TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 maggio 2016, n. 1320

Ricercatore universitario-cessazione funzioni- inapplicabilità disciplina contenuta nei contratti collettivi concernenti il comparto del personale dell'Università

Data Documento: 2016-05-13
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Il rapporto di lavoro dei docenti e ricercatori universitari è sottoposto ad uno statuto speciale di diritto pubblico ai sensi dell’art 3 comma 2 del d.lgs.30 marzo 2001 n.165. Il decreto rettorale che dispone la cessione delle funzioni di ricercatore universitario è validamente sottoscritto dal Pro Rettore Vicario, quale organo deputato dallo Statuto dell’Università a sostituire il Rettore in caso di impedimento.

Contenuto sentenza

N. 01320/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01835/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Conca e Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Paterniti La Via in Catania, viale XX Settembre, n. 19; 
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149; 
per l’annullamento
– del decreto rettoriale n. 1053 (prot. 28961) dell’8 maggio 2015, ricevuto a mezzo plico postale racc.to A.R. il 19 dello stesso mese, che dispone la cessazione della ricorrente dalle funzioni di ricercatore confermato per il SSD MED/29 presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Chirurgiche ed Odontosmatologiche presso l’Università degli Studi di Messina per scadenza del periodo di aspettativa con decorrenza dal 3 marzo 2015;
– della relativa nota di accompagnamento a tale decreto;
– della nota prot. 15569 del 12 marzo 2015, recante comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al recesso datoriale per scadenza del periodo massimo di aspettativa;
– della nota rettoriale prot. 21314 del 9 aprile 2015, recante osservazioni alla memoria partecipativa della ricorrente inviata ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
– di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo del diritto della ricorrente al reintegro nel ruolo di ricercatore confermato per il SSD MED/29 presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Chirurgiche ed Odontosmatologiche presso l’Università degli Studi di Messina;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente
– ad essere immediatamente reintegrata in ruolo, previo ripristino dello stato di servizio matricolare, nonché alla retribuzione in uno con gli arretrati dovuti e debendi, maggiorati degli accessori di legge;
– al risarcimento del danno morale e biologico patito a cagione dell’illegittima esclusione dai ruoli dei ricercatori confermati in servizio alle dipendenze del convenuto Ateneo, da liquidarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente dott.ssa -OMISSIS- – ricercatore universitario confermato per il settore scientifico disciplinare (SSD) MED/29 presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali – Chirurgiche, Specialistiche ed Odontosmatologiche dell’Università degli Studi di Messina – impugna gli atti in epigrafe di “recesso datoriale per scadenza del periodo massimo di aspettativa” per motivi di salute, di cui agli artt. 2110 c.c. e 68 e 70 del d.lgs. n. 3/1957, cui è conseguita la cessazione del rapporto lavorativo con decorrenza 28 febbraio 2015, avendo la stessa accumulato nei due anni precedenti dei periodi di assenza dal servizio per infermità superiori a complessivi diciotto mesi.
La medesima ricorrente rappresenta di essere stata affetta da una -OMISSIS-(-OMISSIS-), e di essersi conseguentemente assentata dal servizio, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2014 ed il 17 marzo 2015, in ragione della necessità di seguire un determinato percorso terapeutico (sottoponendosi prima ad esami clinici preliminari, quindi -OMISSIS-, nonché a -OMISSIS-), nonché in ragione degli effetti e/o conseguenze collaterali al predetto trattamento. Con l’odierna impugnativa chiede l’annullamento di tali atti perché illegittimi, invocando a tal fine l’applicazione dei benefici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al personale del comparto università ed, in particolare, dall’art. 35, comma 14, del C.C.N.L. 2006 – 2009 secondo cui “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Deduce altresì parte ricorrente come il provvedimento di recesso, benché, denominato “decreto rettoriale”, non recherebbe alcuna sottoscrizione dell’organo dal quale dovrebbe provenire: per l’appunto, il Rettore.
Si costituiva in giudizio l’Ateneo resistente, eccependo, tra l’altro, l’inapplicabilità della citata norma del C.C.N.L.
La Sezione, con ordinanza n. 827/2015 accoglieva la domanda cautelare, ritenendo di “rimettere alla sede di merito l’approfondimento della questione relativa all’applicabilità al caso di specie della disciplina invocata da parte ricorrente di cui all’art. 35, comma 14, del C.C.N.L. Comparto Università 2006 – 2009”.
Il C.G.A.R.S., con provvedimento n. 89/2016, confermava tale ordinanza, “ritenuto che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare all’appellata danni gravi e non facilmente riparabili”.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2016, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, attesa l’inapplicabilità alla ricorrente (ricercatore confermato presso l’Ateneo resistente) dell’invocato beneficio, di cui all’art. 35, comma 14, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo (C.C.N.L. Comparto Università) per il quadriennio normativo 2006 – 2009.
È noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il rapporto di lavoro dei docenti e ricercatori universitari è sottoposto ad uno statuto speciale di diritto pubblico, le cui principali previsioni normative sono contenute nel d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, come modificato ed integrato dalla legge 9 dicembre 1985 n. 705 e dalla legge 18 marzo 1989 n. 118.
Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità della disciplina contenuta nei contratti collettivi concernenti il comparto del personale dell’università e, quindi, anche del citato comma 14 dell’art. 35, dovendosi evidenziare, peraltro, come l’art. 12 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 (C.C.N.Q.) dell’11 giugno 2007, espressamente stabilisca come tale comparto del personale delle università “comprende – ad eccezione dei professori e ricercatori – il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’ art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell’ art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.” (in senso conforme, T.A.R. Friuli-Venezia [#OMISSIS#], Trieste, sezione I, n. 251/2014).
Priva di rilievo appare, inoltre, ai fini dell’auspicato positivo apprezzamento della pretesa avanzata da parte ricorrente, la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, che, con tutta evidenza, estende ai professori e ricercatori universitari l’applicazione delle norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, ma limitatamente a quanto attiene “all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale”. Tale norma riguarda, dunque, il diverso aspetto della disciplina delle modalità di integrazione delle attività assistenziali delle Università con il Servizio sanitario nazionale per il profilo organizzativo, degli obiettivi, dei livelli di attività e delle strutture, e prevede l’equiparazione del personale docente universitario a quello del sistema sanitario nazionale sotto il solo profilo economico ed unicamente per l’attività svolta all’interno delle strutture ospedaliere.
Deve essere, infine, disattesa anche la censura di incompetenza del sottoscrittore del provvedimento impugnato, risultando il decreto rettoriale sottoscritto dal Prorettore Vicario, organo deputato ai sensi dell’art. 9, comma 6, dello Statuto dell’Università, a sostituire il Rettore in caso di impedimento.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato anche con riferimento alle relative istanze risarcitorie ivi avanzate.
Sussistono, comunque, giusti motivi, valutata la peculiarità della fattispecie, ed il diverso esito fra le fasi cautelare e di merito, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Bruno, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.