TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 12 ottobre 2017, n. 2397

Procedura concorsuale professore Prima fascia-Valutazione comparativa

Data Documento: 2017-10-12
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisprudenza ha chiarito come “la valutazione comparativa … consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati, né dall’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 si ricava che essa debba in ogni caso esternare, con una apposita motivazione, le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria, potendosi la valutazione comparativa richiesta riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi significativamente differenziati già espressi sui singoli candidati”, con la conseguenza che “in definitiva ciò che importa è che tra le varie fasi del concorso via sia un rapporto di coerente sviluppo, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo” (in tal senso, ex multis, TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 20 novembre 2015, n. 1623).

Contenuto sentenza

N. 02397/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02328/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2006, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barbuscia, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Ilacqua, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Calbo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Toscano in Catania, via della Scogliera, n. 1; 
Giovanni de’ Manzoni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Aragona e [#OMISSIS#] De’ Manzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Magnano Di San [#OMISSIS#] in Catania, via G. Leopardi, n. 103; 
per l’annullamento
– del decreto rettoriale del 16 maggio 2006 di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico – disciplinare MED/18 – Chirurgia generale, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (indetta giusto decreto rettoriale n. 98 del 5 maggio 2005) e sono stati dichiarati gli idonei;
– dei verbali n. 1, 2 e 3 rispettivamente del 23 dicembre 2005, del 23 febbraio 2006 e del 24 febbraio 2016;
– della relazione finale del 25 febbraio 2006 di approvazione della relativa graduatoria (mai comunicata);
– dei successivi e non conosciuti (ove esistenti) atti di approvazione definitiva della graduatoria e di nomina degli idonei;
– ove occorra, del bando di concorso e di ogni altro atto, successivo, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Calbo e di Giovanni De Manzoni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna gli atti dell’Università degli Studi di Messina relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e, segnatamente, il decreto rettoriale di dichiarazione dei candidati idonei ([#OMISSIS#] Calbo e Giovanni de’ Manzoni) e di quelli non idonei (tra cui la ricorrente), assumendone l’illegittimità perché in tesi manifestamente incoerenti o irragionevoli sotto una serie di profili sostanziali.
In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tali atti, rappresentando a tal fine come:
– la valutazione svolta dalla commissione esaminatrice non sarebbe rispettosa dei criteri di valutazione da essa predeterminati nel verbale n. 1 del 23 dicembre 2005 e nemmeno supportata da idonei giudizi individuali e collegiali, come reso evidente dall’utilizzo per entrambi i candidati idonei di una stessa formula lessicale ed un identico giudizio;
– sarebbe, quindi, mancata una reale valutazione comparativa della capacità didattica, scientifica e organizzativa dei candidati, atteso l’utilizzo di formule di mero stile e l’impossibilità di poterne dedurre particolari elementi di giudizio e/o valutazioni specifiche;
– la stessa commissione non si sarebbe nemmeno attenuta nel valutare le pubblicazioni dei concorrenti ai parametri di valutazione internazionalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117/2000, attesa la considerazione non già della qualità bensì soltanto del numero dei lavori dei candidati.
Si costituivano in giudizio entrambi i controinteressati, sostenendo la piena legittimità dell’operato della commissione nonché l’insindacabilità del giudizio espresso.
All’udienza pubblica del 5 ottobre 2017, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
In via preliminare e generale, si ritiene opportuno rammentare come, sul tema dell’ambito e dei limiti del sindacato spettante al giudice amministrativo sui giudizi di non idoneità alla nomina a professore associato e/o di prima fascia, la giurisprudenza amministrativa sia consolidata nel ritenere che:
– il legislatore abbia rimesso al giudizio dei commissari ogni più opportuno accertamento delle specifiche qualità scientifiche del partecipante alla valutazione comparativa;
– tale apprezzamento, espressione della discrezionalità tecnica della commissione a cui è riservato, sia sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente incoerente o irragionevole, non potendo egli sostituire il proprio giudizio a quello della commissione;
– ai fini della indagine sul vizio di eccesso di potere la violazione della regola dell’uniformità del criterio di giudizio deve emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, sicché le valutazioni concrete risultano viziate solo quando appaiono inspiegabili e ingiustificabili, così da far dubitare che esse siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della obiettività della valutazione (per tutte, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6073/2006 nonché, più di recente, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 838/2014).
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, il ricorso è infondato, non essendo nel caso di specie ravvisabile un’effettiva manifesta irragionevolezza e arbitrarietà delle determinazioni assunte dall’Università resistente con i gravati provvedimenti e, dunque, ritenendo il Collegio che le censure formulate in ricorso e la documentazione prodotta in atti non consentano di individuare con assoluta immediatezza alcun elemento a sostegno del lamentato abuso di potere e della presunta violazione delle regole di uniformità nel giudizio.
Rileva, infatti, a tal proposito come il giudizio comparativo finale sinteticamente formulato dalla commissione esaminatrice sia coerentemente supportato dai giudizi individuali espressi dai singoli commissari, dalla cui lettura emergono – anche in virtù delle diverse formulazioni letterali ivi utilizzate – elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore dei candidati ritenuti idonei.
La giurisprudenza ha, infatti chiarito come “la valutazione comparativa … consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati, né dall’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 si ricava che essa debba in ogni caso esternare, con una apposita motivazione, le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria, potendosi la valutazione comparativa richiesta riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi significativamente differenziati già espressi sui singoli candidati”, con la conseguenza che “in definitiva ciò che importa è che tra le varie fasi del concorso via sia un rapporto di coerente sviluppo, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo” (in tal senso, ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 1623/2015).
Nel caso di specie, la prevalenza dei controinteressati rispetto alla ricorrente emerge in tutti i giudizi formulati dai commissari in tutte le fasi in cui la procedura si è articolata (giudizi individuali, giudizio collegiale e votazione finale) e tanto giustifica pienamente l’esito della valutazione comparativa e la preferenza accordata dalla commissione ai controinteressati, già di per sé manifesta alla luce dell’intero sviluppo, logico e coerente, della procedura comparativa a prescindere da una specifica motivazione che ne esprima le sottese ragioni analitiche.
D’altra parte, il fatto che anche la ricorrente abbiano ottenuto valutazioni positive non può che significare che vi sia stata una partecipazione alla valutazione comparativa di candidati di alto livello, rispetto ai quali la commissione ha dovuto necessariamente fare una scelta per l’individuazione degli idonei.
A ciò si aggiunga quanto chiarito dal Consiglio di Stato, secondo cui “la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (in tal senso, sez. VI, n. 5079/2013).
Ne discende, come, nel caso di specie, non sia dato ravvisare alcun evidente elemento di irragionevolezza o illogicità, risultando le valutazioni espresse nell’ambito dei verbali n. 2 e 3 legittimo esercizio di quella discrezionalità tecnica (tendente a verificare nel merito scientifico se il candidato sia in possesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato), che la legge demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Dauno Trebastoni, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 12/10/2017