, cui la commissione ha attribuito il relativo punteggio.
9.2. – Premesso che nella memoria conclusiva depositata il 18 luglio 2012, il ricorrente dichiara di non avere interesse all’annullamento dell’intera procedura concorsuale, il motivo è fondato nei limiti in cui rileva la disparità di trattamento che emerge dalla diversa valutazione (e conseguente punteggio attribuito) effettuata dalla commissione per i titoli presentati da altri concorrenti che precedono in graduatoria il dr. Ennas.
9.3. – In particolare, si deve rilevare come al candidato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la commissione ha attribuito (per il criterio degli «eventuali altri titoli posseduti dal candidato …») punti 3, mentre al dr. Ennas nessun punteggio è stato attribuito, pur presentando entrambi titoli professionali che appaiono convergenti (come il servizio svolto presso il Comune di Pula in qualità di “istruttore contabile”, per il dr. [#OMISSIS#]; e il servizio svolto dal dr. Ennas presso la Cantina “Feudi della Medusa” di Pula, come impiegato amministrativo nel settore contabile).
Così come non sono state oggetto di alcuna valutazione altre esperienze professionali, che appaiono congruenti con la materia oggetto del dottorato (come lo svolgimento del piano di inserimento professionale o la pratica presso studio commercialista).
10. – Ciò che deve essere in conclusione ribadito, anche ai fini dell’art. 34, comma 1, lettera e), del codice del processo amministrativo [«In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda (…)dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato»], è che la commissione, nel rinnovare le valutazioni sui diversi profili oggetto dei motivi di ricorso accolti, dovrà, in particolare, con riguardo all’ultimo di questi (sub punto 9 e ss.), rendere esplicite le ragioni che giustificano o meno una differente valutazione (e conseguentemente un diverso punteggio) con riguardo al curriculum presentato dal ricorrente dr. Ennas.
11. – Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto nei limiti sopra esposti.
12. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza nei confronti dell’amministrazione; possono essere compensate nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria di ammissione al corso di dottorato in economia e gestione aziendale, anno accademico 2011/2012, pubblicata il 3 febbraio 2012, dall’Università degli Studi di Cagliari; e il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, n. 354 del 3 aprile 2012.
Condanna l’Università degli Studi di Cagliari al pagamento delle spese giudiziali a favore del ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre la rifusione del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Ravalli, Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 17 ottobre 2012, n. 842
Data Documento: 2012-10-17
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza