Il sopravvenire del provvedimento negativo espresso adottato dall’Amministrazione intimata e comunicato agli interessati, per un verso, fa’ venir meno la denunciata inerzia della PA e, per un altro, ha effetti immediati sul processo, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 giugno 2018, n. 1250
Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista-Accesso ai corsi a numero chiuso-Riconversione creditizia
N. 01250/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Salvatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Ferrau’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] Coviello, 25;
contro
Università degli Studi di Catania non costituito in giudizio;
Universita’ degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per la declaratoria dell’illegittimità previa misura cautelare del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Catania sulle istanze di iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia, previa valutazione e riconversione creditizia dei diplomi triennali di Massaggiatore – Massofisioterapista, presentate dai ricorrenti in data 22 dicembre 2017 e sulle successive integrazioni documentali del 2 febbraio 2018;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere in ordine alle medesime istanze, mediante l’adozione di un provvedimento espresso di riconversione creditizia dei titoli presentati dai ricorrenti (nella misura ritenuta spettante dall’Università) e della conseguente iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Catania, con esonero dal test di ingresso, per l’anno accademico 2017/2018;
e per la condanna ex art. 2 bis L. 241/90 e 30 c.p.a. dell’Amministrazione resistente alla corresponsione dell’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117, secondo comma, c.p.a., il quale impone di definire il giudizio in materia di silenzio con sentenza in forma semplificata
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Massaggiatore Massofisioterapista.
Tale titolo veniva conseguito, in varie date, presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione Umbria, a seguito della frequentazione del “Corso Triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista”, istituito ai sensi del D.P.R. n. 1406/1978, della Legge n. 403/1971 e del D.M. n. 105/1997.
Con separate istanze del 22 dicembre 2017, prott. 158666 – 158668 – 158669 e 158672 del 27 dicembre 2017, i ricorrenti chiedevano all’Università degli Studi di Catania la riconversione creditizia, nella misura ritenuta spettante, dei diplomi triennali conseguiti, ai fini dell’iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia, con dispensa dal Test di ammissione. Ciò, in virtù della ritenuta equipollenza normativa tra il titolo di Massaggiatore Massofisioterapista ed il diploma di laurea universitario.
Con un’unica nota dell’11 gennaio 2018, l’Università, al fine di poter valutare le superiori istanze, chiedeva un’integrazione documentale (l’elenco degli esami sostenuti, completo di date e voti riportati ed il certificato del diploma corredato di timbro e firma del responsabile). A tale incombenza i ricorrenti provvedevano con PEC del 2 febbraio 2018.
Non avendo l’Università adottato alcun provvedimento espresso in ordine alle istanze presentate, nonostante un sollecito a provvedere del 2 marzo 2018, con ricorso notificato il 03/04/2018 e depositato presso gli uffici di segreteria il successivo 04/04/2018, i Signori [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] agivano contro la protratta inerzia dell’Università degli Studi di Catania a norma dell’art. 117 c.p.a.
Con il decreto presidenziale n. 232/2018, reso in data 11.04.2018, veniva accolta la domanda dei ricorrenti di misure cautelati monocratiche ex art. 56 cpa, “nei limiti del riconoscimento della frequenza delle lezioni seguite, cui gli stessi dovranno essere ufficialmente ammessi, sino alla definizione della fase cautelare collegiale”.
Tuttavia, nella seduta del 13 aprile 2018, il Consiglio del Corso di Studi, ritenendo che “il diploma di massofisioterapista non è un requisito idoneo per l’acquisizione di competenze utili per accedere ad un corso di studi a numero programmato”, rigettava le istanze di immatricolazione e di riconversione creditizia presentate dai ricorrenti.
Con la nota prot. n. 53442/IV/1 del 18 aprile 2018, comunicata ai ricorrenti in pari data, l’Università degli Studi di Catania, ha trasmesso il verbale n. 41 del Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia del 13 aprile 2018.
Contro la detta nota gli odierni ricorrenti sono dunque insorti con un nuovo ricorso (RG n. 638/2018) volto a contestarne la legittimità.
Con memoria del 04.05.2018, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituiva in giudizio per difendere le ragioni dell’amministrazione intimata, senza controdedurre.
In data 10 maggio 2018, il ricorso in epigrafe giungeva all’esame del Collegio in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare con esso incidentalmente proposta.
Ritiene il Collegio che il sopravvenire del provvedimento negativo espresso adottato dall’Amministrazione intimata e comunicato agli interessati con la nota prot. n. 53442/IV/1 del 18 aprile 2018, per un verso, faccia venir meno la denunciata inerzia della PA e, per un altro, abbia effetti immediati sul processo, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in esame.
Le spese processuali possono essere compensate, fatta eccezione per il contributo unificato che, tenuto conto del tardivo adempimento, ove versato, va rimborsato dall’Amministrazione resistente alle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 11/06/2018