TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 luglio 2017, n. 1733

Procedura concorsuale professore Associato-Equiparazione titoli esteri

Data Documento: 2017-07-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Rigetto del ricorso, atteso che il Ministero ha legittimamente ritenuto inammissibile la proposta di chiamata diretta del ricorrente per la copertura del posto di professore di seconda fascia, poichè nella tabella di equiparazione allegata al d.m. 2 maggio 2011, n. 36, la posizione di ricercartore corrisponda a quella di Wissen Assistant (letteralmente, “assistente”) ovvero a quel ruolo che ragionevolmente sembra essere il più vicino, tra quelli previsti, all’incarico da costui ricoperto di Wissenschaftlicher Mitarbeiter (collaboratore scientifico), ivi nello specifico non contemplato.

Contenuto sentenza

N. 01733/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Stavru, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
– della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. 15225 del 15 dicembre 2015, avente ad oggetto “Dott. [#OMISSIS#] STAVRU – Proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore associato, Legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 9, e successive modificazioni e integrazioni”;
– del parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) reso nell’Adunanza del 2 dicembre 2015;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il prof. Stavru impugna la nota in epigrafe, con cui il Ministero resistente – sul presupposto che la posizione accademica da lui rivestita in [#OMISSIS#] di Wissenschaftlicher Mitarbeiter(letteralmente “collaboratore scientifico”) non sarebbe equipollente a quella di professore di seconda fascia bensì a quella di ricercatore a tempo indeterminato di tipo b), come da relativo parere negativo espresso dal Consiglio Universitario Nazionale (atto anch’esso impugnato) – ha ritenuto inammissibile la proposta formulata, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della l. n. 230/2003, dall’Università degli Studi di Messina di chiamata diretta del ricorrente per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel S.C. M-FIL/07 – Storia della Filosofia Antica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’ateneo medesimo.
In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tali atti, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Incompetenza e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, della l. n. 230/2005, atteso che, ai sensi di tale norma, il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) e posto a fondamento dell’impugnata nota sarebbe dovuto essere espresso dalla “commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16, comma 3, lett. f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni”;
2. Falsa applicazione della tabella allegata al d.m. n. 236/2011 di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane ed estere – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla mancata considerazione, in sede di equiparazione della posizione ricoperta all’estero dal ricorrente al ruolo di mero ricercatore a tempo indeterminato di tipo b), delle mansioni concretamente svolte e dell’anzianità formalmente riconosciutagli in tale ruolo.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché l’Università degli Studi di Messina evidenziando la legittimità del loro operato.
La Sezione con ordinanza n. 574/2016respingeva la domanda di sospensione cautelare, “Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, non risultano sufficienti profili di fumus [#OMISSIS#] juris di immediata percezione, non avendo parte ricorrente dato prova evidente dell’asserita equipollenza, secondo il sistema universitario italiano, tra la posizione da costui occupata in [#OMISSIS#] e quella di professore associato; Ritenuto, altresì, che, allo stato nemmeno sussiste il lamentato danno grave e irreparabile, anche in ragione dell’essere, tra l’altro, ormai spirato il termine del 22 settembre 2015 per la presentazione da parte dell’Ateneo della domanda volta ad ottenere le somme stanziate per l’attuazione dell’art. 1, comma 9, della l. n. 230/2005”.
Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato, considerato che:
– il Ministero resistente ha legittimamente adottato l’impugnata nota, sentito il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), competente ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 maggio 2011, n. 236 ad esprimersi ogni qual volta le corrispondenze tra le posizioni accademiche italiane ed estere riportate nella tabella allegata al d.m. medesimo “risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici”;
– l’impugnato giudizio del Ministero di inammissibilità della proposta di chiamata diretta, espresso sulla base del parere non favorevole del C.U.N., fondandosi, nel caso di specie, su una valutazione di equipollenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, basata non su regole scientifiche esatte ed inopinabili ma su valutazioni tecniche non ripercorribili in base a dati univoci, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale, sindacabile in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure sintomatiche della macroscopica arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza dell’atto, dell’evidente difetto o contraddittorietà della motivazione, ovvero del travisamento dei fatti.
Orbene si è dell’avviso che nessuna di tali ipotesi di evidente illegittimità sia nel caso di specie riscontrabile, non rinvenendosi in atti alcun indice sintomatico del non corretto esercizio del potere sotto gli anzidetti profili, bensì osservandosi come nella citata tabella di equiparazione allegata al d.m. n. 236/2011 la posizione di professore, pretesa dal ricorrente, sia equiparata soltanto a quella di Professore e la posizione di ricercatore universitario, riconosciuta dall’amministrazione al prof. Stavru, corrisponda a quella di Wissen Assistant(letteralmente, “assistente”) ovvero a quel ruolo che ragionevolmente sembra essere il più vicino, tra quelli previsti, all’incarico da costui ricoperto di Wissenschaftlicher Mitarbeiter (collaboratore scientifico), ivi nello specifico non contemplato.
In conclusione, alla luce di quanto fin qui considerato, il ricorso deve essere rigettato, ritenendo il Collegio che il Ministero resistente abbia legittimamente ritenuto inammissibile la proposta di chiamata diretta del ricorrente per la copertura del posto di professore di seconda fascia per cui è causa.
Sussistono comunque giusti motivi, valutata le peculiarità della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 11/07/2017