La materia dell’elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del disposto di cui all’art. 3 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, della normativa citata.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 526
Università degli studi-Enti autonomi-Dimissioni Rettore-Supplenza
N. 00526/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Maggio e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Riccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] Priolo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crispi 225 c/o Studio Libertini;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Codacons – Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via V.E. [#OMISSIS#], 15;
ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiara, Salvatore D’Asero, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Giovanni Di Rosa, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fabbi, [#OMISSIS#] Figuera, [#OMISSIS#] Orazio Genovese, Giovanni Grasso, [#OMISSIS#] Guidara, [#OMISSIS#] Guzzardi, Salvatore Ingrassia, [#OMISSIS#] La Rosa, [#OMISSIS#] Las Casas, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maugeri, [#OMISSIS#] Mazza, [#OMISSIS#] Meli, [#OMISSIS#] Migliorino, [#OMISSIS#] Mignosa, [#OMISSIS#] Milazzo, [#OMISSIS#] Nicosia, [#OMISSIS#] Pacella, Massimo Paradiso, [#OMISSIS#] Patané, Giovanni Raiti, [#OMISSIS#] Randazzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Santagati, [#OMISSIS#] Santangeli, [#OMISSIS#] Sapienza, [#OMISSIS#] Scalia, [#OMISSIS#] Sicurella, [#OMISSIS#] Siracusano, [#OMISSIS#] Sole Testuzza, Venera Tomaselli, [#OMISSIS#] Vigo, Salvatore Angelo Zappalà, Angelo Zappulla, Concetto Costa, Cristiana [#OMISSIS#] Pettinato, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Albergo, Amico [#OMISSIS#]; Battiato [#OMISSIS#]; Biondi [#OMISSIS#]; Branca [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Bruno [#OMISSIS#]; Caraci [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Cherubini [#OMISSIS#]; Chiechio [#OMISSIS#]; Cirmi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Consiglio [#OMISSIS#]; Conti [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Copani [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Cormaci [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grazia; De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Di Benedetto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Salvatore; Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Di Silvestro [#OMISSIS#]; Falci [#OMISSIS#]; Fanciullo [#OMISSIS#]; Farinella Giovanni [#OMISSIS#]; Forte [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Sciuto; Geraci [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Greco [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grazia; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Guccione Salvatore; Gueli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Immè [#OMISSIS#]; Insolia [#OMISSIS#]; La Rocca [#OMISSIS#]; La Rosa [#OMISSIS#]; Lamia [#OMISSIS#]; Lanzafame [#OMISSIS#]; Lanzafame [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Salvatore; [#OMISSIS#] Salvatore; Lo Faro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Ragusa; Mazzone [#OMISSIS#]; Messina [#OMISSIS#]; Mirabella Salvatore; Mulder [#OMISSIS#] Dominique [#OMISSIS#]; Mulone [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Salvatore; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Paladino [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Parenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Piccitto Giovanni; Pistarà Venerando; Platania [#OMISSIS#]; Pluchino [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Grazia; Puzzo [#OMISSIS#]; Ragusa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Rapisarda [#OMISSIS#]; Rappazzo Felice; Riggi [#OMISSIS#]; Rimini [#OMISSIS#]; Rizzarelli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Romano [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vita; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Russo [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Salvatore; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Satriano [#OMISSIS#]; Scalia Marina; Scattina [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Scuderi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Libero; Sichera [#OMISSIS#]; Siringo [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Trovato Massimo; Uva [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato Emiliano [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento
1) ove occorra, del decreto prot. n. 602 del 2 luglio 2019 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale sono state accolte le dimissioni del prof. [#OMISSIS#] Basile dalla carica di rettore dell’Università degli studi di Catania, nell’ipotesi in cui lo si interpretasse quale atto autorizzativo del “decano dei professori di prima fascia” del medesimo Ateneo a sostituire gli organi accademici rettore e prorettore, in caso di loro contemporanea assenza o impedimento;
2) della convocazione urgente del 5 luglio 2019 del Senato accademico ad opera del “decano dei professori di prima fascia”;
3) della deliberazione dell’8 luglio 2019 del Senato accademico, di cui al verbale n. 8, con la quale il “decano dei professori di prima fascia” è stato invitato a procedere all’indizione delle elezioni del rettore ed è stata nominata la Commissione elettorale;
4) del decreto prot. 215456 dell’8 luglio 2019 di indizione delle elezioni del rettore e di fissazione delle date delle votazioni;
5) dei successivi atti delle operazioni di voto e di scrutinio, ivi incluse le convocazioni degli aventi diritto al voto e le nomine dei componenti dei seggi elettorali;
6) della relativa graduatoria finale dei candidati;
7) della proclamazione dell’eletto rettore;
8) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di nomina dell’eletto rettore;
9) di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto>>.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29102019:
per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento,
1) ove occorra, del decreto prot. n. 602 del 2 luglio 2019 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale sono state accolte le dimissioni del prof. [#OMISSIS#] Basile dalla carica di rettore dell’Università degli studi di Catania, nell’ipotesi in cui lo si interpretasse quale atto autorizzativo del “decano dei professori di prima fascia” del medesimo Ateneo a sostituire gli organi accademici rettore e prorettore, in caso di loro contemporanea assenza o impedimento;
2) della convocazione urgente del 5 luglio 2019 del Senato accademico ad opera del “decano dei professori di prima fascia”;
3) della deliberazione dell’8 luglio 2019 del Senato accademico, di cui al verbale n. 8, con la quale il “decano dei professori di prima fascia” è stato invitato a procedere all’indizione delle elezioni del rettore ed è stata nominata la Commissione elettorale;
4) del decreto prot. n. 215456 dell’8 luglio 2019 di indizione delle elezioni del rettore e di fissazione delle date delle votazioni;
5) dei successivi atti delle operazioni di voto e di scrutinio, ivi incluse le convocazioni degli aventi diritto al voto, le nomine dei componenti dei seggi elettorali, e gli atti del 23 e del 26 agosto 2019 (di cui ai verbali nn. 2 e 3 della Commissione elettorale ed ai verbali dei seggi elettorali);
6) della relativa graduatoria finale dei candidati (di cui al verbale n. 3 della Commissione elettorale);
7) della proclamazione dell’eletto rettore, in data 26 agosto 2019, prof. [#OMISSIS#] Priolo (di cui al verbale n. 3 della Commissione elettorale);
8) della decisione definitiva della Commissione elettorale di Ateneo di cui al verbale n. 5 dell’11 settembre 2019, comunicata, a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la medesima Commissione ha dichiarato inammissibile e rigettato per presunta carenza di legittimazione attiva e di interesse e perché, nel merito, asseritamente infondate le domande di annullamento delle operazioni di voto e di scrutinio del 23 agosto 2019 e di quelle del 26 agosto 2019;
9) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 800 del 19 settembre 2019 di nomina dell’eletto rettore, prof. [#OMISSIS#] Priolo, per sei anni a decorrere dalla data del decreto medesimo;
10) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata nell’adunanza del 1° ottobre 2019 di cui al verbale n. 9 (punto 7 dell’o.d.g. ), sotto la presidenza del prorettore, prof.ssa [#OMISSIS#] Patanè, e con la partecipazione dei proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Mulone (tutti e tre intervenienti ad opponendum, nel presente giudizio), tesa a “confermare la nomina degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quali difensori dell’Ateneo nel ricorso n. 1327/2019 proposto innanzi al TAR Catania dai dott.ri [#OMISSIS#] Maggio e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano”;
11) di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Priolo e degli intervenienti ad adiuvandum e ad opponendum indicati in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I dottori [#OMISSIS#] Maggio e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, titolari del diritto di elettorato attivo per le elezioni del rettore dell’Università degli studi di Catania, hanno impugnato gli atti in epigrafe, assumendo il difetto assoluto di attribuzione del decano dei professori di prima fascia ad adottare gli atti contestati, il difetto assoluto di attribuzione dei vicedirettori e del decano di dipartimento e la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici aspetti.
Hanno esposto che, in data 28 giugno 2019, il rettore e prorettore, nonché altri otto professori di prima fascia, la maggior parte dei quali titolari di cariche istituzionali (cinque direttori di dipartimento e il presidente della Scuola di Medicina) dell’Università degli studi di Catania, sono stati attinti da misure cautelari interdittive all’esercizio delle loro pubbliche funzioni, adottate dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica.
Rettore e prorettore, insieme ad altri indagati (quattro direttori di dipartimento), si sono successivamente dimessi e sono state confermate le misure interdittive (delle quali era stata richiesta la revoca) per nove destinatari delle stesse, sui dieci a cui erano state inflitte.
Si contesta che, in tale scenario, il “decano dei professori di prima fascia” dell’Università degli studi di Catania, prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], ritenendosi legittimato, non solo abbia indetto nuove elezioni, fissate per il mese di agosto 2019, con eventuale ballottaggio previsto per il 2 settembre 2019, previa illegittima convocazione urgente del Senato accademico, ma abbia anche compiuto, in asserita carenza di potere, gli atti qui contestati.
Avverso gli atti impugnati, in particolare, i ricorrenti, premessa la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell’art.63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, hanno dedotto i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, ultimo comma, Cost. e del principio di autonomia delle università, dell’art. 21-septies, l. n. 241/1990, dell’art. 6, comma 1, l. n. 168/1989, dell’art. 2, comma 1, lett. A), l. n. 240/2010. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, comma 3, lett. F) ed m), e commi 6 e 9, e 7, comma 4, dello statuto, dell’art. 4, comma 3, del regolamento e degli artt. 2, 5 e 12 del regolamento elettorale dell’Università degli studi di Catania. Difetto assoluto di attribuzione del decano dei professori di prima fascia.
Assume parte ricorrente che, dopo le misure interdittive applicate al rettore e al prorettore, la convocazione urgente del Senato accademico, ai fini dell’invito di cui al Regolamento elettorale di Ateneo, è avvenuta su iniziativa del decano, ritenendosi questi legittimato in virtù dell’art. 2, ultima parte, del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 264/1944. Tale norma sarebbe, invece, implicitamente abrogata per effetto della Legge n. 240/2010, legge organica di riforma del sistema universitario e di attuazione dell’autonomia costituzionalmente garantita alle Università. Il decano dei professori di prima fascia, pur non potendosi considerare un organo accademico [ex art. 2, comma 1, lett. a) L. n. 240/2010 ed art. 5 dello Statuto], ha convocato in via d’urgenza e presieduto il Senato accademico in asserito difetto assoluto di attribuzione e ha partecipato alle conseguenti sedute di tale Organo, contribuendo ad adottare le successive deliberazioni senatoriali. Tra queste ultime, in particolare, emergono l’invito al medesimo decano a indire le elezioni e la nomina della totalità dei componenti della Commissione elettorale da quest’ultimo presieduta, sicché vi sarebbe stata una nomina (anche) a questi rivolta.
Tanto comporterebbe un radicale vizio di nullità della deliberazione senatoriale dell’8 luglio 2019 (ex art. 21-septies L. n. 241/1990), invalidante la procedura elettorale indetta, e la nullità di tutti gli atti.
Per altro, il termine previsto dal regolamento elettorale di Ateneo entro il quale il decano, legittimamente invitato dal Senato, deve fissare le date delle votazioni (“in modo che le operazioni di voto si concludano entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica”) sarebbe ordinatorio, con conseguente discrezionalità in ordine alle date delle votazioni.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, ultimo comma, cost. e del principio di autonomia delle Università, dell’art. 21-septies, l. n. 241/1990, dell’art. 6, comma 1, l. n. 168/1989, dell’art. 2, comma 1, lett. A), l. n. 240/2010. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 7, comma 2, lett. A), e comma 6, 14 e 15, comma 7, statuto e 13, comma 1, e 6 e 43, comma 1, del regolamento elettorale dell’Università degli studi di Catania. Difetto assoluto di attribuzione dei vicedirettori e del decano di dipartimento.
Oltre al decano dei professori di prima fascia, soggetti non autorizzati, e dunque non legittimati a partecipare alla seduta del Senato accademico, sarebbero i quattro vicedirettori di dipartimento e il decano di dipartimento, che, invece, ne hanno preso attivamente parte, esprimendo le proprie preferenze mediante l’espressione del voto.
In particolare, i quattro vicedirettori dei dipartimenti presenti, in sostituzione dei titolari attinti dai provvedimenti interdittivi, avrebbero partecipato alla seduta del Senato accademico in difetto assoluto di attribuzione, non essendo titolari di poteri sostitutivi dei direttori dei dipartimenti, quali componenti del Senato accademico, ed essendo designati fiduciariamente dagli organi titolari, dei quali sarebbero coadiutori e sostituti soltanto nell’ambito del Dipartimento, ma non in seno alle più vaste funzioni relative all’Ateneo.
Anche il decano dei professori di prima fascia di un dipartimento presente avrebbe partecipato alla seduta del Senato accademico in difetto assoluto di attribuzione, non essendo titolare di poteri sostitutivi del corrispondente direttore, né quale organo del medesimo dipartimento, né tantomeno quale componente del Senato accademico. La partecipazione di soggetti estranei, in violazione di Legge, Statuto e Regolamento elettorale, nella fase di decisione di un organo collegiale, evidenzierebbe un vizio funzionale dell’attività del medesimo, non superabile neanche con la c.d. prova di resistenza.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento, dell’art. 6-bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione degli artt. 6 e 7 d.p.r. n. 62/2013 e degli artt. 2, 5, 6 e 12 del regolamento elettorale di ateneo.
Asserisce parte ricorrente che lo stretto legame fiduciario tra direttori e vicedirettori di dipartimento avrebbe imposto a questi ultimi di non assumere ab origine le delicatissime e imparziali funzioni di componente del Senato accademico (o quantomeno di segnalare ufficialmente il potenziale conflitto di interessi). Ancor più grave sarebbe la situazione di conflitto di interessi in capo al decano dei professori di prima fascia sulla nomina della Commissione elettorale medesima, di cui lo stesso è presidente, avendo proposto al Senato tre componenti su quattro della Commissione elettorale ed avendo compartecipato alla nomina della totalità dei componenti della Commissione elettorale. Inoltre, sempre in conflitto di interesse, ha compartecipato alla deliberazione del Senato accademico dell’8 luglio 2019, invitando se stesso ad indire le elezioni.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del d. Lgs.vo n. 199/2011 e/o dell’art. 11 della legge n. 400/1988. Invalidità derivata.
A seguito del vuoto normativo in ordine alla sostituzione del rettore e del prorettore, sarebbe stato obbligo del Consiglio dei Ministri e/o del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca disporre il commissariamento dell’Università degli studi di Catania, ai fini della regolare indizione e dello svolgimento delle elezioni del nuovo rettore e del governo dell’Ateneo catanese, nelle more delle elezioni, ai sensi della normativa indicata in rubrica.
V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, ultimo comma, cost. e del principio di autonomia delle università, dell’art. 2 del d. Lgs. Lgt. n. 264/1944, dell’art. 21-septies, l. n. 241/1990, dell’art. 6, comma 1, l. n. 168/1989, dell’art. 2, comma 1, lett. A), l. n. 240/2010. Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, comma 3, lett. f) ed m), e commi 6 e 9, e 7, comma 4, dello statuto, dell’art. 4, comma 3, del regolamento e degli artt. 2, 5 e 12 del regolamento elettorale dell’Università degli studi di Catania. Difetto assoluto di attribuzione del decano dei professori di prima fascia.
In via subordinata, anche a volersi considerare non abrogato (tacitamente e implicitamente) e dunque ancora vigente il D. Lgs. Lgt. n. 264/1944, l’art. 2 legittimerebbe, comunque, il professore più anziano (e non il decano, ossia il professore in servizio da più tempo).
I ricorrenti hanno quindi concluso, previo accoglimento delle istanze cautelari monocratiche e collegiali, per la declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti impugnati.
2. Si sono costituiti per resistere al giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Catania.
2.1. Quest’ultima, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione dei due ricorrenti; nel merito, l’Università ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, controdeducendo alle singole doglianze.
2.2. I ricorrenti, in data 22 agosto 2019, hanno prodotto ulteriore memoria, con la quale hanno sostenuto il difetto di rappresentanza processuale dell’Università, in quanto la procura è stata rilasciata dal decano, privo dei poteri sostitutivi del rettore e dunque di quello di rappresentanza in giudizio; inoltre, l’atto autorizzativo dell’incarico non sarebbe stato preceduto dal parere del consiglio di amministrazione, previsto come obbligatorio dall’art.11, comma 2, lett. f) dello statuto; hanno, inoltre, replicato alle controdeduzioni dell’Università.
3. Con decreto presidenziale n. 517 del 22 agosto 2019 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche, in quanto “… contemperati i reciproci interessi così come prospettati dalle parti, non appare sussistere il pregiudizio richiesto per l’adozione della misura cautelare monocratica”.
4. In data 5 settembre 2019 si è costituito il prof. Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nella qualità di evocato controinteressato, il quale ha eccepito: il difetto di giurisdizione; il difetto di legittimazione e di interesse ad agire; l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione degli atti regolamentari e statutari dell’ateneo di Catania, che sarebbero presupposti rispetto all’odierna impugnazione, in forza delle previsioni relative al decano. Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle censure di cui al ricorso.
5. L’Università ha prodotto documentazione, tra cui quella attestante che vi è stata proclamazione del nuovo rettore.
5.1. Con atto del 6 settembre 2019 si sono costituiti, con intervento ad opponendum, alcuni professori indicati in epigrafe, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse; nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
5.2. In data 9 settembre 2019 l’Università ha prodotto memoria.
5.3. In data 9 settembre 2019 hanno depositato atto di intervento ad opponendum altri professori di cui in epigrafe, per sostenere l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
5.4. Anche i ricorrenti hanno prodotto memoria.
5.5. In data 9 settembre 2019 ha frattanto depositato atto di intervento ad adiuvandum il Codaconds, a tutela dei destinatari dei servizi accademici; il pregiudizio che giustificherebbe il suo intervento sarebbe da rinvenirsi in una procedura di elezione che, oltre che essere illegittima sotto un punto di vista procedurale, troverebbe origine in un fatto di cronaca giudiziaria che minerebbe l’immagine e l’efficienza dell’Università.
6. Alla camera di consiglio del 12 settembre 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha ribadito il difetto di legittimità processuale dell’Università e ha chiesto l’esclusione della partecipazione alla camera di consiglio del difensore dell’Università, che ha replicato di avere legittima e corretta procura alle liti, conferita con determina dirigenziale e, comunque, ha chiesto termine, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al fine della sua regolarizzazione, ove ritenuto. Il Presidente, vista l’eccezione e rilevato che il dedotto vizio di autorizzazione è suscettibile di sanatoria, previa l’assegnazione di un termine da parte del Tribunale, ha assegnato il termine perentorio all’Università degli Studi di Catania di giorni trenta per la detta regolarizzazione; indi, “tenuto anche conto che analoga eccezione è stata mossa dalle parti resistenti in ordine alla presenza in camera di consiglio, stante l’asserito difetto di legittimazione, dell’interveniente ad adiuvandum Codacons, dispone che la trattazione non venga differita, rinviando alla fase decisoria ogni ulteriore determinazione in ordine alle dette eccezioni …” (cfr. verbale di udienza); quindi, il Presidente ha posto, dopo la discussione, l’istanza cautelare in decisione.
Con ordinanza cautelare n. 589 del 12 settembre 2019, il Collegio ha così disposto: “Richiamato il verbale dell’odierna udienza camerale, al cui contenuto e alle cui disposizioni si rinvia integralmente; Ritenuto che rimane impregiudicata la valutazione alla fase di merito sulle eccezioni in [#OMISSIS#] ivi rappresentate; Ritenuto, per quel che concerne la presente fase cautelare, che, nei limiti dell’esame necessariamente sommario della stessa, la novità e la complessità, in [#OMISSIS#] e nel merito, delle questioni dedotte non si prestano a essere ivi delibate, necessitando un adeguato approfondimento proprio della fase di merito; Ritenuto che le esigenze cautelari dei ricorrenti possono ritenersi adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, del cod. proc. amm.; Ritenuto, pertanto, che, in considerazione della quantità complessiva del carico di lavoro della Sezione, va fissata la pubblica udienza del 16.1.2020.”.
7. In data 30 settembre si è costituito il controinteressato prof. Priolo [#OMISSIS#] per resistere al giudizio.
8. In data 10 ottobre 2019 l’amministrazione ha depositato documentazione.
9. In data 29 ottobre 2019 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, con i quali, oltre gli atti già gravati con il ricorso introduttivo, hanno impugnato anche quelli successivi relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, come in epigrafe indicati.
Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
A. Illegittimità della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Catania del 1° ottobre 2019, di cui al verbale n. 9 (punto 7 dell’o.d.g.). Difetto di rappresentanza processuale. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6-bis l. N. 241/1990, 51 c.p.c. e 7 d.p.r. n. 62/2013.
I ricorrenti hanno reiterato l’eccezione di difetto di legittimazione dell’Università a stare in giudizio. Hanno, inoltre, contestato la deliberazione del c.d.a. adottata nell’adunanza del 1° ottobre 2019, sotto la presidenza del prorettore, prof.ssa [#OMISSIS#] Patanè, e con la partecipazione dei proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Mulone (tutti e tre intervenienti ad opponendum nel presente), con cui l’Università degli studi di Catania ha inteso “confermare la nomina degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quali difensori dell’Ateneo nel ricorso n. 1327/2019 proposto innanzi al TAR Catania dai dott.ri [#OMISSIS#] Maggio e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano”. In particolare, lamentano che la partecipazione alla deliberazione del C.d.A. del 1° ottobre 2019 da parte dei soggetti in questione avrebbe violato l’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (e/o l’art. 51 c.p.c.), in ragione della loro posizione di conflitto di interessi.
B. Illegittimità delle operazioni elettorali (e della decisione della commissione elettorale, nel merito) per mancanza di plausibili, certe ed inconfutabili giustificazioni delle discordanze tra numero di votanti e schede scrutinate (votate). Violazione del principio di pubblicità e trasparenza delle operazioni elettorali. Eccesso di potere per macroscopica genericità, illogicità ed insufficienza della motivazione.
Assume parte ricorrente che vi sarebbe una discordanza tra votanti e schede votate (sei in più in tutto e precisamente cinque in più il 23 agosto e uno in più il 26 agosto); le argomentazioni fornite dalla commissione elettorale sul ricorso dei ricorrenti sarebbero erronee; la Commissione avrebbe “derubricato” il vizio della scheda ballerina a una mera violazione di regole formali ([#OMISSIS#]: irregolarità), inidonea ad inficiare i risultati delle operazioni elettorali; la prova di resistenza sarebbe del tutto irrilevante nel caso in esame;
C. Vizi propri della decisione della commissione elettorale.
C.1. Conflitto di interessi del prof. Di [#OMISSIS#]. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6-bis l. n. 241/1990, 51 c.p.c. e 7 d.p.r. n. 62/2013.
Il prof. Di [#OMISSIS#], in quanto decano presidente di diritto della Commissione elettorale – ex art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento elettorale -, non avrebbe potuto presiedere la Commissione elettorale, per decidere sul ricorso elettorale presentato dai ricorrenti alla commissione elettorale, per evidente conflitto di interessi, essendo controinteressato costituito nel presente giudizio.
C.2. Illegittima composizione della commissione elettorale.
Anche la nomina dei restanti quattro componenti della Commissione elettorale avrebbe inficiato la legittimità della decisione della Commissione elettorale. Gli stessi sono stati nominati (tre su proposta del medesimo prof. Di [#OMISSIS#]) dal Senato accademico, nella seduta dell’8 luglio 2019, nomina che dovrebbe considerarsi nulla, perché adottata in seduta presieduta dal decano stesso, senza poteri e in conflitto di interessi e partecipata dai vicedirettori di dipartimento e da un decano di dipartimento, anch’essi senza poteri e i primi essi stessi in conflitto di interessi.
C.3. Difetto di contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 cost. e 1, comma 1, e 10 l. n. 241/1990.
La decisione della Commissione elettorale risulterebbe inficiata inoltre da un evidente difetto di contraddittorio, non essendo state mai ostese ai ricorrenti le controdeduzioni pervenute dai soggetti ritenuti controinteressati dalla medesima Commissione.
C.4. Errata declaratoria di inammissibilità del ricorso per asserito difetto di legittimazione ed interesse.
La ritenuta inammissibilità del ricorso alla Commissione elettorale, per asserito difetto di legittimazione e di interesse, contrasterebbe con l’art. 6, comma 2, ultima parte, del Regolamento elettorale di Ateneo, che consentirebbe a tutti gli interessati all’elezione, e quindi anche a chi vi partecipa in quanto elettore, il ricorso alla Commissione avverso lo svolgimento delle elezioni.
Parte ricorrente ha, inoltre, sostenuto l’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti censurata con il ricorso introduttivo.
10. In data 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno presentato memoria ex art. 73 c.p.a.., sollevando altresì l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione del Codacons.
Anche l’Università e il controinteressato prof. Di [#OMISSIS#] hanno sollevato tale eccezione con le memorie, nelle more, prodotte.
Gli intervenienti ad opponendum e il controinteressato prof. Priolo hanno, anch’essi, presentato memorie.
In data 24 dicembre 2019 i ricorrenti hanno prodotto memoria di replica. Hanno chiesto, inoltre, la cancellazione di frasi ritenute offensive contenute nell’indicato scritto difensivo del 16 dicembre 2019.
In data 3 gennaio 2020 il Codacons ha depositato memoria di replica.
11. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2020 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Viene sostenuto che i ricorrenti configurano il loro effettivo e reale interesse ad agire in “quello di partecipare ad operazioni di voto che consentano l’esercizio pieno del proprio diritto di voto” e che “la pienezza del diritto di voto degli elettori, nel caso di specie, è pregiudicata dalle invalidità (sotto dedotte) degli atti, in questa sede impugnati, che stanno conducendo gli elettori medesimi al primo turno di voto …”; ne conseguirebbe che la natura della situazione giuridica fatta valere in giudizio sarebbe ben diversa dalla mera rivendicazione del diritto di elettorato attivo, afferendo alla pienezza e alla validità del diritto di voto dei ricorrenti, dimodoché la giurisdizione apparterrebbe al Giudice Ordinario.
1.1. L’eccezione non è fondata.
Il presente ricorso pertiene, comunque, alla materia dell’elettorato attivo per la carica di rettore dell’Università degli studi di Catania, ritenendo i ricorrenti che gli atti impugnati – in quanto asseritamente nulli o comunque illegittimi – pregiudicherebbero il loro pieno e legittimo esercizio del diritto di voto e, dunque, inciderebbero sul loro stato giuridico di professori universitari, di guisa che la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.
Condivisibilmente, la giurisprudenza ha affermato che “la materia dell’elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del disposto di cui all’art. 3 D.lgs. 30 marzo 20