TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 aprile 2019, n. 815

Professore universitario-Incarico di docenza

Data Documento: 2019-04-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Il formale conferimento dell’incarico è avvenuto ad opera dell’Università nei confronti di un suo docente, sicché è la stessa Università che avrebbe dovuto garantire la tempestiva erogazione del trattamento economico considerato, del resto, che se è vero che la convenzione regolava i rapporti tra le due Amministrazioni, è altrettanto vero che essa nulla stabiliva quanto alle modalità di erogazione dei compensi ai docenti.

Contenuto sentenza

N. 00815/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex legepresso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, [#OMISSIS#] in via Istituto Sacro Cuore, n. 22;
contro
– l’Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali è domiciliata ex lege in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina n. 149; 
nei confronti
– l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] Crispi, n. 239; 
per il riconoscimento
«dell’attività di docenza prestata dal ricorrente negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 presso le Sedi di [#OMISSIS#], Siracusa e Enna Kore e per la condanna […] al pagamento della complessiva somma di € 7.126,20 oltre interessi […] per l’attività predetta».
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e dell’Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) di Siracusa;
Viste le memorie delle parti;
Viste le ordinanze n. 696/13 e n. 1798/13;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il dott. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#];
Uditi nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2019 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha esposto di essere stato destinatario di incarichi conferiti dall’Università di [#OMISSIS#] per lo svolgimento dell’attività di docenza per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 nelle materie di Microbiologia e Microbiologia clinica, nell’ambito dell’attività del corso di laurea in Infermieristica presso il polo didattico di Siracusa.
Egli ha evidenziato che i previsti relativi compensi, pari a complessivi € 7.126,20, non sarebbero stati erogati, sicché con l’odierna azione di condanna ne ha chiesto il pagamento.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] la quale ha evidenziato (cfr. nota n. 29788/2013, in atti) che la convenzione stipulata in data 25 luglio 2006 tra la stessa Università e l’A.S.P. di Siracusa poneva, in tesi, a carico della predetta Azienda il trattamento economico dei docenti e le altre spese aggiuntive dovute per legge.
Si è, altresì, costituita in giudizio l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa la quale ha sostenuto che, secondo quanto previsto dalla surrichiamata convenzione, il soggetto tenuto a corrispondere il trattamento economico dei docenti sarebbe l’Università di [#OMISSIS#], non risultando, secondo tale prospettazione, opponibile al ricorrente la regolamentazione delle spese concordata dalle due Amministrazioni nei loro rapporti interni.
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2019, su richiesta dei procuratori presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito esposto, è meritevole di accoglimento nei sensi appresso specificati.
Osserva il Collegio che le resistenti Amministrazioni non hanno contestato l’avvenuto svolgimento dell’attività di docenza ed anzi l’Università ha certificato l’ammontare delle somme spettanti al ricorrente. Poiché l’odierno giudizio non è volto all’accertamento della perimetrazione dei rapporti tra l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e l’A.S.P. di Siracusa sulla base della convenzione stipulata nel 2006, quanto, invece, alla definizione della pretesa azionata dal prof. [#OMISSIS#] per la remunerazione delle prestazioni svolte su incarichi della medesima Università, deve concludersi nel senso che soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni è l’Amministrazione che con apposite deliberazioni, ha formalmente conferito gli incarichi, ossia l’Ateneo.
E’ vero che la convenzione stipulata tra l’Università di [#OMISSIS#] e l’Azienda Ospedaliera [#OMISSIS#] I di Siracusa prevedeva, su un piano generale, che nessuna spesa potesse conseguire per l’Università e che, quanto al personale universitario docente, la relativa spesa fosse a carico della predetta Azienda, ma qui si tratta di stabilire quale di siffatti Enti dovesse (e debba) procedere alla remunerazione delle prestazioni data l’inerzia dell’uno e dell’altro.
Un dato è [#OMISSIS#]: l’una o l’altra Amministrazione avrebbe dovuto, quantomeno in via provvisoria, sostenere gli oneri per la docenza dell’odierno ricorrente.
Ora, sul punto, deve considerarsi che il formale conferimento dell’incarico è avvenuto ad opera dell’Università nei confronti di un suo docente, sicché è la stessa Università che avrebbe dovuto garantire la tempestiva erogazione del trattamento economico considerato, del resto, che se è vero che la convenzione regolava i rapporti tra le due Amministrazioni, è altrettanto vero che essa [#OMISSIS#] stabiliva quanto alle modalità di erogazione dei compensi ai docenti.
In tal senso, dunque, poiché l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] è il soggetto che ha conferito, quale parte del rapporto di lavoro, l’incarico, deve individuarsi in capo alla stessa Università l’obbligo, nei confronti del ricorrente, di provvedere al pagamento delle somme che da tale rapporto discendono, [#OMISSIS#] restando ogni iniziativa della stessa Amministrazione, ove ne sussistano i presupposti (ciò che è estraneo al presente giudizio), intesa ad accertare la corretta esecuzione del rapporto convenzionale con l’A.S.P. di Siracusa sul piano finanziario, contabile e dell’imputazione della spesa.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dall’Università degli Studi di [#OMISSIS#] al pagamento delle somme effettivamente spettanti al ricorrente per la certificata attività di docenza, da quantificarsi, comprensiva di accessori, ad opera degli uffici della medesima Università, nel [#OMISSIS#] di giorni novanta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza (art. 34, c. 4 , cod. proc. amm.).
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; le stesse [#OMISSIS#] compensate nei confronti dell’A.S.P. di Siracusa avuto riguardo alla peculiare posizione procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme spettanti, nel [#OMISSIS#] e con le modalità ivi indicati.
Condanna l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti dell’A.S.P. di Siracusa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario