TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2018, n. 363

Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Art. 29, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Data Documento: 2018-02-15
Area: Giurisprudenza
Massima

In forza dell’art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (secondo cui “I contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera b, possono essere stipulati con le modalità previste dal medesimo articolo anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della citata legge n. 230 del 2005”) coloro che sono diventati ricercatori a tempo determinato con la “Legge Moratti” (art. 1, comma 14, della L. n. 230/2005) devono considerarsi inclusi nella platea dei soggetti aventi titolo a partecipare alle procedure pubbliche di selezione di cui al citato art. 24, comma 3, lettera b).

Contenuto sentenza

N. 00363/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Savio De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 37;
contro
Università degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
– del provvedimento del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania prot. 129685 del 03.11.2017, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, indetto con Decreto Rettorale n. 3071 del 2017, pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 72 del 22.09.2017 per il Settore concorsuale 11/A2, SSD M-STO/02;
– del Bando della procedura indetta con il Decreto Rettorale n. 3071 del 2017, relativamente agli artt. 1 e 2 (Requisiti per l’ammissione alla selezione);
– del Regolamento dell’Università di Catania per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui al Decreto Rettorale n. 3311 del 05.07.2011 e ss.mm.ii., relativamente all’art. 3, comma 2;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’università degli Studi di Catania, richiamata nel D.R. di indizione della procedura, non conosciuta, in parte qua;
nonché per la condanna dell’amministrazione
– all’adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 PREMESSO che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I. Illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto risultante dall’art. 24, comma 3, e 29, comma 5, della L. 240/2010.
II. Illegittimità degli artt. 1 e 2 del Bando di indizione della procedura selettiva per violazione e falsa applicazione del combinato disposto risultante dell’art. 24, comma 3, e 29, comma 5, della L. 240/2010. Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione per effetto dell’illegittima previsione contenuta nel predetto art. 2 del Bando.
III. Illegittimità dell’art. 3, comma 2, del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Catania, di cui al D.R. 3311 del 5 luglio 2011 e ss.mm.ii per violazione e falsa applicazione del combinato disposto risultante dell’art. 24, comma 3, e 29, comma 5, della L. 240/2010. Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione, nonché del Bando di gara, per effetto dell’illegittima previsione contenuta nel predetto art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento.
VI. Illegittimità dell’art. 1 e dell’art. 2 del Bando per violazione della L. 240/2010, della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 (2005/251/CE), nonché dell’art. 2 del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Catania, di cui al D.R. 3311 del 5 luglio 2011 e ss.mm.ii. Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione;
– che l’Università di Catania si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità degli atti impugnati e chiedendo che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
CONSIDERATO che, con riferimento ai titoli posseduti, la ricorrente ha dedotto di avere conseguito: i) la Laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Pisa il 17 dicembre 2002 (vecchio ordinamento con durata quadriennale); ii) il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche pubblicistiche sulla “Tutela di diritti fondamentali”, presso l’Università degli Studi di Teramo in data 15 febbraio 2008; iii) la qualifica di ricercatrice a tempo determinato di Storia Moderna (M-STO/02) presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Palermo (c.d. “ricercatrice Moratti”) in virtù del contratto di lavoro stipulato, ai sensi della L. 230/2005, con la predetta Università avente durata di 36 mesi decorrenti dal 1° dicembre 2010; iv) l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia sia in Storia Moderna (SSD 11/A2), sia in Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa (SSD 10/N1), rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 13 luglio 2017;
RITENUTO che – come statuito da questo Tribunale in analoghe controversie (cfr. TAR Catania, Sez. I, 09/10/2017 nn. 2368 e 2369) – in forza dell’art. 29, comma 5, della L. n. 240/2010 (secondo cui “I contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera b, possono essere stipulati con le modalità previste dal medesimo articolo anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della citata legge n. 230 del 2005”) coloro che sono diventati ricercatori a tempo determinato con la “Legge Moratti” (art. 1, comma 14, della L. n. 230/2005) devono considerarsi inclusi nella platea dei soggetti aventi titolo a partecipare alle procedure pubbliche di selezione di cui al citato art. 24, comma 3, lettera b);
– che, nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente documentato, senza contestazione della controparte sul punto, di avere usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della citata Legge n. 230 del 2005, in virtù di contratto di lavoro stipulato con Università di Palermo (Facoltà di Scienze Politiche, decorrente dal 1 dicembre 2010);
RITENUTO pertanto che l’Ateneo catanese non avrebbe potuto limitare la partecipazione della ricorrente alla procedura in questione né disporne l’esclusione in virtù della citata disposizione transitoria contenuta nell’art. 29, comma 5, della L. n. 240/2010, la cui violazione, assorbita ogni altra censura, porta ad accogliere il ricorso in epigrafe con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla nella parte di interesse, i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 15/02/2018