Nell’interpretare norme (anche di lex specialis) contenenti divieti, occorre osservare i principi di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi; pertanto, il significato ricavabile dalle stesse deve essere strettamente aderente al contenuto testuale e non può essere esteso oltre i casi in esse espressamente contemplati.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 4 febbraio 2013, n. 79
Dottorato di ricerca-Contemporanea iscrizione corsi di studi-Interpretazione regolamento didattico
N. 00079/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] Lepori, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Murru, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 33;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mancosu; [#OMISSIS#] Farci, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cossu, con domicilio eletto presso l‘avv. Umberto Cossu in Cagliari, via [#OMISSIS#] n. 33;
per l’annullamento
– del decreto n.380 del 16.4.2012, emesso dal rettore dell’Università di Cagliari, con il quale ha decretato l’annullamento dell’immatricolazione della ricorrente al XXVII Ciclo di Dottorato in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica- aa.2011/2012;
– del bando di concorso, nella parte in cui impone al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto, di interromperne la frequenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e di [#OMISSIS#] Farci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Murru per la ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione e l’avv. Umberto Cossu per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso avviato alla notifica il 13 giugno 2012 e depositato il successivo 21 giugno, la dr.ssa Lepori impugna il decreto del Rettore dell’Università di Cagliari concernente l’annullamento dell’immatricolazione della ricorrente al dottorato di ricerca in «Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica – A.A. 2011/2012», motivato sul presupposto della contemporanea iscrizione al master in diritto sanitario dell’Università di Roma TRE; impugna, altresì, il bando di concorso per l’ammissione al dottorato, nella parte in cui impone al vincitore di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto, di interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato.
2. A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 142 del R.D. n. 1592 del 1933, dell’art. 19, comma 8, secondo paragrafo, del regolamento didattico di Ateneo, per la mancata concessione della sospensione dell’iscrizione al dottorato, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento.
3. Si è costituita in giudizio l’Università di Cagliari, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato irricevibile, per tardività, nella parte in cui impugna il bando di concorso; e conseguentemente inammissibili le censure contro l’impugnato decreto del Rettore.
Nel merito conclude per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
4. Si è costituito anche il controinteressato dr. [#OMISSIS#] Farci, chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. Con ordinanza collegiale n. 241 del 18 luglio 2012, la Sezione ha accolto la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, disponendo la sospensione del decreto rettorale impugnato.
6. All’udienza del 28 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, in relazione alle eccezioni di [#OMISSIS#] sollevate dalla difesa dell’Università, occorre rilevare come la previsione del bando di concorso (art. 8 – “Immatricolazione ai corsi”), secondo cui «il candidato vincitore dovrà dichiarare (…) di non essere iscritto/a a una scuola di specializzazione e, qualora iscritto/a (…) di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato» diventi lesiva per la situazione giuridica della ricorrente solo nell’interpretazione data dall’amministrazione universitaria, che ha costituito la base giuridica per l’adozione del decreto di annullamento impugnato.
Ne deriva come conseguenza, in applicazione dei principi ormai pacifici in ordine alla impugnabilità delle clausole escludenti contenute nei bandi (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 1 del 2003), che la ricorrente non era tenuta a impugnare immediatamente il bando, data la inidoneità della disposizione sopra richiamata a ledere l’interesse della ricorrente.
8. Come anticipato, con il primo motivo del ricorso in esame è dedotta la violazione dell’art. 142 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore», la cui,). Disposizione che, al secondo comma, prevede il divieto di « (…) iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola».
8.1. Appare evidente come sia l’art. 8 del bando, nella parte sopra richiamata, sia l’art. 19, comma 8, del regolamento didattico di Ateneo (secondo cui «Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio in università italiane»), debbano essere ricondotti alla previsione dell’art. 142.
Il problema, quindi, è stabilire l’ambito di applicazione del divieto di contemporanea iscrizione a una scuola di specializzazione.
8.2. In linea di fatto, occorre rilevare come sia incontestata tra le parti la circostanza che l’iscrizione della dr.ssa Lepori al Master di II livello in “Diritto sanitario e farmaceutico”, presso l’Università di Roma (Roma TRE) riguardava l’anno accademico 2010/2011; mentre il dottorato di ricerca per il quale la ricorrente ha chiesto l’immatricolazione è stato istituito con decorrenza dall’anno accademico 2011/2012.
Non si può, quindi, sostenere che nella fattispecie concreta sussista l’elemento della «contemporanea iscrizione» a corsi di studio di università italiane.
8.3. Né può essere condivisa l’interpretazione che sembra patrocinata dalla difesa dell’Università, di carattere sostanzialista, nel senso che il divieto in questione debba essere inteso come riferito a tutte le ipotesi in cui si sia in presenza di una carriera accademica non conclusa; e ciò sul presupposto che il Master si sia effettivamente concluso solo il 24 maggio 2012, data della discussione dell’elaborato finale.
Considerato, infatti, che si tratta dell’interpretazione di disposizioni (anche di lex specialis) contenenti divieti, secondo i principi di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi il significato ricavabile dalle stesse deve essere strettamente aderente al contenuto testuale e non può essere esteso oltre i casi in esse espressamente contemplati.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei termini sopra esposti, con il conseguente assorbimento delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.
10. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza nei confronti dell’amministrazione resistente, nei termini indicati in dispositivo; possono essere compensate nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n.380 del 16.4.2012, del Rettore dell’Università di Cagliari.
Condanna l’Università di Cagliari al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila), oltre la rifusione del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Ravalli, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)