N. 02741/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03052/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Bella, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferrara C.F. FRRCML73E02C351N, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia, 196;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina 142;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Lo Duca, C.F. LDCBVN76D07G273E, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano, 85;
per l’annullamento
– del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania, per la gestione amministrativa del personale, settore reclutamento studenti, del 09 ottobre 2014, con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti della selezione ed è stato nominato il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per lo svolgimento dell’attività di ricerca didattica integrativa e di servizio agli studenti ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) legge 240/2010;
– dei verbali della commissione di esami;
– della relazione riassuntiva della commissione di esami del 3 ottobre 2014;
di ogni altro atto presupposto, collegato e/o connesso alla procedura concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali il controinteressato è stato nominato ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/12, struttura didattica Dipartimento di Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali dell’Università di Catania.
In particolare, al dott. [#OMISSIS#] è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 88,2, di cui 22,6 per i titoli e 65,6 per le pubblicazioni. La ricorrente si è collocata al secondo posto, con 71,3 punti, e ha proposto ricorso facendo valere i seguenti vizi.
Le venti pubblicazioni collettanee presentate dal dr. [#OMISSIS#] sono state valutate dai commissari senza aver stabilito analiticamente il suo apporto individuale.
La commissione giudicatrice non ha fatto alcuna valutazione comparativa tenendo conto dell’originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica e del rigore metodologico, perchè la Commissione si è discostata dai parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Nel giudicare le pubblicazioni dei candidati i commissari, oltre ad adottare dei criteri per l’attribuzione dei punteggi (numero minimo di pagine su riviste internazionali) in contrasto con le prescrizioni di legge, non avrebbero espresso alcun motivato giudizio analitico sulla produzione scientifica dei partecipanti, sia in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico che di rilevanza delle pubblicazioni con il settore concorsuale. La mera presenza su una rivista internazionale non può essere elevata a unico o principale criterio di valutazione, perchè le pubblicazioni scientifiche vanno apprezzate anzitutto per la loro originalità e innovatività.
All’art. 7 il bando prevedeva che nel valutare le pubblicazioni la commissione si sarebbe avvalsa “anche dei seguenti indici: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) impact factor totale; impact factor medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (…)”. Invece i commissari si sono limitati a evidenziare (nel verbale n. 3 del 03.10.2014) che “relativamente alla valutazione delle 20 pubblicazioni presentate dai candidati considerando l’impact factor totale, l’impact factor medio per pubblicazioni, l’H-index su Scopus e Web of Science, il candidato migliore è risultato sempre il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”. Tali affermazioni “non sono però idonee a rappresentare alcun motivato giudizio comparativo, atteso che la commissione è ricorsa in giudizi qualitativi affidati a tralatizie espressioni (migliore ecc.), che non permettono di comprendere l’iter dell’apprezzamento compiuto dai commissari nel valutare il numero delle citazioni, l’impact factor e gli ulteriori indicatori previsti nel bando anche con riguardo agli altri candidati”.
Il confronto con i punteggi previsti per ciascuna delle categorie dimostrerebbe che “i Professori hanno inteso attribuire, senza alcuna logica, maggiore peso all’attività didattica, a scapito di altri titoli di pari o superiore livello, avvantaggiando il candidato vincitore”. Mentre invece per l’attività di formazione o di ricerca presso istituti qualificati italiani o stranieri è stato previsto un punteggio massimo di 5 punti, per la partecipazione, direzione e coordinamento dei 4 punti, e per l’abilitazione a professore di II fascia 2 punti.
Pur avendo indicato nel proprio curriculum e prodotto la documentazione comprovante l’attività di ricerca svolta presso il Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia dal 2003 al 2007, la ricorrente non ha avuto assegnato alcun punteggio dalla commissione, che invece alla candidata [#OMISSIS#] ha assegnato 2 punti per la stessa l’attività di ricerca. Alla dott.ssa Bella su cinque anni (2006-2008 / 2010-2013) di assegno di ricerca, indicati nel curriculum, la commissione ne ha considerati solo quattro, assegnando punti 2,4 (0,6 per ogni anno di assegno) in luogo dei 3, mentre se la commissione avesse correttamente valutato i suoi titoli la ricorrente avrebbe il punteggio massimo (punti 30).
Alla pubblica udienza del 20.10.2016 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, nei termini di seguito precisati.
1) Pur essendo infondata la censura relativa al fatto che diverse pubblicazioni risultano realizzate insieme ad alcuni commissari, perché tale circostanza non è solitamente ritenuta concretizzante causa di incompatibilità, ha ragione il ricorrente a lamentarsi del fatto che le venti pubblicazioni collettanee presentate dal dr. [#OMISSIS#] sono state valutate dai commissari senza aver stabilito analiticamente il suo apporto individuale. Né può essere utilizzato quale valido criterio quello dell’ordine in cui l’autore di una pubblicazione collettanea è citato nella pubblicazione stessa, perché è ovvio che tale criterio non fornisce alcuna garanzia del livello qualitativo e quantitativo di partecipazione del singolo alla stesura dell’opera.
È questa la ragione per la quale in giurisprudenza si trova comunemente affermata, con argomentazioni che il Collegio condivide, l’invalidità del giudizio finale, emesso anche sulla base di lavori riconducibili a più autori, senza specificazione delle parti specificamente attribuibili a ciascuno di essi, come prescritto formalmente dall’art. 4, comma 2, lettera b) del DPR n. 117/2000 (poi semplicemente ripreso dall’art. 16 della L. 30.12.2010 n. 240, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale).
La citata disposizione del DPR n. 117/2000, infatti, detta una serie di criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei curricula dei concorrenti, elevando a specifico fattore di apprezzamento “l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione”. Per l’evidente esigenza di indirizzare tale apprezzamento sulle effettive qualità del singolo studioso, che abbia offerto un proprio contributo di ricerca e di elaborazione culturale alla disciplina di riferimento, la disposizione richiede che – nelle pubblicazioni a più firme – detto apporto sia non semplicemente determinabile sulla base di opinabili o ipotetiche ricostruzioni della Commissione, ma “analiticamente determinato” (nella stessa pubblicazione, con parole chiare e precise, in genere con la specifica indicazione dei capitoli riconducibili a ciascuno degli autori), con conseguente non valutabilità, in sede concorsuale, delle pubblicazioni in cui non sia precisato l’apporto individuale di ogni coautore (cfr. Cons. St., VI, 29 gennaio 2013 n. 536).
2) Ancora per quanto riguarda le pubblicazioni, appare censurabile anche il criterio adottato del numero minimo di pagine su riviste internazionali, perché in effetti la mera presenza su una rivista internazionale non può essere considerato l’unico o principale criterio di valutazione, considerato che le pubblicazioni scientifiche vanno apprezzate anzitutto per la loro originalità e innovatività, potendo e dovendo essere operata una distinzione tra una pubblicazione e l’altra. Infatti, una pubblicazione può ad esempio essere meramente compilativa e un’altra caratterizzarsi, appunto, per originalità e innovatività, e la necessità di una siffatta autonoma valutazione da parte della commissione non viene meno per il solo fatto che la pubblicazione su riviste internazionali avviene solo previo esame di esperti del settore indipendenti.
E pertanto la commissione avrebbe dovuto esprimere un motivato giudizio analitico sulla produzione scientifica dei partecipanti, sia in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico che di rilevanza delle pubblicazioni con il settore concorsuale (cfr. Cons. St., sez. VI, 20/02/2014 n. 838, per la precisazione che il mero fatto estrinseco della diffusione di una pubblicazione in ambito scientifico non è elemento sufficiente per riconoscere all’opera una dignità ed originalità scientifica tale da sorreggere, di per sé, un giudizio di idoneità a professore associato).
La necessità di effettuare una nuova valutazione di tutte le pubblicazioni del dr. [#OMISSIS#] concretizza rende infondata l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere da egli sollevata, perché alle sue pubblicazioni la commissione ha complessivamente attribuito un punteggio di 65,6, su un totale di 88,2 punti complessivamente attribuiti, mentre la differenza finale tra il dr. [#OMISSIS#] e la ricorrente, che ha invece ottenuto 71,3 punti, è di soli 16,9 punti; in sostanza, tale divario potrebbe in astratto essere colmato da una valutazione delle pubblicazioni del dr. [#OMISSIS#] che, in osservanza del criterio sopra indicato, giungesse ad escluderne alcune.
3) Anche per quanto riguarda la valutazione combinata degli “indici” di cui all’art. 7 del bando, il limitarsi a dire che “il candidato migliore è risultato sempre il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” non consente certo di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione per giungere a siffatta conclusione, palesare il quale era l’unico modo per soddisfare l’obbligo di motivazione normativamente sancito.
4) È fondato anche il motivo di ricorso relativo al maggior punteggio previsto per l’attività didattica, perché anche se la selezione pubblica in esame era volta alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività, oltre che di ricerca, anche “di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, per il regime di tempo definito nel regolamento di ateneo per l’attività didattica sono previste solo 60 ore, a fronte di un impegno annuo complessivo di 200 ore.
5) Quanto all’attività prestata dalla ricorrente presso il Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia, tale titolo non è stato valutato anche al controinteressato, perché la commissione ha ritenuto più qualificata l’attività di formazione svolta presso l’Università o in qualità di assegnista o contrattista. E in ogni caso, l’eventuale valutazione di tale titolo favorirebbe il controinteressato, che aveva ottenuto, per la categoria in considerazione, il punteggio complessivo di 3,4, mentre la ricorrente, che aveva già ricevuto un punteggio di 4,9 su 5 punti disponibili, potrebbe incrementare il punteggio relativo alla categoria solo di 0,1.
In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sopra precisati, e i provvedimenti impugnati vanno pertanto annullati, con l’obbligo per l’Amministrazione di procedere – entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, e incaricando a tal fine una diversa commissione – a una nuova valutazione dei titoli della ricorrente e del controinteressato, in conformità dei criteri sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, e ordina gli adempimenti sopra indicati.
Condanna l’Università e il controinteressato, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere
Pubblicato il 26/10/2016