Inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione ad almeno un controinteressato, laddove la notificazione o manchi del tutto oppure sia fatta in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, il quale non presenti alcun riferimento o attinenza al destinatario della notificazione stessa, non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2535/2009).
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 145
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Inammissibilità ricorso
N. 00165/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Sant'[#OMISSIS#] di Militello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Ventimiglia, domiciliato per legge la Segreteria del Tar, in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
Ricorso introduttivo
del decreto del Ministero della giustizia datato 10 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 dell’1 dicembre 2014, nella parte in cui include l’Ufficio del Giudice di pace di Sant’[#OMISSIS#] di Militello tra quelli oggetto di soppressione;
di qualsiasi altro atto, presupposto e consequenziale, comunque connesso;
Motivi aggiunti
della nota del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, depositata in giudizio il 25 marzo 2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito del procedimento ministeriale di revisione degli uffici del Giudice di pace presenti nel territorio nazionale, avviato in ottemperanza al D. Lgs. 156/2012, il Comune di Sant’[#OMISSIS#] di Militello ha presentato istanza – ai sensi dell’art. 3, co. 2, del citato decreto legislativo – ai fini del mantenimento dell’ufficio del Giudice di pace nel proprio territorio, dichiarando di farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo.
La suddetta istanza è stata positivamente delibata in via preliminare dal Ministero con atto del 13.03.2014, di guisa che il Comune ha successivamente provveduto – riscontrando specifiche richieste – (i) ad individuare i dipendenti da avviare a formazione, (ii) a specificare la qualifica da essi posseduta, e la corrispondenza con quella del comparto ministeriale, (iii) a segnalare l’assenza, in capo al suddetto personale, di situazioni di incompatibilità per l’espletamento delle nuove funzioni.
Il decreto del Ministero della giustizia datato 10 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 dell’1 dicembre 2014, ha stilato l’elenco degli uffici del Giudice di pace mantenuti in vita per effetto dell’art. 3 del D. Lgs. 156/2012, nel quale inaspettatamente non risulta presente quello di Sant’[#OMISSIS#] di Militello (che viene, quindi, implicitamente soppresso).
Avverso tale provvedimento, il Comune di S. [#OMISSIS#] di Militello ha proposto il ricorso in epigrafe, col quale denuncia i seguenti vizi:
1.- a) difetto di motivazione della scelta dell’amministrazione, atteso che non è stata esternata la ragione per la quale l’istanza avanzata dall’amministrazione comunale non sia stata accolta. Sul punto, l’ente ricorrente aggiunge di aver successivamente appreso, per le vie brevi, che le ragioni della esclusione risiederebbero nel mancato riscontro ad una nota ministeriale dell’8 ottobre 2014, precisando tuttavia di non aver mai ricevuto la predetta nota; b) violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, stante la mancata preventiva comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; c) eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza discendenti dal fatto che l’attività istruttoria concernente la qualifica del personale da impiegare, e l’assenza in capo a questo di situazioni di incompatibilità, è stata esercitata nei confronti del Comune ricorrente con note ministeriali e del Presidente del Tribunale di Patti, rispettivamente datate 12 e 18 novembre 2014, entrambe accomunate dall’essere state comunicate al destinatario ben dopo la conclusione del procedimento amministrativo, definito con l’adozione del decreto ministeriale in data 10 novembre 2014.
Con ordinanza n. 80/2015, in risposta alla domanda cautelare allegata al ricorso, questa Sezione ha sospeso in via cautelare, in parte qua, il decreto ministeriale impugnato ritenendo che il ricorso fosse sorretto dal necessario fumus di fondatezza. L’ordinanza di sospensione conteneva un remand all’amministrazione centrale, affinché questa riesaminasse la posizione del Comune ricorrente, eventualmente attraverso un supplemento istruttorio, e verificasse la sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento dell’ufficio del Giudice di pace con oneri a carico del Comune.
Dopo la fase cautelare si è costituito in giudizio l’intimato Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che il decreto impugnato abbia natura di atto a contenuto normativo, dalla quale discenderebbe (i) l’insussistenza dell’obbligo di dotarlo di specifica motivazione (art. 3 della L. 241/90), nonché (ii) l’inapplicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto contemplato dall’art. 10 bis (argomentata ex art. 13 della L. 241/90).
Successivamente, in esecuzione del provvedimento cautelare di questo Tar, l’amministrazione centrale ha riesaminato la posizione del Comune ricorrente, ed ha conclusivamente confermato la propria precedente determinazione, evidenziando in punto di fatto che: a) il Comune non avrebbe comunicato entro i termini prescritti i dati richiesti, e poi sollecitati, concernenti le criticità oggettive e soggettive riscontrate in relazione al personale dipendente; b) analoga tardività si riscontrerebbe con riferimento alla comunicazione relativa al completamento del percorso formativo da parte di alcuni dipendenti.
In sintesi, si afferma che le informazioni necessarie per la positiva conclusione del procedimento sarebbero state inviate al Ministero oltre il termine perentorio fissato al 29 ottobre 2014, e comunque in data non più utile per l’inserimento dell’ufficio nella tabella delle sedi mantenute, allegata al DM 10/11/2014.
Avverso tale ulteriore provvedimento il Comune ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali denuncia il fatto che il presunto ritardo nella evasione delle richieste avanzate dall’amministrazione centrale non può essergli imputato. Infatti, come si evince dalla stessa nota ora impugnata, la trasmissione dei dati richiesti dal Ministero è avvenuta per mezzo di uffici diversi dal Comune ricorrente (e, segnatamente, ad opera dell’ufficio del Giudice di pace di S. [#OMISSIS#] di Militello e del Tribunale di Patti), con la conseguenza che l’eventuale ritardo nella comunicazione non è addebitabile all’ente ricorrente.
All’udienza del 3 Dicembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo, risulta fondata la censura di insufficienza della motivazione posta a base del provvedimento di rigetto della domanda avanzata dal Comune ricorrente, essendo la motivazione del provvedimento amministrativo un elemento essenziale dell’atto, previsto all’articolo 3 della L. 241/90, con la sola eccezione degli atti generali e di quelli normativi. Sul punto, è utile precisare che – contrariamente a quanto sostenuto nel rapporto difensivo dell’amministrazione resistente – il decreto ministeriale impugnato non è un atto normativo, né un atto generale. Secondo diffusi canoni di classificazione, più di recente ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza dell’adunanza plenaria n. 9/2012, gli atti amministrativi generali si rivolgono ad una pluralità di destinatari non previamente individuati, ma certamente determinabili “a posteriori”, in quanto si tratta di atti destinati a regolare – non una serie indeterminata di casi, ma – conformemente alla loro natura amministrativa, un caso particolare e/o una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche gli effetti (ad esempio, bando di concorso). Gli atti normativi sono caratterizzati dalla generalità ed astrattezza delle loro disposizioni, di guisa che i relativi destinatari sono indeterminabili sia a priori che “a posteriori”;, nonché dalla capacità di innovare l’ordinamento: tali caratteri determinano l’idoneità del precetto alla ripetizione, e la sua capacità di regolare una serie indefinita di casi.
Fatta questa premessa di ordine ricostruttivo, nel caso in esame, si è in presenza di un provvedimento a contenuto non generale ma specifico (l’individuazione delle sedi dell’Ufficio del Giudice di pace), seppur plurimo (avente ad oggetto i vari uffici esistenti nel territorio nazionale), che contempla in sé le diverse decisioni prese dall’amministrazione centrale con riferimento alle molteplici istanze presentate da vari enti locali ai fini del mantenimento di diversi uffici del Giudice di pace nell’ambito del territorio nazionale. È evidente che ciascuna di tali istanze ha avuto una sorte autonoma dalle altre, dipendente dalla sussistenza o meno delle condizioni che per legge possono determinare la sopravvivenza di alcuni degli uffici giudiziari in esame, accertata caso per caso a seguito di specifica istruttoria.
Pertanto, venendo in rilievo un provvedimento a contenuto plurimo, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare – non necessariamente nel corpo del decreto ministeriale impugnato, ma anche tramite rinvio per relationem ad un separato atto riguardante ciascun Comune richiedente – le ragioni della scelta adottata.
Ma vi è di più, prima di respingere l’istanza avrebbe dovuto inviare un preavviso di rigetto dell’istanza, nel rispetto della normativa vigente (art. 10 bis L. 241/90), attraverso il quale – con molta probabilità – si sarebbe potuta evitare l’insorgenza del contenzioso ora in esame.
D’altronde, l’incompletezza della motivazione del provvedimento impugnato emerge per tabulas anche dall’esistenza di una nota ministeriale, prot. 7636 dell’8 ottobre 2014, che viene menzionata dal Comune ricorrente come atto conosciuto solo dopo l’adozione del decreto impugnato, nella quale sono indicate genericamente alcune criticità riscontrate con riferimento alla dotazione di personale nelle istanze formulate da alcuni Comuni, e nella quale si dà mandato ai Presidenti di Corte di appello di sollecitare riscontri in capo agli enti locali interessati. La peculiarità del caso concreto è data dal fatto che la suddetta nota dell’8 ottobre 2014 non è stata mai comunicata al Comune di Sant’[#OMISSIS#] di Militello, che conseguentemente non ha potuto adoperarsi per dissipare eventuali dubbi sorti sulla adeguatezza e consistenza delle dotazioni umane e strutturali fornite ai fini del mantenimento dell’ufficio del Giudice di pace.
In secondo luogo, sotto altro profilo, anche la motivazione postuma del rigetto dell’istanza presentata dal Comune ricorrente – contenuta nella nota esplicativa depositata in giudizio dal Ministero resistente, dopo la fase cautelare – non appare sufficiente a supportare le ragioni del mancato accoglimento della domanda, atteso che la pur possibile violazione dei termini procedimentali perentori previsti per la conclusione della procedura non può essere ascritta a responsabilità del Comune di Sant’[#OMISSIS#] di Militello, non essendo stata fornita alcuna prova che le richieste istruttorie e gli atti di sollecito – riguardanti la dotazione organica dell’ufficio del Giudice di pace – siano stati comunicati al Comune stesso entro termini utili per consentire un tempestivo riscontro. In particolare, la nota istruttoria emessa in data 31 ottobre 2014 dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia risulta essere stata girata all’ente ricorrente – per il tramite del Tribunale di Patti – solo in data 18 Novembre 2014 (ed è stata prontamente riscontrata dal Comune il giorno successivo), quando cioè il decreto conclusivo del procedimento era stato già adottato.
Le considerazioni da ultimo esposte fanno sì che possa affermarsi anche la fondatezza dei motivi aggiunti proposti dal Comune di Sant’[#OMISSIS#] di Militello avverso l’ulteriore nota del Ministero della giustizia emessa a supporto ed a conferma del rigetto dell’istanza, posto che il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento non appare addebitabile a ritardo dell’ente interessato, quanto piuttosto alla tempistica attraverso la quale le richieste istruttorie sono state recapitate.
In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti con conseguente annullamento degli atti, e con l’obbligo del Ministero resistente di riesaminare l’istanza del Comune ricorrente, richiedendo se del caso esplicite informazioni circa la dotazione di personale amministrativo che il Comune ha predisposto allo scopo.
Le spese processuali possono essere compensate, considerata la riconducibilità di entrambe le parti in causa al novero della finanza pubblica in senso ampio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati, con le conseguenze indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Bruno, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)