TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 8 giugno 2017, n. 389

Procedura concorsuale posto ricercatore-accesso ai documenti

Data Documento: 2017-06-08
Area: Giurisprudenza
Massima

La legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.

La nozione di “interesse giuridicamente rilevante” è quindi più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo. Essa consente la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

L’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 266; Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).

Contenuto sentenza

N. 00389/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dessy, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Urru, con domicilio eletto presso il suo studio in 44, via Farina; 
contro
Università degli Studi Cagliari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante, 23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Figus non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento notificato in data 20 gennaio 2017 recante il diniego dell’accesso agli atti amministrativi richiesti con nota del 27 dicembre 2016;
– nonché di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, antecedente, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, medico chirurgo specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva di avere conseguito, in data 10 dicembre 2013, l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia pediatrica urologia – Bando 2012 – DD n. 222/2012.
Avendo ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale all’insegnamento afferma di avere interesse a concorrere per un posto da professore per la cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttiva.
Siccome presso l’Università di Cagliari la cattedra era vacante il ricorrente attendeva l’indizione del concorso.
Nel settembre del 2016 è venuto invece a conoscenza del fatto che l’Università, per ricoprire la cattedra vacante, intendeva effettuare la chiamata diretta ai sensi della L. 230/05 e che era stata proposta la candidatura del prof. [#OMISSIS#] Figus, incardinato presso la Norwich Medical School, in Inghilterra.
Il ricorrente ha inviato una diffida all’amministrazione invitandola, prima di concedere il parere favorevole alla chiamata diretta del prof Figus, ad applicare con rigore i criteri dettati dalla legge.
L’Amministrazione non ha dato alcun riscontro alla stessa e, nel mese di dicembre 2016, il Prof. Figus, sempre secondo l’esposizione del ricorrente, ha firmato la presa di servizio presso l’Università.
Il dott. Dessy in data 27 dicembre 2016 ha quindi inoltrato una richiesta di accesso agli atti.
In data 20 dicembre 2016 l’amministrazione ha notificato il diniego motivandolo con la circostanza che il richiedente non avesse dimostrato un interesse meritevole di tutela non essendo coinvolto nel procedimento per il quale si era esercitato il diritto di accesso.
Avvero il diniego il ricorrente è insorto deducendo i seguenti motivi in diritto:
1) violazione di legge – artt. 22, 24 comma 7, L. 241 del 1990 – art. 24 Costituzione;
2) eccesso di potere – insufficienza ed illogicità della motivazione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente domanda di:
1) annullamento del provvedimento di diniego notificato in data 20 gennaio 2017;
2) accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso del 27 dicembre 2016;
3) condanna dell’Università degli studi di Cagliari all’immediata ostensione dei documenti richiesti entro un termine non superiore a 10 giorni o al diverso termine che il collegio vorrà stabilire e, comunque, non superiore a 30 giorni.
Si è costituita l’amministrazione intimata contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 19 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre rammentare che deve ritenersi sufficiente, ai fini dell’accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Non occorre che sia instaurato, o in via di instaurazione, un giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l’ordinamento accorda alla posizione base, ossia al bene della vita dal quale scaturisce l’interesse ostensivo. Insomma, la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
La nozione di “interesse giuridicamente rilevante” è quindi più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo. Essa consente la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
L’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (T.a.r. Sicilia, Catania, sez. IV, 06 febbraio 2017, n. 266, Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).
Nel caso che qui occupa il Collegio, in applicazione dei principi sopra esposti, non vi è alcun motivo per negare l’accesso ai documenti al dott. Dessy. La sua richiesta non consiste in un controllo generalizzato dell’operato della p.a.. Egli ha sicuramente un interesse qualificato all’accesso che l’amministrazione ha l’obbligo di soddisfare.
Il ricorso deve in definitiva essere accolto siccome fondato.
Consegue l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare senza indugio copia di quanto richiesto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) annulla il diniego di cui alla nota prot. 4981 VII/1 GF;
2) ordina di esibire e consegnare al ricorrente copia dei documenti di cui all’istanza di acceso nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/06/2017