TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19 maggio 2017, n. 1100

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Incompatibilità-Rapporto di coniugio

Data Documento: 2017-05-19
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel senso che si trovano in posizione di incompatibilità anche coloro che sono legati da rapporto di coniugio con uno dei soggetti indicati nella disposizione citata: non prevalendo, infatti, il matrimonio sul principio di eguaglianza e su quello di imparzialità amministrativa, nessun rilievo in contrario può avere l’argomento per cui si tratterebbe di una scelta del legislatore che intende tutelare il matrimonio, salvo assumere che il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno del c.d. familismo universitario vada addirittura istituzionalizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 04 marzo 2013 n. 1270). Più precisamente, se, ai sensi dell’ art. 78 c.c., l’affinità è il “vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”, e, dunque, l’affinità presuppone il coniugio, la ragione di incompatibilità riferita all’affinità (fino al quarto grado), a maggior ragione, deve valere per il coniugio (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila,  25 ottobre 2012 n. 703)

Contenuto sentenza

N. 01100/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02566/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2566 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Lo Bello, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio C. Elio [#OMISSIS#] in Catania, viale XX Settembre 45; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
Giordano [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93; 
per l’annullamento
-del bando relativo alla procedura selettiva per la chiamata a professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1 presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dell’Università degli Studi di Catania, contenuto nel Decreto Rettorale rep. Decr. n. 1555 del 9-5-2016, nella parte – ove interpretata come previsione tassativa – in cui non contempla tra le cause di esclusione, oltre il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado, anche il rapporto di coniugio con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica che ha richiesto l’attivazione della procedura, ovvero con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
-del presupposto Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 417 del 7-2-2014, nella parte – ove interpretata come previsione tassativa – in cui non contempla tra le cause di esclusione, oltre il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado, anche il rapporto di coniugio con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica che ha richiesto l’attivazione della procedura, ovvero con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
-degli atti della Commissione esaminatrice, che hanno individuato come vincitrice di concorso la prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano senza il preventivo vaglio in ordine alla ricorrenza di eventuali cause di esclusione dalla procedura concorsuale;
-del Decreto Rettorale n. 3560 rep. Dec. del 13-10-2016, che, richiamando gli atti della Commissione esaminatrice, ha individuato la prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano come destinataria di una eventuale chiamata ad un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1- s.s.d. ING-INF/05;
– della Delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica in data 26.10.2016 prot. n.124771/VII/5, con la quale viene proposta la chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano a professore di prima fascia con decorrenza dal 1.11.2016;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 125390, adottata nel corso dell’adunanza del 28.10.2016, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata a professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1- s.s.d. ING-INF/05 della prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano;
– del Decreto Rettorale n.3919 Rep. Decreti del 31.10.2016 che ha nominato la prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1, settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, con decorrenza giuridica 01.11.2016;
– per illegittimità derivata, della presa di servizio della prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano, avvenuta in data 01.11.2016, quale professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’Università di provvedere alla chiamata della professoressa [#OMISSIS#] Lo Bello per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e di Giordano [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La prof.ssa [#OMISSIS#] Lo Bello, professore associato in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania, essendo in possesso dell’abilitazione scientifica di cui all’art.16 della L. n.240/2010 per le funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1, ha partecipato alla procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, richiesta dal suddetto Dipartimento per il citato settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, bandito con Decreto Rettorale del 09.05.2016 n.1555 Rep. Decreti.
Nel bando era previsto che non potessero partecipare al concorso coloro che avevano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente alla struttura didattica che aveva chiesto l’attivazione della procedura di chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania.
Alla procedura di selezione partecipava, oltre alla ricorrente, anche la prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano, anch’essa docente di seconda fascia in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché coniuge del prof. [#OMISSIS#] Faro, docente di prima fascia e decano del medesimo Dipartimento.
All’esito della valutazione dei curricula delle concorrenti, la Commissione esaminatrice, pur riconoscendo che entrambe fossero “meritevoli di essere promosse a livello di Professore di I fascia”, decretava vincitrice del concorso la prof.ssa [#OMISSIS#] Giordano.
Con decreto rettorale n.124771/V5 del 13.10.2016 la prof.ssa Giordano veniva così individuata come destinataria della chiamata a professore di prima fascia presso il citato Dipartimento.
Successivamente, nella seduta del 26.10.2016 il Consiglio di Dipartimento, del quale è membro il marito della prof.ssa Giordano, proponeva la chiamata di quest’ultima a professore di prima fascia con decorrenza dall’01.11.2016. Al momento della votazione il marito della prof.ssa Giordano, il prof. [#OMISSIS#] Faro, usciva dall’aula.
Nel seduta del 28.10.2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo approvava la chiamata della prof.ssa Giordano a professore di prima fascia.
Con decreto n.3919 Rep. Decreti del 31.10.2016 il Rettore nominava la prof.ssa Giordano professore di prima fascia per il citato settore concorsuale presso il citato Dipartimento, con decorrenza giuridica 01.11.2016, e in quella data la prof.ssa Giordano prendeva servizio.
La prof.ssa Lo Bello ha impugnato tutti i provvedimenti citati, facendo valere, con unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art.18, comma 1 lett. b) e c), perché tale disposizione, nel prevedere che “in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”, andrebbe interpretata estensivamente nel senso di impedire la partecipazione anche in caso di esistenza di rapporto di coniugio, e quindi non solo di “parentela o affinità”, tra il partecipante alla procedura e uno dei soggetti indicati.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, e pertanto da accogliere.
Nel caso in esame, si pone un problema di interpretazione della disposizione citata.
Un’operazione di interpretazione è in genere necessaria al fine di superare tre inevitabili carenze della norma giuridica: l’ambiguità di significato, l’invecchiamento, la lacunosità.
Dal punto di vista linguistico, non esiste probabilmente una sola espressione che non sia suscettibile (se non nel nucleo centrale, almeno in quello di contorno) di significati diversi, anche se non proprio opposti. È noto infatti che il comune detto “in claris non fit interpretatio” va infatti inteso nel senso che l’operazione interpretativa deve fermarsi solo quando si sia raggiunta la chiarezza del dettato.
Si tratta quindi di accertare come l’interprete debba ricostruire il significato tecnico-giuridico di una norma. A tal fine, l’art. 12 delle disp. prel. al codice civile statuisce che nell’applicare la legge (ma per legge si deve intendere ogni fonte-atto) “non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.
Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il criterio letterale non può in ogni caso non essere vagliato anche alla luce della interpretazione logica, la quale può condurre ad estendere o a restringere la portata della norma.
Un ulteriore criterio ermeneutico che l’interprete deve tenere presente è quello della intenzione del legislatore, che non va individuata soggettivamente, con riferimento temporale al momento di entrata in vigore della norma (ed in tal senso non sono vincolanti le discussioni parlamentari), ma piuttosto oggettivamente, con riguardo alla volontà dell’ordinamento, desumibile specialmente dalla c.d. ratio legis, cioè a dire dal fondamento, dallo scopo e dalla funzione obiettiva della norma.
E pertanto, come rilevato anche in dottrina, da questo punto di vista l’interprete deve partire da presupposti di razionalità del sistema, non contraddittorietà delle regole facenti parte del sistema stesso, logicità del complesso normativo. Non si tratta, dunque, a ben vedere, di ricostruire una determinata volontà (come avviene quando si tratta di interpretare atti di volontà ed in particolare negozi giuridici), ma di ricostruire il senso e la portata di un impersonale testo di legge.
Queste considerazioni valgono anche quando l’interprete è chiamato a riempire una lacuna della disciplina normativa mediante l’utilizzazione del procedimento analogico previsto dall’art. 12 disp. prel., secondo cui “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
Sono pertanto due (e successivi nel tempo) i criteri con cui pervenire alla elaborazione della regola nel caso concreto, quando questo caso non è configurato in alcuna fattispecie astratta.
Innanzi tutto si fa ricorso alla c.d. analogia legis, applicandosi al caso una norma che detta una disciplina per un caso (diverso ma) simile ovvero in una materia (parimenti diversa ma) analoga; in secondo luogo, si ricorre all’interpretazione estensiva.
Si tratta evidentemente di due diversi procedimenti: con quello analogico si regolamentano casi comunque non contemplati dalla norma, con quello interpretativo-estensivo si perviene invece alla individuazione di tutte le ipotesi disciplinate dalla norma, che solo apparentemente ne sono estranee a causa della non espressa menzione, per cui il legislatore minus dixit quam voluit.
Ora, nel caso di specie, si tratta evidentemente di ricorrere a una interpretazione estensiva, e non analogica, perché esiste già una disposizione che regola la materia.
Ma se la ratio della norma è quella di evitare l’ingresso nelle strutture universitarie o la progressione in carriera di soggetti legati da vincoli di parentela così stretti, con coloro che già vi appartengono, da far presumere che la loro chiamata possa essere influenzata in maniera determinante dalle relazioni che legano il “parente o affine” del candidato con altri componenti della struttura di appartenenza, allora è evidente che tale ratio ricorra anche, e soprattutto, nel caso di coniugio.
Ed è proprio sulla base di siffatte considerazioni che in giurisprudenza si è fatto riferimento, con affermazioni che questo Collegio condivide, al principio di imparzialità amministrativa, e alla familiarità che è certamente della massima intensità nel caso del coniuge, considerato anche il suo obbligo di coabitazione (art. 143, secondo comma, cod. civ.) che pur non concerne le altre situazioni nominate invece dal citato art. 18 della L. n. 240/2010, per precisare che tale articolo “deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel senso che si trovano in posizione di incompatibilità anche coloro che sono legati da rapporto di coniugio con uno dei soggetti indicati nella disposizione citata. Non prevalendo il matrimonio sul principio di eguaglianza e su quello di imparzialità amministrativa, nessun rilievo in contrario può avere l’argomento per cui si tratterebbe di una scelta del legislatore che intende tutelare il matrimonio, salvo assumere che il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo universitario vada addirittura istituzionalizzato (cfr. Cons. St., sez. VI, 04/03/2013 n. 1270; per la precisazione che “secondo l’art. 78 c.c., l’affinità è il “vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”, sicché, se l’affinità presuppone il coniugio, la ragione di incompatibilità riferita all’affinità (fino al quarto grado), a maggior ragione, deve valere per il coniugio”, vedi TAR Abruzzo, L’Aquila, 25.10.2012 n. 703; conforme anche TAR Campania, Napoli, sez. II, 24.5.2013 n. 2748).
Sulla base dei principi finora affermati, e per la necessità di far prevalere il principio di imparzialità, risulta irrilevante, al contrario di quanto affermato dalla difesa della controinteressata, sia la circostanza che nel caso deciso dal Consiglio di Stato si trattava di una selezione pubblica per il conferimento di assegni regionali per l’attività di ricerca, e quindi di una procedura aperta, mentre nel caso di specie di una procedura riservata a candidati con i quali l’Ateneo aveva già in essere un rapporto di lavoro, e sia la circostanza che il prof. [#OMISSIS#] Faro, marito della odierna resistente, era già stato collocato in quiescenza con D.R. n. 542 del 18/02/2016, con decorrenza dal 01/11/2016, perché la procedura è stata condotta e portata a termine mentre il prof. Faro era ancora in servizio.
Infatti, la prof.ssa Giordano è stata individuata come destinataria della chiamata a professore di prima fascia presso il citato Dipartimento con decreto rettorale n.124771/V5 del 13.10.2016, e successivamente, nella seduta del 26.10.2016, il Consiglio di Dipartimento ha proposto la chiamata di quest’ultima a professore di prima fascia con decorrenza dall’01.11.2016.
In conclusione, gli atti impugnati vanno annullati.
E poiché alla procedura hanno preso parte solo due aspiranti, una delle quali da escludere, l’Università dovrà disporre la chiamata della ricorrente, giudicata meritevole di occupare il posto di professore di prima fascia presso il citato Dipartimento, essendo stato lo stesso Consiglio di Dipartimento, nell’adunanza del 26.10.2016, a manifestare l’interesse che “il vincitore assuma servizio il prima possibile”.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna Università e controinteressata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per ciascuna, nonché, in solido, al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 19/05/2017