TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 190

Personale universitario non docente-Concorso pubblico per esperto di laboratorio nel settore chimico - categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati-Commissione giudicatrice-Valutazione titoli

Data Documento: 2014-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Le scelte in merito ai criteri di valutazione delle prove concorsuali, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la loro palese arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che intende concretamente perseguire l’Amministrazione.

Contenuto sentenza

N. 00190/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rubattu, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pala, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, via Garibaldi n. 18; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Sassari, Commissione Giudicatrice, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Angelo Poddie; 
per l’annullamento
– del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami a n. 4 posti di esperto di laboratorio nel settore chimico – categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – selezione riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, bandita con D.D.A. 897 del 16 maggio 2008 in data 3.10.2008, con il quale sono stati valutati i titoli dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione suindicata;
– del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami a n. 4 posti di esperto di laboratorio nel settore chimico categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – selezione riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, bandita con D.D.A. 897 del 16 maggio 2008 in data 3.10.2008 con la quale sono stati dichiarati vincitori della selezione i candidati: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Posadino [#OMISSIS#], Manconi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Poddie [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Angelo;
– della relazione finale con la quale la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami a n. 4 posti di esperto di laboratorio nel settore chimico – categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – selezione riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, bandita con D.D.A. 897 del 16 maggio 2008 in data 3.10.2008 ha approvato la graduatoria di merito del suindicato concorso;
– del verbale integrativo del 29.11.2008 con il quale la Commissione della selezione per titoli ed esami a n. 4 posti di esperto di laboratorio nel settore chimico – categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – selezione riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, bandita con D.D.A. 897 del 16 maggio 2008 in data 3.10.2008, ha provveduto all’aggiornamento dell’attribuzione del punteggio originariamente assegnato al ricorrente;
– del D.D.A. n. 2264 del 23.12.2008 con il quale sono stati approvati gli atti della citata selezione e sono stati dichiarati i vincitori della selezione riservata di cui alla selezione per titoli ed esami di esperto di laboratorio nel settore chimico – categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – selezione riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari, bandita con D.D.A. 897 del 16 maggio 2008, come da comunicazione in data 23 dicembre 2008, prot. n. 38981 pervenuta al ricorrente in data 29.12.2008;
– del provvedimento con il quale i candidati risultati vincitori sono stati “inquadrati” nel ruolo di esperto di laboratorio nel settore chimico – categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso l’università degli Studi di Sassari;
-nonché di tutte le operazioni concorsuali e i provvedimenti presupposti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Sassari e della Commissione Giudicatrice;
visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Angelo Poddie, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Congiatu, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marrosu in Cagliari, via [#OMISSIS#] n. 7;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’avvocato Nieddu in sostituzione dell’avvocato Pala per il ricorrente, l’avvocato dello Stato Tenaglia per l’Amministrazione e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in sostituzione dell’avvocato Congiatu per il controinteressato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università degli Studi di Sassari, con D.D.A. del 16 maggio 2008, n. 897, ha indetto una selezione riservata per titoli ed esami a n. 4 posti di esperto di laboratorio nel settore chimico- categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, alla quale hanno partecipato tredici candidati.
All’esito della selezione la Commissione assegnava al ricorrente un punteggio complessivo pari a 91,17, collocandolo al sesto posto della graduatoria finale quale idoneo non vincitore.
A seguito di istanza avanzata dal ricorrente, la Commissione ha proceduto alla revisione dei titoli e, riscontrato un errore materiale nell’attribuzione del punteggio, ha provveduto alla correzione del medesimo assegnandogli un punteggio pari a 92,07, grazie al quale è stato collocato al quinto posto della graduatoria di merito.
Gli atti della selezione sono stati poi approvati con D.D.A. 2264 del 23.12.2008 e comunicati ai candidati presenti alla prova orale con nota del 23.12.2008.
Ritenendo ingiusti i provvedimenti con cui sono stati valutati i titoli e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge dell’art. 4 del bando di concorso e dell’art. 5 del regolamento per la mobilità orizzontale dell’Università di Sassari;
2) eccesso di potere per disparità di trattamento.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituite le amministrazioni intimate e il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso.
Quest’ultimo, inoltre, ha proposto ricorso incidentale per domandare l’annullamento dei verbali n. 3 e 5 della Commissione giudicatrice, nonché della relazione finale, nella parte in cui gli attribuiscono un punteggio inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato.
In data 20 ottobre 2013 il ricorrente depositava memoria difensiva.
All’udienza pubblica del 20.11.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in sintesi, la omessa valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, di alcuni titoli che, se correttamente presi in considerazione, gli avrebbero consentito di collocarsi al quarto posto nella graduatoria di merito e dunque in posizione utile per essere dichiarato vincitore.
Più nello specifico egli si duole del mancato riconoscimento del punteggio relativo ad alcuni titoli dalla Commissione considerati, come si evince dal verbale n. 3 del 3.10.2008, “non valutabili in quanto non pertinenti od oltre il limite massimo”.
Tale valutazione negativa, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe viziata per violazione del bando di concorso e del regolamento per la mobilità orizzontale dell’Università di Sassari.
Il motivo è infondato.
La Commissione ha provveduto a specificare i criteri di valutazione indicati in linea generale nel bando di concorso e nel regolamento, precisando quali titoli non sarebbero stati presi in considerazione in quanto, evidentemente, non attinenti rispetto alla selezione per cui è causa.
Tale precisazione non solo era funzionale a garantire la trasparenza e celerità del procedimento, ma costituiva altresì garanzia per gli stessi partecipanti giacché essi sono stati messi in grado, prima dell’espletamento delle prove concorsuali, di individuare con chiarezza i criteri in base ai quali la commissione avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli o alla loro esclusione.
La Commissione, all’evidenza, dopo aver accertato i requisiti minimi previsti dal bando, ha valutato le domande dei candidati ammessi, sulla base dei criteri predeterminati in data 3.10.2008, in ossequio alle prescrizioni del bando e del relativo regolamento.
Come si evince dal verbale n. 3 del 3.10.2008, non costituivano oggetto di valutazione “le attività formative non pertinenti con i posti per i quali è bandita la selezione; i titoli specificamente indicati come incontro di aggiornamento, giornata di studio, seminario, partecipazione a convegni o congressi, simposi, presentazione di libri e simili, a meno che il candidato non vi abbia avuto un ruolo attivo (relazioni)”.
Anche il bando, all’art. 4, lett. a) e il regolamento all’art. 5 individuavano quale criterio di massima per la valutazione dei titoli, la pertinenza degli stessi al profilo professionale richiesto.
Non è pertanto ravvisabile, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, discrepanza alcuna tra le prescrizioni generali del bando e quelle elaborate dalla commissione giudicatrice.
Con specifico riferimento al Corso Forsa e alla sua mancata valutazione da parte della Commissione, questione su cui il ricorrente basa buona parte delle proprie argomentazioni, è agevole rilevare l’infondatezza delle stesse.
Alla luce dei puntuali criteri elaborati nonché dell’indicazione della tipologia dei corsi valutabili, portati preventivamente a conoscenza dei candidati, non sono riscontrabili violazioni della lex specialis di cui il ricorrente lamenta l’esistenza, o quelle macroscopiche illogicità che sole possono consentire un sindacato sulla discrezionalità delle valutazioni della Commissione (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II, 1.09.2011, n. 7090; Cons. Stato, sez. III, 13.07.2011, n. 4299).
Più nello specifico va detto che sono del tutto condivisibili le argomentazioni della difesa erariale laddove si richiama il criterio, debitamente elaborato dalla Commissione, secondo cui “ogni singolo corso, ancorché scindibile in più moduli di diverso argomento, deve essere valutato unitariamente sotto il profilo della pertinenza”.
In questo caso i commissari hanno valutato, coerentemente con i criteri, che il Corso Forsa, indipendentemente dalla circostanza che alcuni moduli dello stesso inerivano materie suscettibili di valutazione, non fosse attinente rispetto all’oggetto della selezione.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Non possono essere condivise le considerazioni circa l’opportunità della valutazione di alcuni titoli anziché di altri poiché esse si risolvono nel domandare al Giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle svolte dall’Amministrazione.
Va peraltro osservato che lo stesso ricorrente a pagina 10 del ricorso lamenta che il vizio “emerge dalla comparazione tra i titoli presentati da altri candidati che, pur non presentando il requisito della pertinenza con i posti per i quali è bandita la selezione, sono stati valutati positivamente dalla Commissione”.
A questa doglianza fa seguire l’affermazione secondo cui “è pur vero che il riconoscimento di tali titoli ai suddetti candidati, non pregiudica in alcun modo la posizione del ricorrente, ma evidenzia il non corretto modus operandi della commissione”.
Il ricorrente, pertanto, da un lato muove una censura all’operato della commissione, dall’altro ammette che tale operato non lo ha pregiudicato. E’, per stessa ammissione del ricorrente, evidente la mancanza di prova dell’interesse a vedere esaminata la censura sotto questo profilo.
Il ricorrente lamenta, altresì, l’omessa valutazione di alcune delle pubblicazioni prodotte unitamente alla domanda di partecipazione, di cui dichiara di essere coautore, considerate dalla commissione non valutabili per non essere stati assolti gli oneri di deposito legale a norma del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, della Legge 15.04.2004, n. 106 e del d.P.R. 3.05.2006, n. 252.
Anche sul punto il bando e il regolamento individuano dettagliatamente i criteri di valutazione delle pubblicazioni, richiedendo che esse siano “pertinenti alle mansioni attualmente svolte dal dipendente e regolarmente depositate secondo le leggi vigenti in materia di diritto d’autore”.
Pur dando per scontato che gli adempimenti formali prescritti dalla legge costituiscono un requisito ulteriore di cui l’opera edita deve essere in possesso e che non inerisce strettamente all’individuazione dell’oggetto da valutare, resta che tale requisito era espressamente richiesto dal regolamento ponendosi come requisito di ammissibilità della pubblicazione (documento 13 produzioni dell’Amministrazione) e la Commissione ne ha, correttamente, tenuto conto.
In definitiva, nessuna delle censure contenute nel ricorso è idonea ad individuare un vizio invalidante gli atti impugnati.
Per tali ragioni il ricorso principale deve essere respinto siccome infondato.
Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo lo stesso, trarre dall’eventuale accoglimento di esso alcuna utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con la pronuncia di rigetto del ricorso principale.
La peculiarità della controversia induce a ritenere sussistenti le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
1) rigetta il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)