TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 27 giugno 2016, n. 554

Concorso per titoli ed esami-Punteggio complessivo prove scritte-Criterio della media

Data Documento: 2016-06-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del calcolo del punteggio nei concorsi per esami o per titoli ed esami, la “norma di sistema”, espressiva del principio di carattere generale regolatore dell’intera materia, è l’art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (ancorché formalmente riferito ai soli concorsi per esami) sicché il “criterio della media” concernente le prove scritte (qualora siano più di una), a cui sommare il punteggio della prova orale e degli eventuali titoli per ottenere la valutazione finale, si applica in entrambe le categorie di concorsi (nel caso di specie, al punteggio dei titoli e della prova orale erano stati sommati, senza precedentemente procedere a una media, quelli delle due prove scritte).

Contenuto sentenza

N. 00554/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Bilotta, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pisano in Cagliari, Via Puccini n. 2; 
contro
Università degli Studi di Sassari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria in via Dante n. 23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sedda e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Trivero, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– del Decreto del Direttore Generale dell’Università rep. 436 – prot. 5364 del 2016 in data 02/03/2016, di approvazione degli atti relativi alla citata selezione pubblica per titoli ed esami, indetta con decreto D.G. n. 3301 del 2 dicembre 2015, per 1 posto di Categoria EP, posizione economica EP1, Area amministra­tiva-gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di anni 1, per le esigenze dell’Area didattica di Ateneo, nella parte in cui colloca in prima posizione nella graduatoria e dichiara vincitore della selezione il dr. [#OMISSIS#] Meloni in luogo della ricorrente;
– dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui dispongono l’attribuzione del punteggio e calcolano il punteggio finale dei candidati ammessi allo svolgimento della prova orale e identificano il vincitore del concorso nella persona del dr. [#OMISSIS#] Meloni in luogo della ricorrente;
– del bando relativo alla procedura concorsuale anzidetta di cui al D.G. n. 3301 del 2 dicembre 2015 se e nella parte in cui all’art. 6 e/o altrove dispone senza possibilità di altra interpretazione che l’esito finale del concorso sia determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove d’esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, anziché dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale;
– del Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari se e nella parte in cui all’art. 10 e/o altrove dispone senza possibilità di altra interpretazione che l’esito finale del concorso sia determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove d’esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli anziché dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Rilevato che la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugna gli atti sopra descritti, con i quali l’Università di Sassari l’ha collocata in seconda posizione nella graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami in epigrafe descritta, avendole attribuito n. 96 punti (di cui 22 per titoli, 24/30 per la prima prova scritta, 25/30 sulla seconda prova scritta, 25/30 per la prova orale) a fronte di punti 98 attribuiti al vincitore dott. [#OMISSIS#] Meloni (di cui 9 per titoli, 30/30 per la prima prova scritta, 29/30 per la seconda prova scritta, 30/30 per la prova orale).
Rilevato che con la prima censura dedotta in ricorso la dott.ssa [#OMISSIS#] sostiene che, in virtù della normativa primaria applicabile alla selezione de qua, invece che sommare entrambi i voti delle prove scritte l’Università avrebbe dovuto calcolarne la media matematica per poi sommare il punteggio unitario così ottenuto ai punteggi relativi ai titoli e alla provale orale, con la conseguenza che la stessa [#OMISSIS#] sarebbe risultata vincitrice, in base al seguente prospetto: – [#OMISSIS#] punteggio totale 71,5, di cui 24,5 quale media dei punteggi per le due prove scritte, 25 per la prova orale e 22 per i titoli; – Meloni punteggio totale 68,5, di cui 29,5 quale media dei punteggi per le due prove scritte, 30 per la prova orale e 9 per i titoli.
Ritenuto che tale doglianza -di carattere sostanziale e come in grado di assorbire gli ulteriori motivi di ricorso- meriti di essere condivisa in base alle seguenti considerazioni:
l’art. 6 dell’avviso di selezione stabiliva che “L’esito finale del concorso è determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove d’esame e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli” (cfr. doc. 2 di parte resistente), così come di identico tenore testuale era l’art. 10, comma 4, del Regolamento per i concorsi dell’Università di Sassari nella parte relativa ai concorsi per titoli ed esami (cfr. doc. 5 di parte resistente);
non dissimile da queste previsioni interne, anche se con esse non perfettamente coincidente, è anche il tenore testuale dell’art. 8, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, certamente applicabile al caso in esame nella parte in cui esprime principi generali e fondanti sulle procedure selettive pubbliche, nel quale -con riferimento ai concorsi per titoli ed esami- si prevede che “La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”; ciò diversamente da quanto stabilito in materia di concorsi per soli esami, in relazione ai quali l’art. 7, comma 3, dello stesso d.p.r. n. 487/1994 statuisce che “Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”;
ciò premesso il Collegio ritiene di dover confermare l’indirizzo già espresso da questo stesso Tribunale con sentenza della Sez. II, 24 aprile 2015, n. 726, ove -conformandosi a un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. le pronunce della Sez. V, n. 2412/2002, n. 8081/2004, n. 1443/2009 e n. 397/2010)- è stato affermato che la “norma di sistema”, espressiva del principio di carattere generale regolatore dell’intera materia, è il sopra citato art. 7 del d.p.r. n. 487/1994 (ancorché formalmente riferito ai soli concorsi per esami) e che, pertanto, il “criterio della media” deve essere applicato tanto ai concorsi per esami quanto ai concorsi per titoli ed esami; ciò in quanto la previsione dettata appositamente da quest’ultima categoria dall’art. 8, comma 4, è priva di quella “struttura sistematica e autosufficiente” che sola ne giustificherebbe l’applicazione autonoma: si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, 7 ottobre 2013, n. 4922, secondo cui “il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo 8, comma 4) per i concorsi per titoli ed esami, non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami: articolo sette terzo comma”;del resto introdurre una differenza di regime tra le due tipologie di concorsi non avrebbe senso, ove si consideri che il concorso per titoli ed esami si distingue da quello per esami esclusivamente “per l’aggiunta” del punteggio sui titoli, restando le prove disciplinate esattamente nello stesso modo; né può ragionevolmente rivenirsi in tale prospettazione ermeneutica un’ingiustificata sopravvalutazione del punteggio per titoli rispetto a quello delle prove d’esame, giacché il peso dei titoli sul punteggio finale incontra, comunque, un limite espresso nell’art. 8, comma 2, del d.p.r. n. 487/94, secondo cui i titoli non possono incidere per più di 1/3 del punteggio totale, per cui tale aspetto è risolto “a monte” dal legislatore; peraltro l’utilizzo del “criterio della media” in relazione a entrambe le tipologie di concorsi viene incontro alla nota esigenza di consentire alla Commissione una “valutazione globale” della capacità professionale dei candidati, così evitare che si attribuisca peso eccessivo a una parte soltanto della preparazione e alle prove scritte nel loro complesso, le quali -ove si utilizzasse “il criterio della sommatoria dei voti”- finirebbero per incidere sul voto finale in misura ingiustificatamente superiore alle prove orali, per le quali è prevista l’attribuzione di un punteggio unitario pur a fronte di domande relative a molteplici materie.
Ritenuto, pertanto, che si debba procedere all’annullamento degli atti della selezione nei termini invocati dalla dott.ssa [#OMISSIS#] e ciò senza che sia neppure necessario il contestuale annullamento -invocato in via subordinata e prudenziale dalla ricorrente- dell’avviso di selezione e del Regolamento dell’Università, che ben possono essere interpretati in armonia con i principi sopra descritti.
Ritenuto che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti della selezione in epigrafe descritta limitatamente alla parte in cui, ai fini del punteggio finale da attribuire ai candidati, sono stati utilizzati i punteggi riportati in entrambe le prove scritte anziché un punteggio unico corrispondente alla media dei voti riportati nelle medesime prove.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)