TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2019, n. 1651

Procedura concorsuale posto Professore associato-Domanda di partecipazione

Data Documento: 2019-07-02
Area: Giurisprudenza
Massima

La semplice presentazione della domanda di partecipazione – cui a rigore neppure consegue, in modo automatico, l’effettiva partecipazione al concorso e, dunque, l’ipotetica chance di superarlo di cui parla l’appellante – sotto questo profilo non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato (tale non essendo certo la generica possibilità di difendere “la propria chance di assunzione” …) ma, al più, una mera aspettativa di fatto, non azionabile in giudizio. (Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 2018 n. 5864).

Contenuto sentenza

N. 01651/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Segreteria Tar Catania; 
Università degli Studi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149; 
per l’annullamento
della sentenza n. 431/2019 del T.a.r. Sicilia, Sezione staccata di Catania, pubblicata il 6 marzo 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha premesso quanto segue:
– la sentenza di questo T.A.R. n. 431/2019, impugnata con il presente ricorso di opposizione di terzo, ha annullato un concorso per “professore di seconda fascia” (ancora da espletare), su ricorso di “idonea” (dott.ssa [#OMISSIS#]) in precedente concorso, che vanta il diritto di occupare, in quanto tale, il posto in questione;
– il Tribunale, in particolare, ha ritenuto: a) l’applicabilità dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 anche alle Università, essendo la vigenza delle graduatorie per tre anni un istituto ordinario dei procedimenti di reclutamento del personale pubblico, il cui ambito di applicazione è riferito a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere oggettivo e soggettivo; b) considerato il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, l’indizione di un nuovo concorso – in presenza di una preesistente ed efficace graduatoria – richiede un’apposita e approfondita motivazione, salve le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di professioni nelle carriere; nel [#OMISSIS#], la scelta di indire un nuovo concorso non è stata supportata da adeguata motivazione; c) l’introduzione di nuovi requisiti nel bando – la lingua [#OMISSIS#] e l’acclarata e continuativa esperienza didattica in ambito universitario – non è accompagnata da una adeguata motivazione che indichi le ragioni di opportunità tali da condurre all’indizione di una nuova procedura concorsuale, in luogo di una preesistente e valida graduatoria;
– l’opponente – sebbene unica concorrente [#OMISSIS#] selezione oltre alla ricorrente [#OMISSIS#] – non ha potuto essere parte [#OMISSIS#] causa perché il ricorso è stato notificato soltanto all’Ateneo, quantunque la notificazione sia avvenuta quando già era nota la partecipante al concorso, giacché era scaduto il [#OMISSIS#] per la presentazione della domanda di partecipazione.
Ha quindi proposto opposizione avverso la citata sentenza sostenendo: 
I) l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’unica concorrente (oltre alla ricorrente [#OMISSIS#]); 
II) l’erroneità nel merito della sentenza per le seguenti ragioni: a) inapplicabilità dell’art. 35 D.lgs. 165/2001 alle assunzioni dei professori universitari; b) erronea identificazione del Bando di concorso con un presunto “regolamento” di Ateneo disciplinante le assunzioni dei professori; ostatività dei due veri “Regolamenti” di Ateneo allo “scorrimento”; c) in subordine, sussistenza della motivazione non ravvisata dal Tribunale, essendo in re ipsa le ragioni del diverso profilo concorsuale di selezione preclusivo della “chiamata” di un “idoneo” del pregresso concorso.
Ha inoltre avanzato domanda cautelare, chiedendo la sospensione della impugnata sentenza in quanto “Nelle more del giudizio, l’Ateneo finirebbe col “chiamare” la vittoriosa idonea, dietro pressione di questa e in ragione dell’ovvia urgenza dell’Ateneo di coprire il “posto” in palio”.
2. Si sono costituite l’Università resistente e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per resistere al ricorso.
2.1. In particolare, quest’[#OMISSIS#] ha eccepito il difetto di legittimazione attiva rispetto all’azione proposta e nel merito ha sostenuto l’infondatezza dell’opposizione.
3. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 13 giugno 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il difensore della dott.ssa [#OMISSIS#] ha chiesto, nell’interesse delle parti, la possibilità di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art.60 del cod. proc. amm.; il difensore di parte ricorrente non si è opposto e, dopo ampia discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
3.1. L’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione attiva è fondata.
Infatti, ai sensi dell’art. 108 c.p.a., “Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”.
La giurisprudenza ha chiarito che, in base a tale disposizione, sono legittimati all’opposizione di terzo: a) i controinteressati pretermessi, i controinteressati non facilmente identificabili, i controinteressati sopravvenuti e tutti i terzi titolari di una posizione non di mero fatto, autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza opposta, che si connettono naturalmente all’oggetto del giudizio su atti amministrativi; b) i titolari di diritti soggettivi, che sarebbero potuti intervenire nel giudizio in via principale o litisconsortile (Consiglio di Stato sez. III, 14 novembre 2017, n.5247; Cons. St., 11 marzo 2019 n. 1619, 18 novembre 2013, n. 5451; Ad. Plen. n. 2 dell’11 gennaio 2007).
Orbene, in capo all’opponente non è possibile ravvisare alcuna delle posizioni legittimanti identificate dalla legge e dalla giurisprudenza.
Infatti, la stessa asserisce di avere partecipato, “unica” oltre alla dott.ssa [#OMISSIS#], alla procedura concorsuale di cui al bando annullato con la sentenza opposta.
Sul punto la dott.ssa [#OMISSIS#] osserva peraltro che “non si comprende come [tale circostanza] possa esserle nota, atteso che la Commissione giudicatrice non risulta aver proceduto all’esame delle domande di ammissione, essendosi limitata, nell’unica seduta che ha preceduto all’annullamento della procedura concorsuale, a determinare soltanto i criteri di valutazione …”.
A prescindere da tale circostanza, va comunque affermato che, a fronte dell’impugnazione del bando, di concorso o di gara, non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati, atteso che la qualifica di controinteressato – ossia di soggetto che possa ricavare da esso un beneficio immediato e diretto ed al quale il ricorso debba pertanto essere necessariamente notificato – non si configura in capo al mero partecipante sintantoché non si sia proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 19/03/2018, n.1745; Cons. Stato, III, 31 ottobre 2017, n. 5038; V, 8 novembre 2012, n. 5694; VI, 26 gennaio 2009, n. 348; V, 10 settembre 2008, n. 4308).
Come affermato dalla giurisprudenza recente, infatti, “La semplice presentazione della domanda di partecipazione – cui a rigore neppure consegue, in modo automatico, l’effettiva partecipazione al concorso e, dunque, l’ipotetica chance di superarlo di cui parla l’appellante – sotto questo profilo non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato (tale non essendo [#OMISSIS#] la generica possibilità di difendere “la propria chance di assunzione” …) ma, al più, una mera aspettativa di fatto, non azionabile in giudizio. Nel [#OMISSIS#] di specie, aggiungasi a maggior ragione, neppure era iniziata la fase preliminare di verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati.” (Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 2018 n. 5864).
Nel [#OMISSIS#], non risulta che la selezione sia stata espletata, con la conseguenza che non viene a configurarsi una posizione giuridicamente tutelata di controinteressata in capo alla dott.ssa [#OMISSIS#], neanche sopravvenuta, legittimante la proposizione del [#OMISSIS#] impugnatorio di cui all’art. 108 c.p.a.; né la presentazione della domanda di partecipazione radica in capo al partecipante una posizione giuridica qualificata e differenziata alla luce di quanto sopra esplicitato.
Né ancora si può sostenere che l’odierna ricorrente vanti un interesse autonomo e contrario rispetto a quello dell’attuale controinteressata, originaria ricorrente nel ricorso per effetto del quale è stato riconosciuto il diritto di quest’[#OMISSIS#] allo scorrimento della precedente selezione e, quindi, l’illegittimità del bando al cui mantenimento, adesso, invece, l’attuale ricorrente aspira.
Infatti, mentre la prima, come detto, vanta una mera aspettativa di fatto (in quanto tale non azionabile), la legittimazione della seconda all’impugnazione del bando, con richiesta di suo annullamento, derivava dall’aver conseguito un giudizio di idoneità all’esito della precedente procedura concorsuale, legittimante – [#OMISSIS#] sussistenza dei presupposti – la pretesa alla chiamata, ostacolata, appunto, dalla nuova selezione.
3.2. Conclusivamente, l’opposizione di terzo proposta è inammissibile.
4. Le spese, tuttavia, possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/07/2019