TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2017, n. 510

Procedura concorsuale Dirigente-Commissione esaminatrice-Valutazione-Criteri-Requisiti ammissione postumi-Illegittimità

Data Documento: 2017-07-20
Area: Giurisprudenza
Massima

In una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore generale di un ateneo, l’individuazione di “linee guida”, da parte della commissione esaminatrice, in un momento successivo alla acquisizione delle domande di partecipazione, costituisce  illegittima integrazione dei requisiti previsti dal bando, poiché potenzialmente in grado di incidere sulla platea di soggetti da preselezionare in vista del colloquio, ed è onere dell’amministrazione, che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso, indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa, i requisiti di ammissione, essendole, al contrario, inibito procedere all’integrazione “ex post” dei predetti requisiti (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3779)

Contenuto sentenza

N. 00510/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01056/2017 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Maggio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Scordia, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 13;
contro
Universita’ degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bellantoni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Scuderi, Giovanni Mandolfo, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Scuderi in Catania, via [#OMISSIS#] 37; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– dei n. 4 verbali delle n. 4 sedute dell’11 maggio 2017, del 12 maggio 2017, del 20 maggio 2017 ore 10:00 e ss. e del 20 maggio 2017 ore 11:00 e ss. della commissione esaminatrice di esperti, nominata ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’avviso pubblico prot. 31288, affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Catania n. 238 dal 21 marzo 2017 al 19 aprile 2017, in relazione alla “selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto…, ai fini del conferimento, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, dell’incarico di Direttore generale dell’Ateneo”, nella parte in cui (verbale della prima seduta dell’11 maggio 2017, pag. 2 in fine) ha, surrettiziamente, “dedotto” dai requisiti richiesti (ma ha, in realtà, introdotto ex novo) alcune c.d. “linee guida per le proprie valutazioni” ([#OMISSIS#], ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale e, dunque, di selezione o criteri di valutazione postumi), quali: “ a) significatività della durata degli incarichi dirigenziali apicali, intesa, come expertise (esperienza, n.d.r.) ulteriore rispetto all’esperienza quinquennale nella funzione dirigenziale richiesta quale requisito per l’accesso alla procedura di selezione; b) considerazione della significatività degli incarichi svolti, in ragione della complessità e della tipologia delle strutture presso le quali i medesimi sono stati espletati, ritenendo auspicabile che le persone eligibili abbiano coperto posizioni apicali di responsabilità gestionale, tali cioè da permettere una valutazione “sistemica” dell’amministrazione”; nella parte in cui, implicitamente, non ha ammesso al colloquio il dott. Maggio; nella parte relativa allo svolgimento dei colloqui dei candidati ammessi ed alle sue modalità; nella parte in cui ha espresso i giudizi finali (non conosciuti ad eccezione dello pseudo-giudizio sul dott. Bellantoni) sui 4 candidati ammessi al colloquio; nella parte in cui ha giudicato il dott. Bellantoni “il candidato che meglio risponde ai requisiti indicati”, alla luce anche dei sopra indicati requisiti o criteri postumi;
– del provvedimento (implicito) di non ammissione al colloquio del dott. [#OMISSIS#] Maggio, nella procedura di cui sopra;
– dei giudizi finali (non conosciuti ad eccezione del giudizio sul dott. Bellantoni), espressi dalla commissione esaminatrice di esperti, all’esito dei colloqui del 20 maggio 2017, sui quattro candidati ammessi;
– dell’atto conclusivo della procedura selettiva in parola, con il quale è stato individuato il candidato dott. [#OMISSIS#] Bellantoni, quale candidato avente il profilo più corrispondente alla professionalità ricercata di direttore generale dell’Università degli studi di Catania;
– della proposta del Rettore di nomina del dott. [#OMISSIS#] Bellantoni, quale direttore generale dell’Università degli studi di Catania;
– del parere (non conosciuto), reso nell’adunanza del 24 maggio 2017, del Senato accademico dell’Università degli studi di Catania sulla proposta rettorale di nomina del dott. [#OMISSIS#] Bellantoni, quale direttore generale dell’Università degli studi di Catania;
– della deliberazione, resa nell’adunanza del 29 maggio 2017, del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Catania, con la quale è stato nominato il dott. [#OMISSIS#] Bellantoni, quale direttore generale dell’Università degli studi di Catania;
– del contratto di lavoro (non conosciuto) a tempo determinato eventualmente già stipulato tra l’Università degli studi di Catania ed il dott. [#OMISSIS#] Bellantoni;
– della nota prot. 55697 del 23 maggio 2017, con la quale il responsabile del procedimento, dott.ssa [#OMISSIS#] Vagnoni, accoglieva l’accesso informale agli atti del procedimento, ma ne differiva poi, in base a successiva interpretazione autentica, sine die l’esercizio;
– della nota prot. 56443 del 24 maggio 2017, con la quale il responsabile del procedimento, dott.ssa [#OMISSIS#] Vagnoni, differiva sine die ed ab origine l’accesso informale accolto;
– della nota prot. 62742 del 07 giugno 2017, con la quale il responsabile del procedimento, dott.ssa [#OMISSIS#] Vagnoni, rinviava l’accesso alle domande di partecipazione ed ai curricula dei candidati ammessi al colloquio, di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore generale, all’assenso dei controinteressati; denegava immotivatamente l’accesso ai verbali della Commissione, proprio nella parte in cui contengono i “giudizi sintetici” attribuiti ai candidati, ed in particolare quelli attribuiti ai candidati ammessi al colloquio; denegava immotivatamente, altresì, l’accesso al verbale, nonché al deliberato, agli atti istruttori e ad ogni allegato agli stessi, del Senato accademico, reso nell’adunanza del 24 maggio 2017, contenente il prescritto parere sulla proposta del Rettore di nomina del direttore generale; denegava immotivatamente l’accesso agli atti istruttori e ad ogni allegato al verbale del Consiglio di amministrazione, reso nell’adunanza del 29 maggio 2017, contenente la nomina del direttore generale; denegava immotivatamente l’accesso al successivo contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale del direttore generale nominato;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per l’accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.
e, segnatamente:
1) alle domande di partecipazione ed ai curricula dei candidati ammessi al colloquio, di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore generale;
2) ai verbali della Commissione nella parte in cui contengono i “giudizi sintetici” attribuiti ai candidati, ed in particolare quelli attribuiti ai candidati ammessi al colloquio;
3) al verbale, nonché al deliberato, agli atti istruttori e ad ogni allegato agli stessi, del Senato accademico, contenente il prescritto parere sulla proposta del Rettore di nomina del direttore generale;
4) agli atti istruttori e ad ogni allegato al verbale del Consiglio di amministrazione, contenente la nomina del direttore generale;
5) al successivo contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale del direttore generale nominato, ove già stipulato. null null
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bellantoni [#OMISSIS#] il 1772017:
declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previo accoglimento della d0manda cautelare, – dei n. 4 verbali delle n. 4 sedute dell’11 maggio 2017, del 12 maggio 2017, del 20 maggio 2017 ore 10:00 e ss. e del 20 maggio 2017 ore 11:00 e ss.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Catania e di [#OMISSIS#] Bellantoni;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con riferimento al proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, disciplinato dall’art. 41 cpc, l’art. 367 cpc prevede che il giudice davanti a cui pende la causa “sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”.
Il Collegio ritiene il proposto ricorso per regolamento di giurisdizione manifestamente infondato, non avendo alcuna attinenza con la fattispecie in esame le disposizioni, invocate a tal fine dal controinteressato, relative alla nomina di dirigenti in ambito sanitario, che avvengono previa individuazione di alcuni nominativi da sottoporre poi al Direttore Generale, perché trattasi di disposizioni che hanno specificamente previsto tale procedura e preselezione, ferma restando la natura fiduciaria della nomina, e la conseguente pacifica giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.
Ma nel caso in esame, non soltanto la procedura de qua ha avuto, come si chiarisce di seguito, una gestione e conclusione completamente diversa, ma, per il tipo di impostazione che è stata data dall’Amministrazione, non si tratta più di una mera nomina fiduciaria, perché, al di là di quelle che fossero le intenzioni di chi ha voluto realizzare tale procedura, il modo in cui si è poi obiettivata non consente di aderire alla tesi che trattasi della normale nomina (da parte del Rettore) del direttore.
Infatti, l’avviso pubblico per la nomina in questione ha in modo molto chiaro resa nota l’indizione di “una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Catania, ai fini del conferimento, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, dell’incarico di Direttore generale dell’Ateneo”. E l’art. 11 dello Statuto, al comma 4, si limita a prevedere che “l’incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali”. Proposta, quella da effettuarsi da parte del Rettore, del tutto compatibile con la scelta da effettuarsi da parte della nominata commissione. E l’art. 13 del regolamento di ateneo prevede che “l’individuazione avviene nell’ambito di una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico”.
Il fatto che l’art. 5 dell’avviso pubblico abbia anche previsto che “il Rettore…valuterà i candidati…avvalendosi di una commissione di esperti dallo stesso individuata e presieduta….”, non vuol dire nulla di più di ciò che la formulazione testuale impone di ritenere per dare un senso alla procedura, e cioè che il Rettore abbia di fatto rimesso alla suddetta commissione la scelta del soggetto da nominare, previa ulteriore preselezione da parte della stessa commissione, al fine di snellire la procedura e operare cioè una sorta di scrematura, “delle candidature che, sulla base del curriculum, risulteranno più rispondenti all’incarico da conferire”.
Diversamente ritenendo, dovrebbe ipotizzarsi che il Rettore, anziché scegliere direttamente il Direttore, come pure avrebbe potuto fare, abbia voluto procurarsi la copertura di una commissione di esperti, non assumendosi così alcuna responsabilità. Semmai, la circostanza che più di un membro di quella commissione non sembra essere in possesso di qualificazione utile a consentire di ritenerlo un “esperto” al fine della procedura in esame, sembra concretizzare il lamentato eccesso di potere per sviamento.
E la prova del fatto che si è trattato di una vera e propria selezione concorsuale (ai fini della giurisdizione, non c’è alcuna differenza tra “concorso” vero e proprio e “selezione pubblica”) è costituita dalla dirimente circostanza che la commissione in questione non si è limitata, previa la descritta scrematura, a una semplice individuazione di più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, al fine di consentire poi al Rettore di scegliere tra essi il soggetto più idoneo, come appunto avviene in materia di nomine in ambito sanitario, perché nella seduta finale del 20.05.2017, invece, “La commissione, sulla base della valutazione dei titoli e dei colloqui, unanime ritiene il dott. [#OMISSIS#] Bellantoni il candidato che meglio risponde ai requisiti indicati”.
Pertanto, in relazione alla natura di vera e propria selezione pubblica della procedura in esame, si radica la giurisdizione di questo Tribunale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2012 n. 8522; Cons. St., sez. IV, 15.03.2017 n. 1176).
In relazione a tale natura della selezione, e dei conseguenti obblighi individuabili in capo alla commissione esaminatrice, il ricorso appare fondato, considerato che:
– la commissione de qua è da ritenere una vera e propria commissione di esame, con poteri decisori autonomi, e soggetta agli obblighi di legge previsti in materia di procedure concorsuali (ragione per la quale essa risulta peraltro illegittimamente formata, e anche tale circostanza appare concretizzare il lamentato eccesso di potere per sviamento), compreso l’obbligo di pubblicizzare le date dei colloqui (del cui avvenuto adempimento non è stata data prova);
– conseguentemente, sussiste il lamentato difetto di motivazione sulla mancata ammissione del ricorrente al colloquio, visto che non sono in alcun modo percepibili le ragioni per le quali la commissione – nella comparazione con gli altri concorrenti – ha ritenuto di escluderlo;
– le “linee guida” individuate dalla commissione dopo l’acquisizione delle domande di partecipazione, e in applicazione delle quali la commissione ha verosimilmente non ammesso il ricorrente al colloquio, si rivelano una illegittima integrazione dei requisiti previsti dal bando, poiché potenzialmente in grado di incidere sulla platea di soggetti da preselezionare in vista del colloquio, ed è onere dell’Amministrazione, che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso, indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa, i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere all’integrazione “ex post” dei predetti requisiti (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 29/07/2008 n. 3779);
– peraltro, proprio l’applicazione del criterio integrativo della “significatività degli incarichi svolti, in ragione della complessità e della tipologia delle strutture presso le quali i medesimi sono stati espletati”, rende non comprensibile la non ammissione al colloquio del ricorrente, sia in relazione al fatto che il ricorrente è stato Direttore Generale proprio dell’Università di Catania, classificata tra le “mega” Università, e sia in relazione alla circostanza che il soggetto nominato vincitore della procedura in esame, dr. Bellantoni, è stato Direttore Generale dell’Università di Milano Bicocca, classificata invece tra le Università (solo) “grandi”, inferiore a quella di Catania, tra l’altro, per bilancio, numero di dipendenti, di docenti e di studenti;
– di conseguenza, sembra sussistere la lamentata disparità di trattamento, sia con riferimento al dr. Portoghese che al dr. Bellantoni.
Oltretutto, non può essere ignorato il fatto che, dopo la sentenza con cui nel 2016 il Tribunale di Catania ha riconosciuto illegittima la revoca del suo incarico di Direttore Generale disposta dal precedente Rettore, il ricorrente ha confermato all’Amministrazione la proposta transattiva presentata poco prima dell’avvio della procedura concorsuale, che in sede concorsuale avrebbe reso necessaria, visto il consistente risparmio di spesa prospettato all’Amministrazione, un suo esame, visto che il ricorrente è in possesso dei requisiti speciali previsti dal bando.
Quanto alla circostanza, invocata nel ricorso incidentale, dell’esistenza del procedimento penale a carico del ricorrente, il Collegio rileva che essa è già stata valutata dalla commissione nel verbale di valutazione dell’11.05.2017, tant’è che dell’esistenza di quel procedimento penale dà atto esplicitamente, per cui evidentemente l’ha già valutata come non ostativa alla partecipazione alla selezione; perché se così non fosse stato, una decisione così importante avrebbe dovuto essere verbalizzata. Con la conseguenza che questo Giudice non può certo sostituirsi alla commissione nel valutare l’importanza di quel procedimento.
In conclusione, rilevata la sussistenza della gravità e irreparabilità del pregiudizio, in relazione alla natura dell’incarico e delle funzioni da svolgere, il Collegio ritiene che la misura cautelare richiesta possa essere concessa, limitatamente alla ammissione con riserva del ricorrente al colloquio, e del rifacimento – entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza – di tutti i colloqui, del cui espletamento dovrà essere garantita una adeguata previa pubblicizzazione, anche con l’inserimento di avvisi sul sito web dell’Università.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, accoglie, nei soli termini di cui in motivazione, l’istanza cautelare, e per l’effetto ordina gli adempimenti di cui in motivazione, nei termini assegnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.02.2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/07/2017