In presenza di una graduatoria concorsuale valida ed efficace, la p.a. gode di ampia discrezionalità sull’an della copertura di posti vacanti ulteriori a quelli banditi con il concorso, mentre deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, tenendo nel massimo rilievo il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in precedenti concorsi, che costituisce la modalità ordinaria di provvista del personale e recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto, o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 6 novembre 2014, n. 893
Personale universitario non docente- Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa-Scorrimento graduatoria
N. 00893/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2014, proposto da:
Boi Cristiano, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Basciu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica e Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;
per l’annullamento
– del provvedimento n. 47 del 21.2.2014, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle direzioni centrali dell’ateneo, di cui n. 1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. B – Area Amministrativa, avviso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 4 marzo 2014;
– del provvedimento n. 48 del 21.2.2014, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per l’attività di supporto alla didattica e alla valutazione della qualità, di cui n. 1 riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del D.lgs 66/2010 e n. 1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. B – Area Amministrativa, avviso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 4 marzo 2014;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori , connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Il ricorrente nel 2006 partecipava a due concorsi pubblici indetti con D.D. n. 55 e n. 56 del 12 ottobre 2006, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, risultando collocato tra gli idonei nelle relative graduatorie.
Essendo stati successivamente indetti, con le delibere indicate in epigrafe, due nuovi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, il ricorrente, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto invece procedere con lo scorrimento delle predette graduatorie del 2006 per la copertura dei posti in questione, ritenendo pertanto i provvedimenti impugnati illegittimi e pregiudizievoli dei propri interessi, ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento del provvedimento n. 47 del 21.2.2014, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle direzioni centrali dell’ateneo, di cui n. 1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. B – Area Amministrativa, avviso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 4 marzo 2014; del provvedimento n. 48 del 21.2.2014, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per l’attività di supporto alla didattica e alla valutazione della qualità, di cui n. 1 riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del D.lgs 66/2010 e n. 1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. B – Area Amministrativa, avviso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 4 marzo 2014; di tutti gli atti presupposti, preparatori , connessi e consequenziali.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 8 ottobre 2014, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento n. 47 del 21.2.2014, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle direzioni centrali dell’ateneo, di cui n. 1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. B – Area Amministrativa, avviso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 4 marzo 2014; del provvedimento n. 48 del 21.2.2014, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, con cui è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per l’attività di supporto alla didattica e alla valutazione della qualità, di cui n. 1 riservato prioritariamente alle categorie di cui agli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del D.lgs 66/2010 e n. 1 riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. B – Area Amministrativa, avviso pubblicato sulla G.U. n. 18 del 4 marzo 2014; di tutti gli atti presupposti, preparatori , connessi e consequenziali.
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalle amministrazioni resistenti, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
Devono trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 14 del 28 luglio 2011.
Il Consiglio di Stato, con tale pronuncia ha affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue:
«a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l’idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione).
Ne consegue che «sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione).
Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione …..omississ….”.
Il Consiglio di Stato evidenzia altresì alcune ipotesi, in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione.
In particolare, secondo la Plenaria, tra le altre ipotesi, «può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione).
Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione).
Tutto ciò premesso deve ritenersi, alla luce dei criteri sopra evidenziati, che l’amministrazione non fosse tenuta a dotare di una particolare motivazione la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali pubbliche anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, dovendosi ritenere sussistente, nel caso di specie, una situazione analoga a delineata al punto 54 della motivazione della citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 ove viene fatto espresso riferimento alla «intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» quale circostanza che giustifica ex se la scelta dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento delle graduatorie e di bandire un nuovo concorso «con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione».
Nel caso di specie, da un semplice confronto tra i bandi impugnati ed i bandi del 2006, relativi ai concorsi cui ha partecipato il ricorrente, emergono chiaramente le differenze relative alle prove di esame.
Il bando n. 56 del 12 ottobre 2006 pone l’accento principalmente sugli aspetti contabili propri dell’attività nelle segreterie del dipartimento o negli altri servizi contabili di Ateneo, richiedendo la conoscenza di nozioni di contabilità di Stato, di diritto tributario, nonché le ulteriori conoscenze indicate nel bando medesimo.
Il bando n. 55 del 12 ottobre 2006, relativamente alla prova scritta, stabilisce che la medesima verterà sulla riforma del sistema universitario con espresso riferimento al D.M. n. 509 del 1999 e D.M. n. 270 del 2004, e che, pertanto, non possono tenere conto, per ovvie ragioni temporali, della intervenuta successiva riforma dell’organizzazione delle università di cui alla legge 240 del 2010, la cui conoscenza è invece espressamente richiesta nell’impugnato bando n. 48 del 21 febbraio 2014.
I nuovi bandi oggi impugnati richiedono invece la conoscenza di specifiche materie, quali:
relativamente al bando n. 47, elementi di legislazione universitaria; elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del rapporto di lavoro e allo reclutamento nelle università; ordinamento dei corsi di studi universitari, con particolare riferimento alla formazione post lauream; elementi di statistica e contabilità economico-patrimoniale; statuto dell’università di Cagliari;
relativamente al bando n. 48, elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo; la riforma degli studi universitari con particolare riferimento ai D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004; la riforma dell’organizzazione delle università di cui alla legge 240 del 2010; regolamento didattico d’Ateneo vigente; statuto dell’università di Cagliari; elementi di statistica; normativa relativa a valutazione, autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio; elementi sui principi, i metodi e i sistemi di valutazione della qualità.
Ciò stante, deve ritenersi la sufficienza e legittimità delle motivazioni in proposito espresse nelle premesse dei nuovi bandi di concorso n. 47 e n. 48 del 21 febbraio 2014, secondo cui “le graduatoria attualmente vigenti per personale di Car. C – Area Amministrativa sono relative a profili professionali differenti da quello di cui al presente bando, sia per quanto attiene all’ambito di attività alle quali i vincitori saranno destinati che per quanto riguarda le competenze richieste e gli argomenti e materia oggetto delle prove e che pertanto si rende necessario procedere all’indizione di un nuovo concorso”.
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l’infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della vicenda, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)