TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 21 aprile 2017, n. 270

Accesso atti-Dinego accesso atti relativi a procedura selettiva di chiamata riservata agli esterni professore associato

Data Documento: 2017-04-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo la ricorrente ottenuto la documentazione richiesta. 

Contenuto sentenza

N. 00270/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Melis, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Sanjust, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San [#OMISSIS#] n. 77; 
contro
Università degli Studi di Cagliari, rappresentata e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Monticone, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento:
– del provvedimento prot. n. 7286 VII/1 EG trasmesso al difensore in allegato alla comunicazione PEC Prot. 2017-UNCACLE-0007286 del 24 gennaio 2017, con il quale l’Ateneo convenuto opponeva parziale diniego di accesso agli atti richiesto dalla odierna ricorrente in data 17 gennaio 2017, nella parte in cui ha negato l’accesso agli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata riservata agli esterni, di n. 1 professore associato, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/10, codice selezione assr _0815_06F4, attivata con il Decreto Rettorale n° 1107 del 6 agosto 2015 con particolare riferimento ai seguenti documenti: 1. il decreto del Rettore n. 613 dell’1 aprile 2015 e la relativa ratifica dal C.d.A. operata nella seduta del 29 aprile 2015; 2. la nota del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari n. 12082 del 30/7/2015; 3. la domanda di partecipazione alla suddetta selezione presentata dal prof. [#OMISSIS#] Monticone, inclusa la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata, in particolare quella relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’ art. 2 del DR. 1107 del 6/8/2015;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a:
– consentire l’accesso ai predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che:
– con il ricorso in esame la dott.ssa [#OMISSIS#] Melis ha chiesto la condanna dell’Università degli Studi di Cagliari -previo annullamento di un già adottato provvedimento espresso di diniego- a concederle accesso agli atti in epigrafe descritti;
– nel corso del presente giudizio è stata versata in atti copia della nota 9 marzo 2017, con cui l’Università ha accolto la successiva richiesta della ricorrente di “accesso civico generalizzato” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
– all’odierna camera di consiglio le parti costituite, alla luce di quanto dianzi esposto, hanno concordemente chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo la ricorrente ottenuto la documentazione richiesta;
– tuttavia il difensore della stessa ricorrente ha insistito per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, mentre quest’ultima ne ha chiesto la compensazione.
Ritenuto che, per quanto premesso, al Collegio non resti che:
– dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
– condannare l’Università degli Studi di Cagliari alla rifusione delle spese di lite sulla base del principio di soccombenza virtuale, essendo fondata l’originaria istanza di accesso presentata ai sensi della legge n. 241/1990 perché la ricorrente vantava un chiaro interesse a conoscere gli atti in base ai quali era nato il rapporto collaborativo tra il prof. Monticone e l’Università in quanto presupposto del successivo incarico conferito allo stesso controinteressato dall’Azienda Universitaria Ospedaliera, sul quale è insorta una controversia con la ricorrente, a carico della quale, peraltro, è stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti in certo modo collegati al predetto incarico;
– compensare le spese di lite nei confronti del controinteressato, che neppure si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe proposto improcedibile per sopravenuta carenza d’interesse.
Condanna l’Università degli Studi di Cagliari alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 21/04/2017