L’articolo 18 della legge n. 240 del 2010 dispone che, ai procedimenti per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, di cui all’articolo 24, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 9 aprile 2014, n. 271
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Incompatibilità
N. 00271/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Giuffre’, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Andreozzi e [#OMISSIS#] Andreozzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via [#OMISSIS#] n. 4;
contro
l’Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Castellaccio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Pinna e Umberto Congiatu, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Pinna in Cagliari, via San [#OMISSIS#] n. 65;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] Tupiano, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Andreozzi, [#OMISSIS#] Andreozzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via [#OMISSIS#] n. 4;
Sofia Venturoli, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Andreozzi, [#OMISSIS#] Andreozzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via [#OMISSIS#] N.4;
per l’annullamento
– del decreto n. 1289 prot. 122985 del 17.5.2013, del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari;
– dei verbali n. 2 del 29.10.2012, n. 3 del 18.4.2013 e n. 4 del 14.5.2013;
– dell’art. 19, c. 2 del decreto n. 1444 prot. 15358 del 23.5.2012;
– degli artt. n. 6, c. 4 e n. 16 del regolamento di Ateneo;
– di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari e di [#OMISSIS#] Castellaccio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Andreozzi per la ricorrente, l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Caput per l’Università di Sassari e l’avv. [#OMISSIS#] Pinna per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dr.ssa [#OMISSIS#] Giuffrè ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di “Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione” dell’Università degli Studi di Sassari, per il macrosettore 11/A, settore concorsuale 11/A5 (Scienze Demoetnoantropologiche), indetto con decreto del Rettore del 23 maggio 2012, n. 1444.
Nella seduta della Commissione giudicatrice del 9 ottobre 2012 sono stati individuati i criteri di valutazione, in particolare prevedendo lo svolgimento anche di una prova orale per accertare la conoscenza di una lingua straniera. Conclusa la valutazione preliminare, nella seduta del 29 ottobre 2012 la Commissione indicava i candidati ammessi al colloquio volto a valutare la produzione scientifica e i titoli presentati. All’esito di tale valutazione finale, la commissione – nella seduta del 14 maggio 2013 – formulava la graduatoria di merito, attribuendo alla dr.ssa [#OMISSIS#] Castellaccio 72 punti e alla dr.ssa [#OMISSIS#] Giuffrè (odierna ricorrente) 71 punti.
Con il decreto del Rettore, n. 1289 del 17 maggio 2013, è stata approvata la predetta graduatoria ed è stata individuata la controinteressata dr.ssa [#OMISSIS#] Castellaccio come unica idonea per il posto messo a concorso.
2. Con il ricorso in esame, avviato alla notifica 16 luglio 2013 e depositato il successivo 5 agosto, la dr.ssa Giuffrè impugna il decreto di approvazione della graduatoria, oltre agli ulteriori provvedimenti meglio descritti in epigrafe, deducendo articolate censure.
3. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Sassari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Si è costituita anche la controinteressata, concludendo per il rigetto del ricorso, in ragione della sua infondatezza.
5. Con atto avviato alla notifica il 10 ottobre 2013 e depositato il successivo 22 ottobre, si sono costituite, quali intervenienti ad adiuvandum, le dott.sse [#OMISSIS#] Trupiano e Sofia Venturoli, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’ammissione alla procedura selettiva in esame della dr.ssa Castellaccio, per la violazione dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n° 240 del 2010, nella parte in cui dispongono che ai procedimenti per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 della medesima legge, «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo».
A questo proposito, la ricorrente sostiene che il padre della dr.ssa Castellaccio (prof. Angelo [#OMISSIS#] Castellaccio) è professore ordinario di Storia Medievale; ed è stato vicepreside presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, fino al 30 giugno 2012, ossia nel periodo in cui è stato pubblicato il bando. Inoltre, la proposta di avviare la procedura di chiamata per i 4 ricercatori, tra cui quello per cui è controversia, è stata effettuata dalla Facoltà di Lettere con delibera del Consiglio di Facoltà del 16 aprile 2012, quando il padre della controinteressata era vicepreside.
Ne deriva come conseguenza, ad avviso della ricorrente, l’illegittimità dell’art. 19 del bando di concorso e dell’art. 16 del regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nella parte in cui stabiliscono che l’incompatibilità rileverebbe solo per la stipulazione dei contratti e non anche per la partecipazione alla procedura.
7.1. La controinteressata, replicando sul punto, fa rilevare che il prof. Angelo Castellaccio – dopo che l’Università ha istituito i Dipartimenti con decreti del Rettore del 27 dicembre 2011 – afferiva al “Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali”, distinto dal Dipartimento di “Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione” per il quale è stata prevista l’assunzione del ricercatore di cui trattasi. Anche la proposta di chiamata era distinta secondo i Dipartimenti (3 ricercatori richiesti dal Dipartimenti di Storia; 1 dal Dipartimento di Scienze Umanistiche). Non sussisteva quindi la situazione di incompatibilità dedotta dalla ricorrente.
7.2. Il motivo è fondato.
7.3. Dall’esame del contenuto delle disposizioni di cui all’art. 18 cit., deve osservarsi che la situazione di incompatibilità, ivi descritta, vale indubbiamente quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale. Appare evidente, infatti, come – nella valutazione normativa – si tratti di un evento che mette in pericolo sia l’imparzialità delle valutazioni riservate alla Commissione esaminatrice, sia – ancor prima – l’imparzialità dell’azione degli altri organi che intervengono in altre fasi del procedimento (come in quella dell’approvazione della proposta di chiamata o della indicazione degli standard qualitativi ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010). Un dubbio si può prospettare per l’ipotesi in cui il candidato abbia partecipato alla selezione in assenza di condizioni di incompatibilità; e questa, invece, sopravvenga al momento della stipula del contratto. Ma nel senso che l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), produca i suoi effetti anche in questa ultima ipotesi, depone la lettera c) del medesimo art. 18, secondo cui la norma «di cui alla lettera b), ultimo periodo» si applica anche «al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo». Dalla lettura congiunta delle due disposizioni in esame (ossia le lettere b) e c) dell’art. 18 cit.), appare del tutto evidente, dunque, come la descritta situazione di incompatibilità assuma rilevanza giuridica sia nella fase della partecipazione alle procedure di chiamata, sia ai fini della conseguente stipula del contratto da parte del candidato nominato vincitore del concorso.
Da quanto appena rilevato, discende che la disposizione di cui all’art. 16 del regolamento di Ateneo, di cui la ricorrente chiede l’annullamento, deve essere correttamente interpretata in senso conforme all’art. 18 cit. della legge n. 240 del 2010; e dunque va intesa nel senso che la incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 18 cit., preclude (non solo la stipulazione del contratto ma) anche la partecipazione alla procedura selettiva presupposta. Non ricorrono, pertanto, gli estremi per l’annullamento di detta disposizione regolamentare.
Ciò posto, deve verificarsi in linea di fatto se il rapporto di parentela (pacificamente) esistente tra il prof. Angelo Castellaccio e la dr.ssa [#OMISSIS#] Castellaccio abbia dato luogo alla situazione di incompatibilità denunciata dalla ricorrente.
Dagli atti versati in giudizio, risulta che la proposta di avvio della procedura di cui trattasi è stata approvata con deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, di cui al verbale n. del 16 aprile 2012. All’epoca, com’è pacifico tra le parti, il prof. Angelo Castellaccio era Vice Preside della Facoltà; e rimase in tale ruolo fino al 30 giugno 2012. Occorre, altresì, rilevare che il bando di concorso è stato pubblicato nella G.U. del 5 giugno 2012, con termine di scadenza delle domande di partecipazione fissato al 5 luglio successivo.
Pertanto, sia al tempo dell’approvazione della deliberazione, sia al tempo della pubblicazione del bando di concorso e della presentazione delle domande di partecipazione, sussisteva la situazione di incompatibilità della dr.ssa [#OMISSIS#] Castellaccio, nei termini dedotti dalla ricorrente. Con la conseguenza che la domanda di partecipazione della stessa alla procedura selettiva doveva essere esclusa, in applicazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010.
8. L’accertata illegittimità dell’ammissione alla procedura in esame della dr.ssa Castellaccio, comporta l’annullamento, per invalidità derivata, del decreto n. 1289 del 17 maggio 2013, con il quale il Rettore dell’Università di Sassari ha approvato gli atti del concorso, dichiarato la dr.ssa Castellaccio idonea per la copertura del posto e approvato la graduatoria di merito. Con il conseguente obbligo per l’amministrazione universitaria, in sede di rinnovo del procedimento di cui trattasi, di adottare un nuovo provvedimento di nomina del vincitore del concorso e di approvazione della graduatoria.
9. Considerato che l’accoglimento della censura esaminata appare, pertanto, pienamente satisfattivo per la ricorrente, possono ritenersi assorbiti il secondo e terzo motivo del ricorso in esame, con i quali vengono sollevano profili attinenti alla fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della controinteressata, nonché il mancato svolgimento della prova concernente l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, il cui esame appare superfluo.
10. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. 1289 del 17 maggio 2013, del Rettore dell’Università di Sassari.
Condanna l’Università di Sassari e la dr.ssa Castellaccio, controinteressata, al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte.
Spese compensate nei confronti delle intervenienti ad adiuvandum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)