TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 21 maggio 2014, n. 378

Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-05-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanza di trasferimento studenti non comporta l’annullamento del provvedimento finale di diniego di nulla osta, trattandosi di attività amministrativa vincolata (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561).
Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.

Contenuto sentenza

N. 00378/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Serroni, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17; 
contro
l’Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore pro tempore;
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23; 
per l’annullamento
– del provvedimento, prot.1378 del 18.1.2013, emesso dall’Università di Sassari, con il quale è stato comunicato al ricorrente che ” il rilascio del nulla osta può avvenire solamente se lo studente abbia sostenuto il test di accesso, previsto a livello nazionale presso una università italiana per il medesimo corso di studio e si sia collocato in posizione utile in graduatoria. Pertanto, al fine di poter concludere l’iter si richiedono ulteriori integrazioni alla sua richiesta”;
– del diniego al trasferimento opposto al ricorrente con nota 5884 del 4.3.2013, dell’Università di Sassari;
– del bando con cui sono stati decretati i posti disponibili per l’A.A. 2012/2013 per i trasferimenti da altri atenei;
– della graduatoria, nella parte in cui non prevede l’ammissione del ricorrente;
e per l’accertamento
– del diritto del ricorrente ad ottenere l’iscrizione al II anno del corso di laurea di cui alla domanda di trasferimento;
– del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, iscritto al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l’Università Cattolica di Lovanio di Bruxelles (Belgio), in data 29 agosto 2012 ha presentato domanda di trasferimento e iscrizione al corso di laurea magistrale in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” dell’Università degli Studi di Sassari, per l’anno accademico 2012/2013. Con nota del 18 gennaio 2013, prot. n. 1378, l’Università comunicava al ricorrente che nei corsi a numero programmato, come quello oggetto dell’istanza, «il rilascio del nulla osta può avvenire solamente se lo studente abbia sostenuto il test di accesso … e si sia collocato in posizione utile in graduatoria». Il ricorrente, con successiva nota, provvedeva a comunicare all’Università di avere superato il test di accesso presso l’Ateneo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nell’a.a. 2009/2010, collocandosi in posizione utile in graduatoria avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia minima prevista, pari a 20 punti.
Con nota del 4 marzo 2013, n. 5884, l’Università comunicava al Sig. Serroni che la richiesta di nulla osta non poteva essere accolta, in quanto – all’esito del test – non si era comunque collocato in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso.
2. – Con ricorso avviato alla notifica il 16 marzo 2013 e depositato il successivo 8 aprile, il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Serroni chiede l’annullamento dei dinieghi sopra richiamati, nonchè degli altri provvedimenti meglio indicati in epigrafe, deducendo cinque articolati motivi.
3. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. – All’udienza pubblica del 23 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
5.1. – Il motivo non è fondato, per le condivisibili ragioni enunciate dal Consiglio di Stato in diverse occasioni (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561), ponendo in evidenza come, nella fattispecie, si tratti di attività amministrativa vincolata; nel cui ambito, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di trasferimento in esame, non comporta l’annullamento del provvedimento finale impugnato.
6. – I restanti motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, considerato che – anche se sotto diversi profili – si incentrano sulla fondamentale questione della necessità, o non, del superamento della prova selettiva per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, anche per chi, come il ricorrente, intenda iscriversi a corsi di laurea presso Università italiane dopo aver superato una prova di ammissione a corsi di insegnamento superiore, universitario, in altro Stato membro dell’Unione Europea.
6.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene – in primo luogo – la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, per avere l’Università precisato solo nel secondo diniego (di cui alla nota n. 5884 del 4 marzo 2013) l’inidoneità del test di accesso svolto dal ricorrente nell’anno accademico 2009/2010, in quanto non sufficiente a collocarlo nel novero dei posti messi a concorso per il medesimo anno.
La censura è manifestamente infondata, considerato che il divieto cui fa riferimento il ricorrente opera esclusivamente con riguardo all’integrazione della motivazione in giudizio; e non nell’ambito dell’attività amministrativa sostanziale.
6.2. – Sempre con il secondo motivo, il ricorrente deduce che il diniego al trasferimento sarebbe illegittimo per la violazione degli artt. 2, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione, violazione della legga 2 agosto 1999, n. 264, in quanto il provvedimento di diniego sarebbe generico e non preciserebbe la disponibilità effettiva dei posti liberi nell’Ateneo di Sassari; e comprimerebbe illegittimamente il diritto costituzionale allo studio.
6.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno), che impone alle Università di esaminare i trasferimenti valutando previamente i programmi di studio svolti all’estero; nonché dell’art. 31 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e degli articoli 3, 14, 17-21, in relazione all’art. 165 del Trattato CE (rectius: T.F.U.E.), posto che imporre di superare un nuovo test di ingresso sarebbe illogico sia per il fatto che il ricorrente ha superato analogo test per l’iscrizione all’Università straniera, sia perché quando vi siano posti disponibili negli anni successivi al primo l’accoglimento delle istanze di trasferimento non inciderebbe sulla programmazione nazionale.
6.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 10 e 12 del regio decreto n. 1269/1938, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, della legge n. 264/1999.
7. – I motivi sopra riassunti sono infondati.
7.1. – In primo luogo, deve rilevarsi che dall’esame dell’art. 1, lett. a), e dell’art. 4, della l. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo. In questo senso deve essere inteso l’art. 4, comma 1, cit., il quale, nel prevedere che “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove”, non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi (in senso conforme si veda la giurisprudenza [#OMISSIS#] del Consiglio di Stato: di recente sez. VI, 22 novembre 2013, n° 5561).
7.2. – In secondo luogo, sono manifestamente infondati anche i dubbi di compatibilità della disciplina di diritto interno con le norme del diritto europeo, primario o derivato, considerato che la Corte di Giustizia UE (cfr., ex multis, Grande Sezione, 23 ottobre 2007, nelle cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, punto 24; 13 aprile 2010, in causa C-73/08, Bressol, punti 28 e 29) ha costantemente affermato che la materia del diritto all’istruzione e del diritto all’insegnamento è riservata ai singoli stati membri, ai sensi dell’art. 165 del TFUE (già art. 149 del Trattato CE); anche l’ulteriore principio fissato dalla giurisprudenza europea, ossia che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18, n. 1, del Trattato CE (ora art. 20 del TFUE), non è compromesso nella fattispecie, poiché la previsione o l’obbligo di superare una prova preliminare per accedere a determinati corsi di laurea non ha un contenuto discriminatorio (si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri stati membri) e non preclude la libertà di circolazione.
7.3. – Anche la Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1998, n. 383 ha chiarito come l’ammissione ai corsi universitari sia rimessa alla disciplina legislativa, che deve assicurare ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell’istruzione, ma in conformità ai successivi articoli 33 e 34 della Cost., i quali non escludono che il percorso formativo possa essere condizionato anche dalle risorse umane e dalle strutture organizzative degli atenei, oltre che dal “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264 del 1999, da riferire all’intero ambito comunitario: cfr. Cons. Stato, VI,, 3 settembre 2013, n. 4396).
7.4. – Ne deriva come conseguenza che nessun rilievo assume la circostanza che, con riferimento ai corsi di laurea presso cui intende trasferirsi il ricorrente, sussistano posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo; e ciò, appunto, per l’assorbente ragione che la partecipazione e il superamento del test di ammissione costituisce un requisito necessario sia per l’iscrizione al primo anno di corso che per l’iscrizione agli altri anni di corso.
7.5. – Infine, per quanto concerne la censura relativa alla violazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell’ordinamento), deve osservarsi che l’art. 2 della legge cit., nell’attribuire alle Università la «competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani», indica come parametro di valutazione dei percorsi di studio svolti all’estero la «conformità ai rispettivi ordinamenti»; formula ampia, il cui significato appare idoneo a ricomprendere il riferimento sia alle norme espressione dell’autonomia universitaria, sia alle norme dell’ordinamento generale, tra le quali quelle che disciplinano l’accesso programmato ai corsi di laurea ai sensi della legge n. 264/1999. La necessità del superamento di una prova selettiva di ammissione, conseguentemente, assorbe e rende inapplicabile, nelle facoltà in cui è contemplata, la valutazione e il riconoscimento dei periodi di studio all’estero.
8. – Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.
9. – Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014, a scioglimento della riserva formulata alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013, con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)