E’ coerente e logica la scelta dell’ateneo di non prorogare più di un ricercatore per ciascun dipartimento, salvo in relazione ai settori che sarebbero rimasti del tutto sprovvisti di personale, in quanto privi dell’organico minino per poter funzionare.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 31
Contratto di ricercatore a tempo determinato-Non prorogato-Legittimità
N. 00031/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Pia, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Garibaldi n.105;
contro
Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tropeano, [#OMISSIS#] Scoth, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
– della delibera 72/16C del 27.5.2016, emessa dall’Università degli Studi di Cagliari, relativa alla richiesta di proroga del contratto di ricercatore (ottemperanza alla sentenza TAR Sardegna n. 377/2016);
– della delibera 102/16C del 29 giugno 2016, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, relativa alla “Ottemperanza Sentenza TAR Sardegna n. 377/2016”, entrambe, di proroga dei contratti da ricercatore TDA POR FSE 2007/2013 nell’ambito del progetto “assegni di ricerca”, mediante le quali si è provveduto alla proroga di n. 21 contratti per ricercatore a tempo determinato con l’esclusione, dal beneficio, dell’ing. [#OMISSIS#] Pia;
– della nota prot. 23682 IV.I in data 15.07.2016 a firma del medesimo Rettore.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A fronte dell’imminente scadenza dei contratti triennali di n. 39 ricercatori a tempo determinato di tipo A in servizio presso l’Università degli studi di Cagliari (rientranti nel finanziamento regionale POR FSE 2007/2013), prevista per il 30 ottobre 2015, l’apposita Commissione di valutazione di cui al D.M. 2011, n. 242, aveva valutato positivamente, ai fini dell’eventuale proroga del contratto, l’attività didattica e di ricerca sino ad allora svolta da tutti gli interessati.
Tuttavia il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cagliari, rilevata l’insufficienza delle risorse finanziarie per la proroga di tutti i n. 39 contratti sopra citati, aveva richiesto alla stessa Commissione di valutazione di redigere una graduatoria degli interessati sulla base dei criteri di cui all’art. 9 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, a suo tempo adottato dall’Università ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 20 dicembre 2010, n. 240.
La Commissione aveva, a tal fine, suddiviso i n. 39 interessati in cinque fasce (“A ricercatori che avevano già conseguito l’abilitazione”; “B ricercatori tda con tre indicatori di valore superiori alla rispettiva mediana”, “C ricercatori tda” con due indicatori di valore superiori alla rispettiva mediana; “D ricercatori tda con un indicatore di valore superiore alla rispettiva mediana”, “E: ricercatori con nessuno degli indicatori con valore superiore alla rispettiva mediana tda”) e aveva poi stilato la graduatoria collocando i candidati prima di tutto in relazione alle rispettive fasce di appartenenza (da “A” a “E), nonché, all’interno delle stesse, in base a un punteggio numerico.
In tale graduatoria l’ing. [#OMISSIS#] Pia si trovava al diciannovesimo posto, mentre gli ing. [#OMISSIS#] Tropeano e [#OMISSIS#] Scoth figuravano rispettivamente al trentottesimo e trentanovesimo posto.
Con deliberazione 29 ottobre 2015, n. 185/15C, il Consiglio di Amministrazione dell’Università aveva poi disposto la proroga del contratto solo per n. 21 dei n. 39 ricercatori in scadenza, senza, però, attenersi all’ordine indicato nella graduatoria stilata dalla Commissione, tanto che, tra gli altri, l’ing. Pia -ricercatore di fascia A presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali- non era risultato tra i beneficiari della deliberazione di proroga n. 185/15C, mentre lo erano stati gli ing. Tropeano e Scoth, assegnati ad altri dipartimenti; al fine di giustificare tale discrepanza il Consiglio di Amministrazione aveva evidenziato come, nel frattempo, fossero stati assunti n. 24 nuovi ricercatori di fascia B che avrebbero preso servizio entro il 31 dicembre 2015, e che in questo modo “sono state coperte le esigenze per i rispettivi settori concorsuali”.
Con ricorso R.G. n. 662/2016 l’ing. Pia aveva impugnato la citata deliberazione di proroga e questa Sezione aveva accolto la relativa domanda, con sentenza 29 aprile 2016, n. 377, condividendo la censura di difetto di motivazione in quanto -nel fare riferimento alla recente assunzione di nuovi n. 24 ricercatori- l’amministrazione resistente si era limitata a un “laconico riferimento alla procedura in corso per l’assunzione di nuovi ricercatori di Fascia B, senza però indicare i dipartimenti cui questi ultimi saranno destinati e il fabbisogno di personale degli stessi” e questo benché la deliberazione impugnata si discostasse significativamente dagli esiti della graduatoria di merito stilata dalla Commissione (vedi supra); pertanto la citata sentenza concludeva nel senso che l’Università avrebbe dovuto nuovamente pronunciarsi sulla richiesta di proroga dell’interessato, “accogliendola o, in alternativa, in caso di rigetto, illustrando con sufficiente precisione, e con specifico riferimento alla situazione dei dipartimenti interessati e alla destinazione dei nuovi assunti- le ragioni che concretamente giustifichino la deroga alla graduatoria di merito redatta dalla Commissione”.
All’esito di tale pronuncia il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha adottato la deliberazione del 27 maggio 2016, n. 72/16C, con cui ha confermato la mancata proroga del contratto dell’ing. Pia, a favore dei controinteressati Scoth e Tropeano, sostenendo, in sintesi, che se questi ultimi non fossero stati prorogati i rispettivi settori disciplinari avrebbero potuto contare su un unico professore associato mentre il settore di appartenenza dell’ing. Pia risultava “in partenza già coperto da tre docenti di ruolo e da un ricercatore tda, a cui si sarebbe comunque aggiunto entro l’anno un ulteriore ricercatore tdb con contratto triennale”.
A seguito di formale diffida dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione si è poi nuovamente pronunciato per integrare ulteriormente la motivazione, con deliberazione 29 giugno 2016, n. 102/16C: questa volta l’Università ha preso in considerazione tutti i dipartimenti interessati e ha concluso che “non sarebbe stato razionale garantire al Dipartimento di ingegneria meccanica, chimica e dei materiali e al SSD ING.-IND/22 (cui appartiene il Pia: n.d.r.) due ricercatori a tempo determinato, uno di tipo A prorogato come da richiesta del dott. Pia e uno di tipo B da reclutare a seguito di una nuova selezione, mentre a tutti gli altri veniva garantito unicamente un solo ricercatore tda, facendo quel tipo di scelta l’Ateneo si sarebbe trovato a premiare in misura maggiore un Dipartimento che in quello specifico SSD non apportava alcun contributo al sostenimento dei corsi di laurea attivati. Con la scelta effettuata…invece il Consiglio ha garantito che i SSD interessati potessero confermare un ricercatore td di tipo A o in alcuni casi di tipo B)”.
Con il ricorso in esame l’ing. Pia impugna tali deliberazioni, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Sì è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, sollecitando la reiezione del gravame.
Alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2016 l’esame dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata rinviata alla fase di merito.
All’esito della pubblica udienza del 6 dicembre 2016 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente contesta la coerenza e logicità della nuova motivazione addotta dall’Università a sostegno della propria scelta di non prorogare il suo contratto di ricerca, evidenziando, in sintesi, che:
n. 9 su 14 Dipartimenti che hanno beneficiato di proroghe di ricercatori posizionati in graduatoria dietro lo stesso ricorrente possedevano già un ricercatore, per cui non sarebbe dato comprendere perché costoro gli siano stati preferiti;
il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura ha fruito di n. 2 conferme (in specie relative ai dott. Cocco e Cherchi, entrambi posizionati dietro al Pia nella graduatoria di merito) e dell’assegnazione di 2 nuovi ricercatori: tale scelta contrasterebbe con l’assunto (contenuto nella motivazione della delibera 29 giugno 2016, n. 102/16C) che a tutti i Dipartimenti sarebbe stato garantito un solo ricercatore (vedi narrativa) e non potrebbe, quindi, considerarsi adeguatamente motivata;
tanto è vero che, nel tentativo di giustificarla, l’Amministrazione avrebbe finito per strutturare un inter motivazionale complessivamente illogico e contraddittorio: mentre nella prima delle due deliberazioni impugnate con l’odierno ricorso (quella del 27 maggio 2016, n. 72/16C), occupandosi dei soli ing. Scoth e Tropeano, aveva giustificato la propria scelta in relazione alla maggiore scopertura dei relativi settori rispetto a quello del Pia, nella successiva deliberazione 29 giugno 2016, n. 102/16C (relativa, questa volta, a tutti i Dipartimenti), la stessa Università avrebbe fatto riferimento a un criterio motivazionale mai sino ad allora richiamato (neppure nel precedente giudizio), cioè la necessità di non “premiare in misura maggiore un Dipartimento che in quello specifico SSD non apportava alcun contributo al sostenimento dei corsi di laurea attivati. Con la scelta effettuata…invece il Consiglio ha garantito che i SSD interessati potessero confermare un ricercatore td di tipo A o in alcuni casi di tipo B)”;
il che troverebbe, peraltro, smentita nel fatto che il Dipartimento “BIO04” non possiede professori di riferimento per alcun corso di laurea, per cui la scelta di concedergli proroghe non potrebbe essere fondatamente ricondotta al nuovo criterio da ultimo citato.
alla luce di tali rilievi, che evidenzierebbero l’insufficienza della motivazione e lo sviamento di potere, assumerebbe particolare rilievo la violazione dell’art. 9 del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato dell’Università di Cagliari, che valorizza la qualità della produzione scientifica e il possesso di indicatori di valore per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, entrambi profili sui quali l’ing. Pia sarebbe preceduto solo da due dei ricercatori confermati, non comunque dagli ing. Scoth e Tropiano.
La prospettazione di parte ricorrente non merita di essere condivisa.
Il Collegio ritiene, infatti, che -pur a fronte di un iter obiettivamente “faticoso”, come dimostra il fatto che sono state necessarie tre deliberazioni, quella oggetto del precedente giudizio e le due impugnate con il presente ricorso- è ora possibile comprendere l’iter motivazionale utilizzato dall’Amministrazione, la quale peraltro si è trovata a gestire un fenomeno obiettivamente complesso e articolato.
In sostanza l’Università ha ritenuto opportuno, quale criterio di massima, non prorogare più di un ricercatore per ciascun Dipartimento, salvo in relazione ai settori che non beneficeranno di alcun nuovo posto messo a concorso, come accaduto per il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, beneficiario di n. 2 conferme (nelle persone dei dott. Cocco e Cherchi) proprio per tale ragione (si veda, su punto, la memoria difensiva dell’Avvocatura erariale, a pag. 4).
Inoltre l’Università ha cercato di privilegiare i dipartimenti il cui organico -anche alla luce delle nuove assunzioni previste- risultasse più gravemente scoperto: è quanto accaduto per i dipartimenti di rispettiva appartenenza degli ing. Scoth e Tropiano, dipartimenti che -come è stato chiaramente evidenziato nella prima delle deliberazioni oggetto del presente giudizio- potevano contare su un unico professore associato, mentre il settore di appartenenza dell’ing. Pia risultava “in partenza già coperto da tre docenti di ruolo e da un ricercatore tda, a cui si sarebbe comunque aggiunto entro l’anno un ulteriore ricercatore tdb con contratto triennale”.
Infine l’Amministrazione ha tendenzialmente privilegiato i Dipartimenti che apportano un maggiore “contributo al sostenimento dei corsi di laurea attivati”, ma questo fermo restando che ogni settore doveva disporre dell’organico minimo per poter funzionare: quest’ultimo profilo spiega la scelta di prorogare un ricercatore assegnato al Dipartimento “BIO04”, che altrimenti sarebbe rimasto del tutto sprovvisto di personale (vedi l’organigramma riportato all’interno della deliberazione n. 102/16C del 2016).
In sostanza, anche considerata la complessità del fenomeno e la necessità per l’Amministrazione di tenere conto di molteplici esigenze e necessità, le scelte operate appaiono, nel complesso, riconducibili a quelle oggettive esigenze organizzative che giustificano le deroghe alla graduatoria di merito su cui si appuntano le doglianze di parte ricorrente.
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere perciò respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 18/01/2017