Rigetto del ricorso per corretto operato dell’amministrazione, atteso che il bando impugnato avvia una selezione relativamente ai posti messi precedentemente a corso per i soli “studenti extracomunitari non residenti in Italia iscritti presso altri atenei disponibili”, nulla dispone in merito alla possibilità che la valutazione riguardasse anche le domande già proposte in seno alla precedente selezione avviata dal medesimo ateneo con diverso bando.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 gennaio 2018, n. 119
Accertamento del diritto dello studente ad essere ammesso in soprannumero al secondo anno del corso di laurea in medicina
N. 00119/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01875/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2017, proposto da:
Giovan Battista [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Cittadino in Catania, via Oliveto Scammacca, n. 23/C;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Arco, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Sacro Cuore, n. 22.
per l’annullamento
previa sospensione
– della graduatoria pubblicata in data 14 settembre 2017 sul sito istituzionale dall’Università degli Studi di Messina in esito alle valutazioni “delle domande di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina di studenti iscritti presso altri Atenei – Anno Accademico 2017/2018”, nella parte relativa ai “nulla osta all’iscrizione al II anno”;
– dell’elenco “degli studenti ammessi e non ammessi al colloquio del 14 settembre 2017” pubblicato in data 11 settembre 2017 e relativo alla procedura “per la valutazione delle domande di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina di studenti iscritti presso altri Atenei – Anno Accademico 2017/2018 (Relativo al bando pubblicato il 30.08.2017)”, nella parte in cui non include il ricorrente;
– per quanto possa occorrere del “Bando di trasferimento per l’a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina su posti non ricoperti nel precedente bando del 9 agosto 2017” ove inteso nel senso che lo stesso imponesse – a pena di esclusione dalla procedura – la presentazione di una nuova domanda di partecipazione;
– nonché, per quanto possa occorrere, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra elencati;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere ammesso – eventualmente anche in soprannumero – al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anno accademico 2017/2018, dell’Università degli Studi di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina e di [#OMISSIS#] Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli atti in epigrafe adottati dall’Università degli Studi Messina nell’ambito della procedura selettiva di cui al bando del 30 agosto 2017 “di trasferimento per l’a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina su posti non ricoperti nel precedente Bando del 9 agosto 2017” (riservato agli Studenti extracomunitari non residenti in Italia ed iscritti presso altri Atenei) e, in particolare, l’elenco degli studenti ammessi al relativo colloquio, nella parte in cui la relativa Commissione ha ritenuto tamquam non esset la domanda precedentemente presentata dal ricorrente nell’ambito della procedura di “trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina di studenti iscritti presso altri Atenei – Anno Accademico 2017/2018” di cui al bando del 25 luglio 2017 del medesimo ateneo.
Il ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale elenco e della successiva graduatoria, sostanzialmente sostenendo come il bando pubblicato il 30 agosto 2017 non abbia avviato una distinta procedura selettiva, bensì rappresenti una semplice “riapertura” di quella già indetta il 25 luglio 2017, con riferimento alla quale egli aveva presentato regolare istanza di partecipazione.
Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, evidenziando la legittimità dei gravati provvedimenti in ragione dell’autonomia delle due procedure.
Alla camera di consiglio dell’11.1.2018, la causa è stata trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato, attesa la legittimità sotto i profili contestati delle determinazioni assunte dall’Ateneo con i provvedimenti impugnati, nella parte in cui la relativa commissione ha valutato esclusivamente le domande presentate secondo le modalità disciplinate dall’art. 2 del relativo bando del 30 agosto 2017 e non ha, invece, tenuto conto anche della domanda presentata dal ricorrente nell’ambito della procedimento indetto con il precedente bando 25 luglio 2017.
Ritiene, infatti, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il bando del 30 agosto 2017 abbia avviato una distinta e autonoma procedura, fondata su una mutata circostanza di fatto (la sopravvenienza di ulteriori posti resisi medio tempore disponibili), autonomamente disciplinata rispetto a quella indetta con il precedente bando del 25 luglio 2017, assumendo rilievo a tal proposito come:
– il bando del 30 agosto 2017, nell’avviare una selezione relativamente ai posti messi precedentemente a concorso per i soli “studenti extracomunitari non residenti in Italia iscritti presso altri atenei disponibili”, nulla dispone in merito alla possibilità che la valutazione riguardasse anche le domande già proposte in seno alla precedente selezione avviata dalla stessa Università di Messina con bando del 25 luglio 2017;
– anche nell’avviso del 30 agosto 2017 di comunicazione dei nominativi dei candidati ammessi al colloquio da eseguirsi il 4 settembre 2017, l’Università aveva reso nota la contestuale indizione di un autonomo procedimento di selezione, ivi testualmente evidenziandosi che “inoltre, a seguito dei posti per trasferimento non ricoperti dagli studenti extracomunitari, è stato emanato un ulteriore bando di trasferimento con scadenza della presentazione delle domande entro il 7 settembre p.v. ore 12,30”.
In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, valutata la peculiarità della fattispecie esaminata, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 15/01/2018