TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 826

Accesso a numero programmato corsi di laurea delle professioni sanitarie-Posti disponibili-Soglia minima richiesta

Data Documento: 2018-04-23
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la graduatoria laddove l’ateneo preveda l’ammissione ai corsi dei soli studenti che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio  anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
 

Contenuto sentenza

N. 00826/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2017, proposto da Zirilli [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Fossari, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Istituto Sacro Cuore 22;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina 149;
per l’annullamento
della graduatoria degli ammessi al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni ai sensi del Decreto Ministeriale n. 948 dello 01/12/2016 attuativo del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, graduatoria redatta dalla Università degli Studi di Messina e pubblicata sulla pagina web della medesima Università il 5 giugno 2017 e del Bando prot. n. 0028377 del 19/04/2017, emesso dalla Università degli Studi di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, avendo chiesto di partecipare alla prova per la ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale n. 948 dello 01/12/2016 (attuativo del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e del Decreto Ministeriale 30), è stata ammessa dall’Università degli studi di Messina al test preliminare che si è tenuto presso la medesima Università il 25 ed il 26 maggio 2017.
Il Bando emesso dall’Università di Messina per regolamentare la partecipazione prevedeva che tra coloro che hanno partecipato al test preliminare di accesso sono ammessi a partecipare alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi (cfr. art. 5, comma 6, del Bando);
All’esito della prova preliminare è stata redatta la relativa graduatoria pubblicata sul sito web dell’Università in data 5 giugno 2017.
Con tale graduatoria l’Università di Messina ha ammesso a partecipare al corso di formazione prima solo 104 candidati, successivamente ridotti a 102 sebbene la normativa prevedesse la partecipazione di almeno 320 candidati (il doppio del numero dei posti disponibili che nel caso della scuola primaria era di 160 posti) e alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 19,5/30. Conseguentemente, la stessa si è classificata in graduatoria alla posizione 183 e non è stata ammessa al percorso di formazione.
Della suddetta graduatoria la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, censurandola sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
La ricorrente assume in particolare che la succitata previsione del bando sul numero degli ammessi alla partecipazione delle prove scritte avrebbe dovuto prevalere su quella (contenuta nella medesima disposizione) secondo cui possono essere ammessi a partecipare al percorso di formazione de quo i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 (sebbene la soglia di sufficienza sia di 18/30).
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Messina e il M.I.U.R. chiedendo che il ricorso sia rigettato.
La Sezione, con ordinanza del 22/09/2017 n. 634, in accoglimento della domanda cautelare, ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte suppletive.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018, il procuratore di parte ricorrente, stante l’esito delle prove e la avvenuta immatricolazione della ricorrente al corso di formazione per cui è causa, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della resistente Amministrazione alle spese del giudizio; l’Avvocato dello Stato ha chiesto la compensazione delle spese; indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente darsi atto della tardività dei documenti depositati dalla ricorrente in data 17 gennaio 2018 e dalla resistente Università in data 3 gennaio 2018, quindi, oltre il termine prescritto dall’art. 73, co. 1, c.p.a. per la produzione di tali atti: del contenuto degli stessi, pertanto, il Collegio non terrà conto ai fini della decisione.
Come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente, e confermato dalla difesa erariale, risulta ad entrambe le parti lo svolgimento delle prove e la avvenuta immatricolazione della ricorrente al corso di formazione oggetto del presente giudizio.
Non può, tuttavia, dichiararsi, come richiesto dalla parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere, atteso che l’immatricolazione della ricorrente al corso non è espressione di un rinnovato apprezzamento della sua situazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2014, n. 4164; sez. III, 19 dicembre 2014, n. 6174; sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 596; sez. IV, 14 marzo 2016, n. 991) ma è puramente esecutiva dell’ordinanza cautelare propulsiva adottata dal questo T.a.r. e tale da non sopravvivere, dunque, alla decisione conclusiva del giudizio. Ciò in forza dei noti principi in tema di automatica caducazione delle misure cautelari di questo tipo in virtù dell’assorbimento della pronuncia cautelare, quale ne sia il contenuto, in quella che definisce il merito della domanda cui accede, attesa la natura accessoria, interinale e continente della tutela cautelare medesima (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860, con richiami ad Ad. Plen. n. 6 del 1978, n. 17 del 1984, n. 3 del 2003; sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2695).
Passando al merito del ricorso in epigrafe, il Collegio ritiene di condividere i principi di recente affermati in analoghe controversie dalla terza Sezione del T.a.r. Lazio, sede di Roma, che, con le sentenze nn. 8815 e 8816 del 2017 ha dichiarato la illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
Nelle suddette pronunzie – pur ribadendosi la legittimità “dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. numero chiuso” e dello “svolgimento di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame, a fronte di un eccessivo numero di aspiranti, restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295)” – è stato statuito che:
a) nella logica della selezione preliminare in questione “l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi (…)”. “Se infatti risulta senz’altro possibile, al termine delle prove concorsuali, l’incompleta copertura dei posti, per insufficiente preparazione dei concorrenti, non altrettanto può dirsi per la fase preselettiva, in cui dovrebbe soltanto operarsi una prima “scrematura” dei partecipanti”;
b) “ (…) sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonché la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione”.
c) “Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati”.
Facendo applicazione dei suesposti principi, dai quali non v’è motivo di discostarsi, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbita ogni altra censura, deve dichiararsi l’illegittimità della graduatoria impugnata nella parte in cui ha previsto l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
Le spese possono compensarsi in ragione della natura della controversia e degli interessi a questa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 23/04/2018