TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 527

Data Documento: 2016-06-24
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00527/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2016, proposto da: 
Virginia FANCELLO, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Carta, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, viale Bonaria N.80; 
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] GRINI, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (vincitori del Dottorato);
[#OMISSIS#] BORDONI, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 
tutti non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva per i CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IN “SCIENZE BIOMEDICHE – ONCOLOGIA MOLECOLARE”, su bando emanato con DD.RR. n. 2169 del 7.8.2015 e del 9.9.2015, pubblicata sul sito internet dell’Università il 21.10.2015;
– dei Decreti Rettorali n. 2693 del 20.10.215 e n. 2694 del 20.10.2015 di approvazione della graduatoria;
– del D.R. n. 2424 del 21.9.2015 di nomina della sottocommissione giudicatrice;
– del verbale della Sottocommissione giudicatrice di valutazione dei titoli del 29.9.2015 e del verbale della prova orale del 30.9.2015;
– di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. [#OMISSIS#] e avv. dello Stato Tenaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, laureata in Medicina dell’Università di Sassari, unitamente ad altri 7 aspiranti, ha partecipato alla selezione per l’ammissione al Dottorato triennale in SCIENZE BIOMEDICHE – ONCOLOGIA MOLECOLARE.
Erano previsti 2 posti (1 con borsa di studio, 1 senza).
L’esame si è sviluppato in una valutazione dei titoli per complessivi 30 punti, suddivisi, già da bando, in 4 voci (punteggio voto di laurea; attinenza tesi, pubblicazioni, esperienze), ed in un colloquio, al quale sono stati riservati altri 30 punti.
La graduatoria relativa al bando emanato con DD.RR. n. 2169 del 7.8.2015 e del 9.9.2015, CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOMEDICHE, XXXI Ciclo, in “Oncologia molecolare” si è conclusa con l’atto di approvazione della graduatoria, da parte del Rettore (Decreti Rettorali n. 2693 del 20.10.215 e n. 2694 del 20.10.2015) degli atti svolti dalla Sotto- Commissione giudicatrice; la graduatoria è stata pubblicata sul sito internet dell’Università il 21.10.2015.
Le posizioni finali dei candidati sono state le seguenti:
1) Grini (Biologa) punti 44/60;
2) [#OMISSIS#] (Medico), con 43,5/60;
3) Bordoni 43/60;
4) Mocci 43/60;
5) Fancello (Medico) 40/60;
a seguire altri 3 soggetti, con punteggi inferiori.
I primi due soggetti sono stati assunti: la prima, Grini, con borsa; il secondo [#OMISSIS#] senza borsa.
Con ricorso notificato e depositato nel gennaio 2016 la ricorrente FANCELLO ha chiesto l’annullamento degli esiti concorsuali, estendendo i vizi anche alla nomina della Commissione giudicatrice (contestando la presenza di una componente non imparziale, in particolare la Presidente della Sotto-Commissione R.M. [#OMISSIS#]), formulando, in sintesi, le seguenti tre censure:
1)violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990, dell’art. 9 e 10 del DR n. 1432 del 29.5.2015, dell’art. 4 e 24 della L. 241/1990 e dell’art. 3 del DM n. 243/2011 – violazione della Carta Europea dei Ricercatori, sez. 2 – errata applicazione dei criteri stabiliti dal bando – erroneità dei criteri di valutazione – eccesso di potere per carenza, insufficienza e illogicità della motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e dei documenti, irragionevolezza, manifesta contraddittorietà, sviamento;
2) violazione dell’articolo 10 del decreto elettorale N. 1432 del 29 maggio 2015 e del bando di concorso indetto con decreto N. 2169 del 7 agosto 2015, dell’articolo 4 del Dm n. 243/2011 articolo 3 sotto ulteriore profilo – eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione e sviamento – erroneità dei giudizi espressi in relazione alla prova inglese, tenuto conto che la ricorrente ha svolto le esperienze all’estero in questa lingua, specificamente in relazione ad attività sanitarie.
3) violazione dei principi e delle regole sulla incompatibilità dei componenti delle commissioni – obbligo di astensione della presidente Prof. [#OMISSIS#] in relazione al fatto che la concorrente Grini è una stabile frequentatrice del laboratorio di patologia molecolare diretto dalla Prof. [#OMISSIS#] – sussistenza di un sodalizio professionale stabile che imponeva l’obbligo di astenersi – la Presidente ha valutato il “peso” di una dichiarazione di esperienza/tirocinio da lei controfirmata – applicabilità della giurisprudenza, come CS VI numero 4473 del 24/9/2015 per i componenti che agiscono in violazione dei canoni di imparzialità e trasparenza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sostenendo la legittimità di tutti gli atti assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessun controinteressato si è costituito in giudizio.
All’udienza del 27 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente ha conseguito la maturità classica a 17 anni e si è laureata in Medicina a 23 anni con il massimo dei voti.
Ha partecipato alla selezione per il Dottorato triennale presso l’Università di Sassari.
All’esito della procedura per l’ammissione al Dottorato triennale in “SCIENZE BIOMEDICHE – ONCOLOGIA MOLECOLARE” sono stati assunti Grini (Laurea in Biologia) e [#OMISSIS#] (Laurea in Medicina), rispettivamente collocatisi al 1° e 2° posto, con punti 44 e 43, 5 su 60.
La ricorrente (Laurea in Medicina) ne otteneva 40.
La differenza di punteggio con la prima (Grini) è dunque di 4 punti;
con il secondo ( [#OMISSIS#]) è di 3,5 punti.
La ricorrente contesta sia il punteggio assegnato ai titoli (a lei ed agli altri), sia quello del colloquio.
Inoltre sostiene che la selezione non poteva essere diretta dalla Presidente Prof. [#OMISSIS#] in quanto in posizione di parzialità rispetto alla concorrente Grini.
La Commissione aveva a disposizione 30 punti per titoli, così suddivisi in 4 categorie:
a)8 p. per ,
b)8p. per della laurea
c)7p. per le
d)7p. per le .
Gli altri 30 punti erano riservati alla prova orale.
La ricorrente ha ottenuto 13 su 30 per titoli; 27 su 30 per colloquio.
In particolare i titoli, relativi alle 4 voci summenzionate, sono stati così valutati, per la ricorrente Fancello (4 diverse voci):
8+2+1+2 =13/30.
Dunque solo 2 punti per l’attinenza tesi di laurea e soli 2 punti per le esperienze maturate.
In ricorso si contesta l’operato della Commissione, in quanto:
-per i titoli avrebbe fornito un mero giudizio numerico, mentre l’art. 10 comma 4 del DR 29.5.2015 n. 1432, specifico per i corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Sassari (all. 14 ricorrente), prevede e richiede espressamente che “la valutazione complessiva, in trentesimi, è ACCOMPAGNATA DA UN GIUDIZIO MOTIVATO”;
-il colloquio avrebbe premiato la vincitrice Grini, per una valutazione più favorevole del progetto di ricerca presentato, quando solo la ricorrente e Mocci (4^) avevano presentato un progetto “scritto” di ricerca, in sede di domanda di partecipazione.
Le contestazioni formulate verranno quindi esaminate, in particolare, in riferimento alle valutazioni compiute dalla Commissione nei confronti dei primi 3 soggetti (ricorrente e due controinteressati assunti Grini e [#OMISSIS#], peraltro non costituitisi in giudizio).
Già a monte il bando contemplava l’assegnazione di 30 punti per i titoli, definendo le 4 sottovoci (voto laurea – attinenza – pubblicazioni – esperienze, rispettivamente 8+8+7+7) e di 30 per il colloquio.
Sostanzialmente la ricorrente contesta la sottovalutazione delle 3 voci a contenuto “discrezionale” (attinenza, pubblicazioni, esperienze) nei propri confronti e la sopravalutazione degli altri candidati, in particolare i due vincitori.
In riferimento ai TITOLI parte ricorrente sostiene, da un lato, l’ erronea valutazione della propria posizione, in particolare in riferimento ai criteri di valutazione nn. b), c) e d) (attinenza tesi, pubblicazioni, esperienze maturate), con mancata attribuzione di idonei ed appropriati punteggi; dall’altro, specularmente, l’ erronea ed impropria valutazione dei titoli di alcuni candidati ed in particolare dei due soggetti vincitori (Grini e [#OMISSIS#]). Nella specie si lamenta l’ assenza di una motivazione nella valutazione, in grado di esprimere quali analisi abbia, in concreto, compiuto la Commissione per premiare i titoli di certi candidati , svalutando invece quelli della ricorrente.
Va evidenziato che GIÀ IN SEDE DI BANDO venivano previste le 4 voci per il riparto dei 30 punti per TITOLI, stabilendo anche i relativi “sotto-punteggi”. Queste, in dettaglio, le categorie:
a)per , lo scaglione degli 8 punti in base ai punteggi di laurea rilevanti da 95 a 110 e lode (la ricorrente e [#OMISSIS#] ottenevano il massimo, avendo conseguito entrambi la laurea in Medicina con 110 e lode; la vincitrice Grini invece ne otteneva solo 3 in quanto aveva conseguito la Laurea in Biologia con soli 103/110 punti);
b)per ATTINENZA TESI DI LAUREA alle tematiche di ricerca del Dottorato, profilo che, come si vedrà, assume in questo giudizio [#OMISSIS#] fondamentale , gli 8 punti sono stati scaglionati (già dal bando) in relazione alla configurazione “alta-media-bassa-nessuna”; la ricorrente otteneva qui una valutazione di “bassa” attinenza, con assegnazione di soli 2 punti; mentre [#OMISSIS#] “alta”, con 8 punti, e Grini (contraddittoriamente) “media” (per la quale sarebbero spettati 5 punti), ma con l’attribuzione di 8 punti; in relazione a tale discrasia la Commissione provvedeva, poi , in altra seduta, a compiere una “correzione di errore materiale” stabilendo di modificare la dizione per l’attinenza da “media” in “alta”, affermando che doveva ritenersi corretto il e non il che attribuito (con il giudizio “media” Grini avrebbe conseguito tre punti in meno, 5 anziché 8);
c)per PUBBLICAZIONI la previsione di bando stabiliva che i 7 punti previsti avrebbero dovuto essere ripartiti in 4 sottovoci: “internazionali (7 p.) – nazionali (4 p.) – abstract/poster (1 p.) – nessuna (0 p.)”; la ricorrente otteneva 1 punto per tre pubblicazioni; Grini zero, non avendo alcuna pubblicazione; [#OMISSIS#] 0,5 avendo presentato una pubblicazione;
d)infine, la quarta voce, che assume in questo giudizio, come si vedrà, [#OMISSIS#] fondamentale (unitamente alla valutazione dell’attinenza della tesi di laurea), per le “ESPERIENZE DOCUMENTATE attinenti le tematiche specifiche di ricerca del dottorato”, i 7 punti andavano ripartiti in base alla valutazione che sarebbe stata interamente rimessa alla Commissione, con esercizio della massima discrezionalità, non prevedendo il Bando, diversamente dalle voci a)-b)-c), una definizione di sotto-punteggi per sotto-voci predeterminate. In questo caso ogni analisi delle esperienze era dunque integralmente rimessa all’organo collegiale, con, quindi, un maggior spazio e ambito di giudizio e di valutazione dei relativi elementi e connotati delle “esperienze” prodotte dai candidati (in Italia e all’Estero).
Per tale ultima voce (d), caratterizzata in modo decisivo da maggiore discrezionalità, ai candidati è stato attribuito dalla Commissione solo un “sì” o un “no” (cfr. pag. 2 del verbale del 29.9.2015) per la modulazione del punteggio (7 punti).
Tutti i candidati qui in esame (5) hanno ottenuto un “si” (eccetto i 3 che seguono in graduatoria la ricorrente e i 2 che non si sono poi presentati all’orale), ma la ricorrente Fancello otteneva soli 2 punti, mentre sia Grini che [#OMISSIS#] il doppio, cioè 4 punti.
Valutando complessivamente la procedura non vi è traccia nel verbale della Commissione di una “peculiare motivazione”, specie per le due voci (b-d) ritenute particolarmente rilevanti per gli elevati punteggi attribuiti (oltre che per le pubblicazioni, per le quali, però, i punti assegnati risultano, per tutti i 3 candidati, minimali e marginali).
Occorre valutare e verificare in via principale in quale modo sono stati attribuiti i punteggi per le seguenti:
– categoria b), relativa all’ “attinenza tesi di laurea”;
– categoria d) relativa alle “esperienze maturate”.
Si premette che gli “indicatori” per il riparto delle 4 categorie erano già stati stabiliti in sede di bando, il quale definiva una scaletta di giudizi sintetici (per b-c un’unica parola, attinenza tesi e pubblicazioni), e che possono essere considerati sostanzialmente corrispondenti ad un voto numerico.
Il Bando definiva, dunque, sia le tipologie (punteggio laurea – attinenza tesi – pubblicazioni – esperienze maturate), con previsione, per ciascuna del riparto del punteggio, sia, all’interno di ogni voce i “sotto-punteggi”, espressi sotto forma di giudizio sintetico.
I criteri-punteggio erano, in sostanza, già stabiliti nel bando (cfr. pagg. 13 e 14), dettagliatamente, con riparto punti, voci e sotto voci e correlati punteggi (globali e frazionati); rispetto a questi, ed in particolare per la voce d) –esperienze- la Commissione doveva fornire un giudizio motivato.
Nel caso di specie sia per l’ “attinenza” che per le “pubblicazioni” sono state unicamente “recepite” dalla Commissione le definizioni già contemplate e previste in sede di bando, con applicazione dei relativi “indicatori” .
Per quanto attiene le “esperienze”, rispetto alle quali il bando affidava integralmente alla Commissione l’onere di valutarle ed esprimere le motivazioni del giudizio, l’organo deputato ha ritenuto di qualificarle solo con un “sì” o un “no” (pur modulando diversamente il punteggio nell’ambito del “sì”.
Nulla in più ha formulato e/o specificato la Commissione giudicatrice che si è limitata ad “etichettare” i candidati con le definizioni già precostituite, senza alcunché, omettendo cioè di esternare una congrua valutazione in ordine all’ analisi dei titoli prodotti dai candidati.
Solamente per la prima voce (a) l’attribuzione del punteggio (voto tesi) avveniva in modo “automatico” e predefinito, in quanto rapportato ad un dato puramente oggettivo (punti della laurea), non suscettibile di diversa valutazione (nel caso della ricorrente con 110 e lode, per laurea di 6 anni, conseguita a 23 anni, e, si afferma in ricorso, essere la più giovane laureata in Medicina dell’Università di Sassari).
Per quanto concerne invece le altre 3 Categorie (b-c-d), connotate da discrezionalità valutativa dei titoli, dirimente è l’art. 10 del Regolamento di Ateneo, specifico in materia di “ammissione ai Dottorati di Ricerca”, recentissimo ma già vigente, in quanto emanato con DR n. 1432 29.5.2015 (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente e 2 Avvocatura Stato). Ed i lavori della Commissione risalgono al settembre 2015, e anche la data del bando è comunque posteriore, essendo stato emanato nell’agosto 2015.
Il comma 4° dell’art. 10 di questo Regolamento dispone e precisa in modo inequivocabile, al comma 4°, che, per quanto riguarda l’attribuzione dei 30 punti per i titoli:
“LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA, in trentesimi, È ACCOMPAGNATA DA UN GIUDIZIO MOTIVATO”.
Dunque l’Università stessa ha deciso, in sede regolamentare inerente la specifica procedura (Dottorati), che per la valutazione dei titoli non fosse sufficiente l’attribuzione di un voto numerico-sintetico, ma fosse necessario delineare con maggior articolazione le valutazioni compiute dai Commissari in ordine alla diversa tipologia dei vari titoli prodotti dai concorrenti.
Ovviamente tale motivazione , nel caso di specie, andava compiuta in relazione alle categorie che implicavano concretamente l’esercizio di un potere discrezionale (quindi eccetto –solo- la prima categoria, voto di laurea, i cui 8 punti venivano conferiti in modo “automatico”, essendo rapportati al punteggio conseguito in sede di laurea).
Invece per le altre 3 categorie (b-c-d) l’esplicazione della motivazione e di un giudizio articolato era necessaria e imprescindibile ai fini della legittimità della procedura.
Per completezza di tutela della ricorrente il Collegio ritiene però di dover esaminare anche i profili, più sostanziali, che attengono ai prospettati vizi inerenti il procedimento valutativo espletato.
E ciò al fine di espletare una disamina dei criteri utilizzati dalla Commissione per addivenire al giudizio finale fra i diversi candidati che si sono presentati alla selezione.
Rilevano sul punto:
-valutazione “attinenza” della tesi, per la quale potevano essere assegnati fino a 8 punti;
-pubblicazioni, 7 punti
-esperienze attinenti, 7 punti.
Per l’attinenza tesi (giudicata “bassa-media-alta”, con assegnazione del correlato punteggio) risulta dai verbali che la ricorrente ha ottenuto una valutazione “bassa”, con l’assegnazione di 2 punti
mentre Grini otteneva il massimo, 8 punti, ma con un giudizio (solo) “medio”. Senza ulteriore specificazione, non rendendo possibile l’analisi compiuta in ordine all’attinenza.
Nel verbale del 29.9.2015, infatti, la dizione figura “media”, ma questa è stata poi corretta in “alto”, qualificando la modifica come errore materiale, il 18-20.1.2016, con nota (depositata da Avvocatura sub n. 16).
Inoltre si evidenzia che la Commissione ha attribuito punteggi non raccordati coerentemente anche per l’altra categoria delle ESPERIENZE MATURATE:
-alla ricorrente sono stati assegnati soli 2 punti per questa voce (in particolare Fancello vantava molteplici esperienze all’estero, in USA e UK, in strutture Oncologiche di fama internazionale, distribuite in un quinquennio);
-alla controinteressata Grini 4 (per un tirocinio di 5 mesi presso il locale Laboratorio Universitario sassarese –Sezione Patologia Sperimentale e Oncologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale).
Per tutti i candidati il giudizio/criterio per questa voce è stato “sì” o “no” (in riferimento alle “esperienze documentate”).
Ma a parità di “sì” (così sia per Grini che per Fancello) i punteggi si sono differenziati:
alla prima sono stati assegnati ben 4 punti mentre alla seconda solo la metà ( 2 sui 7 disponibili).
Non emerge dagli atti la motivazione in ordine alla qualità e/o tipologia delle esperienze professionali maturate che sono state ritenute importanti per il Progetto di ricerca in Oncologia Molecolare. Né la Commissione si è data, preventivamente, dei criteri di valutazione delle “esperienze” maturate (di diversa tipologia, attinenza, nazionale, internazionale, ….) ai fini del riparto dei 7 punti, che avrebbe dovuto avvenire in modo totalmente discrezionale (cioè nemmeno con l’utilizzo di criteri preordinati dal bando, per questa voce del tutto assenti).
Risulta che la ricorrente ha svolto (ed è stato documentato sia in procedimento che in giudizio) molte ed importanti esperienze all’estero (Stati Uniti e Inghilterra) in strutture scientifiche particolarmente rinomate, centri internazionali di Oncologia, come emerge dagli attestati prodotti che hanno certificato tempi e modi di espletamento dei significativi percorsi professionali di apprendimento ed approfondimento (svolti in lingua inglese). Con attestazione di svolgimento, anche, di attività chirurgica in prima persona.
Per contro, la controinteressata Grini (come emerge conformemente dai docc. 15 fasc. ricorrente e n. 14b Avvocatura) ha documentato, come esperienza, unicamente lo svolgimento di “tirocinio presso la Sezione di Patologia Sperimentale e Oncologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Sassari, nel periodo di tempo che va dal 24.2 al 24.7 del 2015” (quindi per 5 mesi), Sezione, lo si sottolinea, diretta dalla Presidente della Commissione Prof.ssa [#OMISSIS#].
La dichiarazione della controinteressata Grini è stata, infatti, controfirmata dalla “Responsabile Sezione [#OMISSIS#] Rosa [#OMISSIS#]”, cioè dalla Presidente della Commissione.
Inoltre in tale dichiarazione/autocertificazione si specifica che la dott.ssa Grini ha (solo) di una serie di attività che si sono svolte all’interno del Laboratorio (utilizzo principali macchinari, preparazione soluzioni, metodiche, preparazione terreni di coltura).
Sul punto la ricorrente evidenzia, correttamente, come caratteristica qualificante, la radicale differenziazione fra attività di mera “presa visione”, rispetto ad attività condotte in modo diretto che sono state compiute e documentate in svariati Centri di importanza internazionale, situati all’estero, tutti specifici nel campo dell’Oncologia.
Stona, dunque, nel caso in esame, l’attribuzione di un mero “sì” o “no” per le esperienze maturate (voce d), specie ove al “sì” vengono poi assegnati punteggi diversi (nel caso di specie doppi), senza che sia esplicabile la motivazione di tale differente e rilevante considerazione.
Dai fascicoli depositati in giudizio emerge che la ricorrente ha compiuto molteplici, qualificate e documentate esperienze all’estero, inerenti (come riferisce in ricorso e attesta con relativi certificati), “l’osservazione, studio e attività clinico chirurgica nell’ambito dell’Oncologia”, in particolare presso Centri di studi oncologici degli Stati Uniti e del Regno Unito (cfr. docc. 8, 19, 20, 24), ottenendo, con un “sì”, solo 2 punti.
Per contro la vincitrice Grini ha ottenuto il doppio del punteggio, 4 punti (sulla base dello stesso “sì”). E tale alto punteggio (doppio) è stato ottenuto dalla vincitrice , in base alla documentazione versata in giudizio dall’Avvocatura, e quindi da ritenersi integrale, con la produzione di un (oltretutto firmato dalla stessa Presidente della Commissione) concernente un tirocinio di 5 mesi svolto presso la “Sezione di Patologia Sperimentale e Oncologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale” (Sezione diretta dalla Presidente [#OMISSIS#]) dell’Università degli Studi di Sassari, per il periodo 24.2-24.7 del 2015 .
Quindi oltre al dato formale (mancanza di una espressa motivazione, come prevista ed imposta dal Regolamento di Ateneo, art. 10), nel caso di specie si riscontra anche, nella sostanza, un’ evidente discrasia e assenza di coerenza nel giudizio espresso, in relazione alle esperienze maturate nel quinquennio 2011-2015.
Non si comprende, cioè, in base a quali valutazione un tirocinio (di “presa visione”) espletato presso il locale laboratorio universitario sassarese nel 2015 (per 5 mesi) sia stato ritenuto così rilevante e prevalente rispetto alle plurime e qualificate esperienze maturate, soprattutto all’estero, da parte della ricorrente nell’arco di un quinquennio, dal 2011 al 2015 (cfr. curriculum, certificati/attestati prodotti, come sintetizzati in nota n. 3 del ricorso, pag. 11, ove figurano 8 esperienze in USA e in UK).
La valutazione delle “ESPERIENZE DOCUMENTATE attinenti le tematiche specifiche di ricerca del dottorato”, assumono, dunque, in questo giudizio, [#OMISSIS#] fondamentale.
Tale profilo (quarta voce) è quello che emerge con maggior evidenza, specie in rapporto alla valutazione della vincitrice Grini.
Anche in relazione ad altro criterio (voce b) la valutazione, da parte della Commissione, della seconda voce, “ATTINENZA DELLA TESI DI LAUREA” (per la quale erano in gioco ben 7 punti), si manifesta carente sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Sul punto, parimenti, va richiamato l’art. 10 del regolamento d’Ateneo che impone un “giudizio motivato” e non solo numerico per i titoli.
Se particolarmente acceso ed evidente era il caso precedente (ove l’unica caratterizzazione era stata “sì” o “no” per le esperienze maturate, con l’assegnazione, poi, di diversi punteggi nell’ambito della stessa categoria “sì”, senza ulteriore motivazione) , in questo caso, seconda voce (attinenza tesi), la Commissione non ha fatto altro che assegnare l’indicatore numerico-sintetico, peraltro, già previsto in bando (alta 8p. –media 5p. –bassa 2p.-nessuna 0p.), senza ulteriore valutazione.
L’ “attinenza” viene riscontrata dunque nella (sola) valutazione espressa dalla Commissione in termini di “associazione” al caso concreto del criterio già indicato in bando.
Nel caso di specie risulta, quindi, che la tesi (in Medicina, 110/110 e lode) della ricorrente, che si è incentrata nell’analisi di “Variante cardiaca della malattia di Fabry in una famiglia sarda”, ha ottenuto una valutazione di 2 punti , in quanto ritenuta di attinenza “bassa”.
La vincitrice Grini, che ha discusso una tesi (in Biologia, 103/110) “Analisi quali-quantitativa dell’inibitore urinario della trpsina nel diabete di tipo I, di tipo II e LADA”, ha ottenuto 8 punti, cioè la valutazione massima. Per esattezza nel verbale risulta un giudizio (solo) di attinenza “media”, non coerente con il punteggio massimo attribuito; solo con una successiva rettifica la Commissione ha ritenuto di attribuire prevalenza ed appropriatezza al voto numerico (8) e non a quello sintetico (medio), qualificando l’operazione come mera correzione di mero errore materiale; analogamente provvedeva anche per altra candidata Mocci (ove era stato indicato solo il punteggio di 3 e non anche il giudizio sintetico –in questo caso mera omissione e non contraddittorietà, come per Grini).
[#OMISSIS#], l’altro vincitore, ha ottenuto anch’esso il punteggio massimo di 8, cioè “alta attinenza”, avendo discusso una tesi (in Medicina, 110/110 e lode) in “Interazione tra cellule dell’enteroglia ed il mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nella malattia di Crohn: ipotesi patogenetica”.
Il Collegio, esaminati gli atti e le censure formulate, ritiene che dai verbali, che attestano le operazioni e le valutazioni svolte dalla Sotto-Commissione (a 3 membri) presieduta dalla Prof.ssa [#OMISSIS#], non emergono idonei criteri valutativi delle tre tesi esaminate, in riferimento all’ambito e alla concreta attinenza.
Non emergono i motivi per i quali i lavori siano stati valutati come più o meno attinenti alla tematica del Dottorato.
E tale valutazione ha assunto una [#OMISSIS#] fondamentale (2 contro 8) in graduatoria, “spostando” il punteggio globale di ben 6 punti.
Conclusivamente anche in riferimento all’attinenza, così come per le esperienze maturate, la Commissione ha agito in modo non ricostruibile, in quanto non si percepisce quali valutazioni siano state compiute e per quali motivi tesi e esperienze abbiano inciso e determinato l’esito concorsuale.
E per la valutazione dei titoli il regolamento universitario Dottorati del 2015 richiedeva l’esplicazione di un “giudizio motivato”, quale elemento accompagnatorio il punteggio numerico/sintetico.
***
In riferimento al COLLOQUIO (seconda fase della procedura), ove è stato espresso una “parvenza di giudizio individualizzato”, si sostiene in ricorso che sarebbero state compiute valutazioni erronee sia in riferimento alla posizione della ricorrente, sia in riferimento a quella degli altri soggetti, specie i candidati vincitori.
Le contestazioni si concentrano soprattutto in riferimento al “progetto presentato” e illustrato in sede orale. Inoltre , in ordine alla prova di inglese –separato giudizio descrittivo, ma inglobato nel voto numerico- la ricorrente sostiene (nel secondo motivo) che la valutazione a lei attribuita, di solo “buono” (i due vincitori ottenevano “distinto” per Grini e “ottimo” per [#OMISSIS#]), non sarebbe coerente con le conoscenze, anche linguistiche, necessariamente maturate con le molteplici esperienze effettuate, nel corso di un quadriennio (2011-2015), all’estero (USA e UK).
Nel colloquio (complessivo) Grini otteneva 30/30, Fancello 27 e [#OMISSIS#] 23.
Il giudizio per la ricorrente Fancello è stato:
“la candidata ha presentato un distinto progetto di ricerca e ha mostrato un’ottima conoscenza degli argomenti di base”.
Quello per la vincitrice Grini:
“la candidata ha presentato un progetto di ricerca originale e innovativo per tecniche di base suggerite”.
Quello per l’altro vincitore [#OMISSIS#]:
“il candidato ha presentato un buon progetto di ricerca, di sua ideazione, attinente alle tematiche dell’indirizzo di dottorato”.
In sostanza il colloquio ha avuto principalmente (dal giudizio espresso addirittura esclusivamente) come oggetto la discussione del “progetto di ricerca” che sarebbe stato presentato dai candidati, e che era contemplato espressamente (peraltro come facoltativo) dal Regolamento di Ateneo già citato, del 2015, avente ad oggetto tematiche specificamente attinenti all’ “Oncologia molecolare”, rispetto alle quali i concorrenti avrebbero proposto la ricerca che si accingevano ad eseguire, con individuazione dei relativi obiettivi.
Dagli atti di causa (prodotti dall’Avvocatura) fra le domande presentate da Fancello, Grini e [#OMISSIS#], emerge che solo la ricorrente ha prodotto in allegato alla domanda il “Progetto di ricerca” (in inglese), cfr. all. al doc. 11, 14 e 15 fasc. Avvocatura.
Non risulta che i due vincitori abbiano depositato agli atti i propri “progetti di ricerca”.
Né l’Amministrazione ha chiarito sul punto, nè in sede amministrativa, né in sede processuale, come i due vincitori abbiano “veicolato” ed introdotto nella procedura concorsuale, ciascuno, il proprio progetto di ricerca individuale. Presumibilmente ciò deve essere avvenuto direttamente in sede orale, ove sarebbe stato “illustrato”, evidentemente, un progetto precedentemente “sconosciuto” alla Commissione.
In ogni caso dagli atti non emerge quando il progetto sia stato formalmente presentato e quando la Commissione avrebbe avuto la possibilità di esaminarlo concretamente.
Il Collegio sul punto osserva che i 30 punti riservati alla prova orale sono stati attribuiti esclusivamente in riferimento al contenuto dei Progetti di ricerca che ciascun candidato si proponeva di realizzare.
Ma per i due vincitori questi progetti risultano del tutto “oscuri” nel contenuto e negli obiettivi.
Ci si chiede dunque in quale modo la Commissione abbia potuto conoscere tempestivamente tali progetti.
Solo il progetto della ricorrente risulta prodotto (per iscritto, in inglese), ed apprezzato come “distinto”, in base al giudizio espresso.
In sostanza si “sconosce” del tutto in base a quale Progetto siano stati attribuiti 30 (Grini) e 23 punti ([#OMISSIS#]), che risulterebbero presentati/trattati solo in via verbale in sede di colloquio.
Il terzo (ricorrente, giudice) che deve valutare se vi è stata una omissione/distorsione nella valutazione (anche comparativa) da parte della Commissione, inevitabilmente, deve poter avere a disposizione il contenuto del progetto (con le modalità e caratteristiche formali di presentazione/produzione/illustrazione), posto che questo costituisce, nel caso di specie, l’asse portante del colloquio. Deve, cioè, poter emergere ciò che è stato motivo di assegnazione di un alto o basso punteggio, assolutamente significativo e decisivo per quanto concerne l’individuazione dei soggetti migliori (30 punti in gioco, e nel caso di specie con una rilevante differenziazione di 3 punti fra la vincitrice Grini e la ricorrente Fancello).
Se è vero che l’elaborazione di un Progetto, come contemplato nel Regolamento dell’Ateneo appare come elemento facoltativo, in quanto “la valutazione PUÒ riguardare ANCHE l’elaborazione da parte dei candidati, di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione” (cfr. art. 10 4° comma Regolamento 2015), è anche vero che se tale progetto viene elaborato e trattato questo deve anche essere presentato (come avviene per tutti i titoli) unitamente alla domanda di partecipazione. E’ imprescindibile, cio