N. 00413/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02226/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Paterniti, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Cagliari, 27;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina 149;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Ferro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Mariano [#OMISSIS#] in Catania, Perugia n. 10;
Toscano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania rep. 2401, prot. 91927 del 20 luglio 2015, di nomina della Commissione della procedura selettiva di chiamata a un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – settore scientifico disciplinare IUS 08 – Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di tale ateneo, indetta con decreto rettoriale rep. 2510, prot. 72472 del 18 giugno 2014;
– della deliberazione del 17 giugno 2015 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di detta Università, richiamata nelle premesse del decreto sopra impugnato, di individuazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale componente interno di detta commissione;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,
– del verbale n. 1 del 10 settembre 2015 della Commissione nominata nell’ambito della predetta procedura selettiva;
– del verbale n. 2 del 9 ottobre 2015 della medesima Commissione, con numero tre allegati, contenente la valutazione e i giudizi espressi su pubblicazioni, titoli e attività di ricerca e didattica del ricorrente e dei controinteressati dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro e dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano;
– del verbale n. 3 del 10 ottobre 2015 della medesima Commissione, con numero tre allegati, contenente la valutazione della prova didattica e di accertamento delle competenze linguistiche del ricorrente e dei controinteressati dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro e dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano e i giudizi ivi espressi;
– del verbale n. 4 del 10 ottobre 2015 della medesima Commissione, con un allegato, contenente la valutazione comparativa dei candidati dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro e dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano nonché i giudizi comparativi ivi espressi in ordine ai suddetti e l’individuazione, a maggioranza e con il voto contrario del prof. Mezzetti, del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto Costituzionale – settore scientifico disciplinare IUS 08 – Diritto Costituzionale;
– della relazione riassuntiva dei lavori della Commissione trasmessa all’Area Gestione Amministrativa del Personale e assunta al protocollo di quest’ultima in data 12 ottobre 2015, prot. n. 123759;
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania n. 3643 del 22 ottobre 2015 prot. n. 129707, di approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata a un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato, recante l’indicazione del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro quale vincitore e destinatario dell’eventuale chiamata;
– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29 ottobre 2015, di approvazione della proposta di chiamata del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 30 ottobre 2015 di ratifica del citato decreto del Rettore n. 3643 del 22 ottobre 2015 prot. n. 129707, di approvazione degli atti della procedura di selezione;
– dello sconosciuto decreto a firma del Rettore e del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania di immissione nel ruolo del medesimo Ateneo del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 6 ottobre 2015 (punto n. 30);
– della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20 ottobre 2015, di approvazione della chiamata del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
– del decreto del Rettore n. 3768, prot. n. 134141 del 29 ottobre 2015, di nomina in ruolo del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
– della deliberazione del 30 ottobre 2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania di ratifica del decreto del Rettore di approvazione degli atti della selezione e della nomina in ruolo del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Ferro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale il ricorrente ha impugnato il decreto del Rettore, del 20.07.2015, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata a un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale di Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, indetta con decreto rettorale del 18.06.2014, nonché la presupposta deliberazione del 17.06.2015 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di individuazione del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale componente “interno” della commissione giudicatrice della procedura selettiva.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha poi impugnato:
– il verbale del 10.09.2015 della Commissione di concorso;
– il verbale del 09.10.2015 della medesima Commissione, contenente la valutazione e i giudizi espressi su pubblicazioni, titoli e attività di ricerca e didattica del ricorrente e dei controinteressati;
– il verbale n. 3 del 10.10.2015 della medesima Commissione, contenente la valutazione della prova didattica e di accertamento delle competenze linguistiche del ricorrente e dei controinteressati;
– il verbale n. 4 del 10.10.2015 della medesima Commissione, contenente la valutazione comparativa dei candidati Ferro e Toscano, nonché i giudizi comparativi ivi espressi in ordine ai suddetti e l’individuazione, a maggioranza e con il voto contrario del prof. Mezzetti, del dott. Ferro quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
– la relazione riassuntiva dei lavori della Commissione trasmessa all’Area Gestione Amministrativa del Personale e assunta al protocollo di quest’ultima in data 12.10.2015;
– il decreto del Rettore n. 3643 del 22.10.2015, di approvazione degli atti della procedura, recante l’indicazione del dott. Ferro quale vincitore e destinatario dell’eventuale chiamata;
– la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 29.10.2015, di approvazione della proposta di chiamata del dott. Ferro a professore di seconda fascia nel settore concorsuale citato;
– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 30.10.2015, di ratifica del citato decreto del Rettore n. 3643 del 22.10.2015, di approvazione degli atti della procedura;
– lo sconosciuto decreto a firma del Rettore e del Direttore Generale dell’Università di immissione nel ruolo del medesimo Ateneo del dott. Ferro quale professore di seconda fascia.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche:
– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 06.10.2015;
– la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 20.10.2015, di approvazione della chiamata del dott. Ferro a professore di seconda fascia;
– il decreto del Rettore del 29.10.2015, di nomina in ruolo del dott. Ferro;
– la deliberazione del 30.10.2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di ratifica del decreto del Rettore di approvazione degli atti della selezione e della nomina in ruolo del dott. Ferro a professore di seconda fascia.
Con ordinanza n. 39 del 15.01.2016 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 198 del 17.03.2016 anche il CGA ha rigettato l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 23.02.2016 la causa è stata posta in decisione.
1) Il ricorrente ha chiesto, ex art. 89 c.p.c., che si ordini la cancellazione di alcune frasi contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, specificamente indicate, da lui ritenute offensive e sconvenienti.
Il Collegio non rinviene però l’offensività lamentata, alcune di tali frasi trovando riferimento in alcuni elementi di fatto agli atti di causa, e altre essendo semplicemente rivolte a meglio descrivere, seppure in modo rafforzato, la fattispecie e le ragioni fatte valere.
Allo stesso modo, non si ritiene di dover accogliere l’analoga richiesta formulata dal ricorrente.
2.1) Preliminarmente, va esaminata l’eccezione, sollevata dal controinteressato Ferro, di “inammissibilità del ricorso introduttivo, della domanda cautelare e dei motivi aggiunti”, perché “l’eventuale annullamento della procedura selettiva di cui è causa non potrebbe più essere rinnovata, atteso il carattere “straordinario” del Fondo utilizzato dall’Università di Catania” per l’assunzione de qua, da concludersi entro il 31 ottobre 2015, con la conseguente “inammissibilità dei gravami presentati dal ricorrente per carenza di interesse”.
Il Collegio osserva infatti che la “straordinarietà” è legata soltanto al quantum del finanziamento eccezionalmente erogato, e non alla procedura concorsuale. Fermo restando comunque che un interesse sussisterebbe anche solo dal punto di vista del richiesto risarcimento dei danni.
2.2) È infondata anche l’eccezione di inammissibilità motivata con l’affermazione che il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente ricusare il prof. [#OMISSIS#], perché non esisteva alcuna causa di ricusazione riconducibile a quest’ultimo soggetto.
3) Con il ricorso principale il ricorrente fa valere l’illegittimità della commissione, perché alla sua nomina avrebbero partecipato due soggetti (i professori Cariola e [#OMISSIS#]) da ritenere incompatibili.
Il secondo perché, dopo l’istanza di ricusazione presentata dall’attuale ricorrente, legata “agli stretti legami professionale con il candidato dott. Ferro”, si era dimesso dalla commissione, di cui era stato nominato a suo tempo componente “interno”, e aveva anzi presentato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania ove denunciava la sussistenza di fattispecie di reato a suo dire poste in essere dal ricorrente.
E pertanto, secondo il ricorrente egli non avrebbe potuto prendere parte alla seduta del 17.06.2015, in cui il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha proceduto alla individuazione di un nuovo componente interno. Il ricorrente afferma infatti che “alla seduta deliberante, come si evince della lettura della delibera impugnata, intervenivano sia il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che il prof. [#OMISSIS#] Cariola i quali partecipavano attivamente al dibattito per la designazione del nuovo membro interno”.
Il prof. Cariola sarebbe invece incompatibile perché, diversi anni prima della procedura in esame, il candidato Ferro avrebbe svolto la pratica legale presso il suo studio.
Con il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente fa valere un ulteriore motivo di incompatibilità del prof. Cariola, legato al fatto di avere pubblicato insieme al dott. Ferro 4 libri, cioè “pubblicazioni prive di natura scientifica bensì a carattere commerciale (sono raccolte di leggi) e tale elemento evidenzia ancor di più l’esistenza di quel legame professionale e personale da tempo intercorrente tra candidato Ferro ed il prof. Cariola…il quale supera il semplice rapporto allievo – maestro per dare luogo ad un rapporto più forte caratterizzato dalla reciprocità d’interessi di carattere economico”.
Il motivo è però irricevibile in quanto tardivo, perché, in quanto legato a circostanze rilevabili fin dall’inizio, avrebbe potuto e dovuto essere fatto con il ricorso principale. Il fatto che tale aspetto sia emerso dall’esame del curriculum del dott. Ferro, acquisito a seguito “dell’accesso ai documenti amministrativi effettuato dal ricorrente a chiusura della procedura concorsuale”, è in tal senso irrilevante, perché il ricorrente avrebbe potuto acquisire tale curriculum già quando ha impugnato la nomina della commissione, e i nomi dei candidati erano noti.
In ogni caso, il motivo relativo alla incompatibilità, con riferimento sia al prof. Cariola che al prof. [#OMISSIS#], è anche inammissibile, per carenza di interesse.
Infatti, tale incompatibilità avrebbe potuto astrattamente prospettarsi qualora i proff.ri Cariola e [#OMISSIS#] avessero dovuto far parte della commissione di concorso, mentre invece ciò di cui si sta discutendo è solo la nomina della commissione, per cui, per prospettare anche solo astrattamente una incompatibilità, dovrebbe ipotizzarsi la precisa volontà dei proff.ri Cariola e [#OMISSIS#] di proporre un commissario che essi sapevano già potesse essere, per chissà quale ragione, propenso a favorire proprio il dott. Ferro; ora, non soltanto di una siffatta ipotesi assurda non vi è alcuna prova, ma tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di esposto in altra sede.
La conclusione è che a tale motivo il ricorrente in realtà non ha interesse, proprio perché quand’anche i proff.ri Cariola e [#OMISSIS#] fossero stati incompatibili non si capisce come la loro partecipazione alla nomina della commissione possa aver pregiudicato il ricorrente.
Inoltre, specificamente per quanto riguarda il prof. [#OMISSIS#], quand’anche si potesse affermare la sussistenza delle ragioni di una sua incompatibilità, è da rilevare che egli si è limitato a prendere parte alla votazione per la nomina del membro interno, e a far proporre dal prof. Cariola, sebbene a nome di entrambi, il nome del prof. [#OMISSIS#], ma non ha partecipato anche alla discussione, così non influendo in alcun modo sul dibattito.
E infatti, dal verbale risulta che è solo il prof. Cariola a esporre “le ragioni per cui ha indicato, unitamente al prof. [#OMISSIS#], il nome del prof. [#OMISSIS#] quale possibile membro interno”.
La circostanza poi che anche il prof. [#OMISSIS#] ha preso parte alla votazione risulta irrilevante, visto che il prof. [#OMISSIS#] è stato nominato dal Consiglio di Dipartimento a larghissima maggioranza, per cui la censura non supera la c.d. “prova di resistenza”, e va dichiarata inammissibile.
Con riferimento poi al prof. Cariola, e ai suoi rapporti con il dott. Ferro, la giurisprudenza citata dal ricorrente in proposito non è pertinente, sia perché in questo caso non si può parlare di vera e propria collaborazione professionale, perché trattasi di mera “pratica legale”, e sia perché quest’ultima risale al periodo dal 15.09.2003 al 15.01.2007, e quindi a ben 8 anni prima la nomina della commissione impugnata, mentre non risulta alcun rapporto professionale attuale che possa condurre a una incompatibilità.
Quanto alle pubblicazioni, e ferma restando l’osservazione che il prof. Cariola non è membro della commissione, è noto che non comporta l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; ciò perché si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 18/08/2010 n. 5885).
È poi ovvio che ogni pubblicazione comporta anche un ritorno di tipo economico, per cui tale aspetto, su cui il ricorrente ha in particolare insistito, è del tutto irrilevante.
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse.
4) Il motivo di ricorso dei motivi aggiunti legato alla mancata risposta del Rettore all’istanza di annullamento in autotutela – essendosi egli limitato “alla laconica affermazione della sussistenza della regolarità formale degli atti”, e quindi emanando un atto “meramente confermativo”, non autonomamente impugnabiule – e al mancato invio del c.d. preavviso di rigetto, è infondato, perché, come è noto, le pubbliche Amministrazioni non hanno alcun obbligo di rispondere a istanze di annullamento in autotutela (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 07/11/2016 n. 4642).
5) Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 117/2000, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. i della L. 3/07/1998 n. 210, perché i professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nei dodici mesi antecedenti alla nomina quali componenti della commissione di valutazione della procedura comparativa in oggetto, sono stati nominati componenti, assumendone il relativo incarico, di altre commissioni di valutazione in analoghe selezioni concorsuali, di cui il ricorrente fornisce i relativi dati.
Il motivo è però irricevibile per tardività, perché avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere nel ricorso principale, con cui è stata contestata la nomina della commissione. In ogni caso, è anche infondato, perché la normativa di riferimento non è più quella invocata dal ricorrente, essendo stata rimessa all’autonomia regolamentare delle Università il potere di disciplinare la composizione delle commissioni.
6) Con altro motivo di ricorso, il ricorrente fa valere: “Eccesso di potere per sviamento della funzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 1, della legge n. 240/2010, dell’art. 3 del D.R. del 07.02.2014, prot. 13733, recante “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)”, dell’art. 6, commi 2 e 3, del bando di concorso – Eccesso di potere per sviamento della funzione e contraddittorietà tra atti per il mancato rispetto dei criteri valutativi predeterminati dalla commissione di concorso – Eccesso di potere per difetto e mancanza di motivazione anche per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento di fatto”.
Il ricorrente rappresenta che “l’art. 24, comma 1, della L. 240/2010 (c.d. Legge [#OMISSIS#]) demanda al potere regolamentare di ogni singolo ateneo la disciplina della procedura di selezione concorsuale”, e “in ragione di ciò, con D.R. del 07.02.2014, prot. 13733 l’Università degli Studi di Catania si è dotata di un apposito regolamento recante la disciplina delle selezioni concorsuali dei docenti di prima e seconda fascia. Al riguardo, l’art. 3 del regolamento di ateneo, relativo alla “valutazione dell’attività didattica”, stabilisce espressamente che: «Ai fini della valutazione dell’attività didattica, sono considerati l’entità, la continuità e la qualità della attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto. Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti». La citata previsione del regolamento di ateneo, successivamente, è stata pedissequamente trasposta nel bando di concorso (cfr. art. 6, commi 2 e 3). In ragione delle menzionate previsioni, anche la commissione di concorso, nella prima riunione del 10 settembre 2015, procedendo a predeterminare i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati, ha integralmente e testualmente recepito quanto previsto dal regolamento di ateneo e dal bando di concorso in merito alla valutazione della “attività didattica” e della “attività didattica integrativa””.
Il ricorrente lamenta però che “la commissione, pur predeterminando i criteri da utilizzare per la valutazione dell’attività didattica, non ha però individuato dei punteggi utili a quantificare la valutazione dei vari elementi racchiusi nella voce relativa all’attività didattica dei vari candidati”, cosicché “la commissione – in sede di valutazione dei candidati – non ha neanche espresso un giudizio specifico (in termini di insufficienza/sufficienza, ovvero di positività o di eccellenza) né con riferimento alle singole voci individuate dal regolamento, dal bando e dagli stessi criteri predeterminati dalla commissione, né avendo riguardo alla complessiva “attività didattica” dei candidati. Differentemente, dopo essere stata solo parzialmente citata e peraltro non da tutti i commissari (!) l’attività didattica di ciascun candidato in termini meramente riepilogativi, nei giudizi individuali i commissari hanno espresso unicamente una sorta di giudizio sommario riferito però alla complessiva valutazione di ciascun candidato, quindi, non circoscrivendo la valutazione dell’attività didattica. Analogamente, anche in sede di giudizio collegiale su ciascun candidato, la commissione ha solo sommariamente e parzialmente riepilogato l’attività didattica dei candidati, includendola nella valutazione complessiva degli stessi e, quindi, rendendo impossibile circoscrivere ed individuare la specifica valutazione attribuita all’attività didattica di ciascun candidato”. Secondo il ricorrente, “tale modo di procedere…appare ulteriormente aggravato dal fatto che…il commissario [#OMISSIS#], valutando il candidato Paterniti, non ha fatto neanche una minima menzione né della sua attività didattica, né dell’attività di didattica integrativa, né della attività di ricerca”, soffermandosi “solo sulla sommaria valutazione delle pubblicazioni del candidato, senza alcuna specifica valutazione dei titoli dallo stesso prodotti in merito alla attività didattica e di ricerca scientifica”.
In sostanza il ricorrente afferma che “la “valutazione dell’attività didattica”…richiede una valutazione analitica avendo riguardo a singole e specifiche voci che, ove correttamente prese in considerazione, esaminati i c.v. presentati dai candidati, avrebbero dovuto determinare una profondissima prevalenza del dott. Paterniti sul dott. Ferro”.
Nel senso da lui affermato il ricorrente valorizza la c.d. “relazione di minoranza”, presentata dal commissario Mezzetti, secondo cui «L’attività didattica del dott. [#OMISSIS#] Paterniti, in particolare, risulta chiaramente prevalente sotto il profilo quantitativo e qualitativo rispetto a quella del dott. Ferro».
In realtà, l’impostazione del ricorrente, secondo la quale la commissione avrebbe dovuto perfino attribuire dei “punteggi utili a quantificare la valutazione dei vari elementi racchiusi nella voce relativa all’attività didattica dei vari candidati”, è priva di fondamento, perché da nessuna disposizione del citato regolamento dell’Università è possibile desumere un simile obbligo. Come pure dalle medesime disposizioni non emerge neppure un obbligo per la commissione di esprimere un giudizio specifico su ogni singola voce su cui è previsto che si pronunci (attività didattica, attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche), perché, da una parte, gli artt. 3 e 4 del regolamento si limitano, a prevedere: per la valutazione dell’attività didattica, l’obbligo di considerare “l’entità, la continuità e la qualità della attività”, per l’attività di ricerca “gli aspetti” da tener presente nel valutare “gli standard qualitativi”, e per le pubblicazioni scientifiche i tipi di pubblicazioni e di testi astrattamente valutabili, e i “criteri” sulla base dei quali valutare “le singole pubblicazioni scientifiche”.
Dall’altra, il successivo art. 12, relativo alle “modalità di svolgimento della procedura selettiva”, si limita a disporre che “la commissione…seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto; ciò, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati…. La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all’esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell’eventuale chiamata”.
In sostanza, dalle citate disposizioni emerge che il risultato finale è frutto di una “valutazione comparativa” complessiva tra i candidati, “effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati”, incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, perché il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (cfr. Cons. St., sez. VI, 14/11/2011 n. 6008).
Cosicché anche eventuali valutazioni non eccellenti di singoli aspetti del curriculum del candidato possono essere superati e assorbiti dal giudizio complessivo sulla sua esperienza e suoi titoli.
E pertanto, il motivo di ricorso esaminato va ritenuto infondato.
7) Analogamente, va ritenuto infondato anche il motivo di ricorso con cui si censura la violazione delle medesime disposizioni citate, ma con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e all’attività di ricerca, perché anche trattando di tali aspetti il ricorrente lamenta che “la commissione, pur predeterminando i criteri da utilizzare per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica e per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, non ha però individuato dei punteggi utili a quantificare il valore dei plurimi elementi riconducibili alle dette voci valutative. In tal modo, pur dichiarando in sede comparativa la prevalenza di un candidato su un altro, la commissione non ha potuto concretamente determinare ed identificare il “quantum” della detta prevalenza e, conseguentemente, l’influenza della prevalenza stessa sul giudizio complessivo di ciascun candidato”. In altri termini, secondo il ricorrente “la commissione ha omesso di prendere in considerazione e di tenere conto della consistenza complessiva, dell’intensità e della continuità delle complessive pubblicazioni scientifiche”, e, in particolare, che “è oggettivamente evidente la prevalenza della complessiva produzione scientifica del dott. Paterniti rispetto a quella del dott. Ferro”.
E per quanto riguarda l’attività di ricerca, per il ricorrente “non può considerarsi valutazione congrua e idonea di tale specifico elemento quella con la quale, sia i singoli commissari nei giudizi individuali, sia la commissione nei giudizi collegiali, hanno complessivamente valutato ciascun candidato. Nei detti termini, quindi, con riferimento allo specifico elemento della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la commissione non ha espresso alcun giudizio specifico e dettagliato”.
Ora, per quanto riguarda le pubblicazioni, è da rilevare che l’art. 4, comma 2, del citato regolamento d’ateneo prevede che “la valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Il Collegio ritiene evidente che sebbene “ogni singola pubblicazione” debba comunque essere valutata, resta il fatto che anche per tale aspetto dell’esperienza del candidato il giudizio finale è frutto di una valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni presentate, e non di una sommatoria dei giudizi (e tantomeno di eventuali punteggi) espressi sulle singole pubblicazioni.
Fermo restando che dall’allegato 3 al verbale n. 2 risulta che sulle singole pubblicazioni sono stati espressi da ogni commissario specifici giudizi individuali, congruamente motivati sulle caratteristiche di ognuna (cfr. Cons. St., sez. VI, 11/09/2003 n. 5095 per la precisazione che ciò che si richiede è “la complessiva valutazione dei titoli e dell’attività scientifica dei candidati, senza che ciò implichi un’analitica disamina di tutte le pubblicazioni presentate”; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 26/01/2015 n. 317: “è necessario e sufficiente che tutti i titoli e le pubblicazioni siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati, dato che il giudizio settoriale sulle pubblicazioni e sui titoli entra nel più completo esame dei candidati, esso sì da condurre in via comparativa: non sono, quindi, le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo del concorrente, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati”).
Tali considerazioni sono valide anche per quanto riguarda l’attività di ricerca.
Nel giudizio collegiale sul dott. Ferro la commissione precisa che “esaminato il curriculum del candidato e valutate le predette attività didattiche e didattico-integrative svolte nonché l’attività scientifica globale svolta dallo stesso e le pubblicazioni scientifiche presentate ai tini della presente procedura,…il dott. Ferro possiede con giudizio più che positivo i titoli e la qualificazione per svolgere le funzioni didattico-scientifiche di cui al bando”.
Mentre sul ricorrente la commissione afferma che egli “possiede con giudizio positivo i titoli e la qualificazione per svolgere le funzioni didattico-scientifiche di cui al bando” (con giudizio dissenziente del prof. Mezzetti, secondo il quale il ricorrente meritava anch’egli “giudizio più che positivo”.
Nella seduta conclusiva del 10.10.2015 la commissione ha proceduto “alla valutazione comparativa dei candidati e all’individuazione del candidato destinatario dell’eventuale chiamata”, dando atto che “la discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun