TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 maggio 2016, n. 1463

Ammissione al corso di laurea in scienze della formazione-Questione processuale-Ne bis in idem

Data Documento: 2016-05-27
Area: Giurisprudenza
Massima

In ossequio al canone sostanziale del ne bis in idem, è inammissibile il ricorso che rechi la riproposizione di una medesima domanda giudiziale già esaminata e decisa dal giudice  (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 3558).

Contenuto sentenza

N. 01463/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Messina, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42/a; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in via Vecchia Ognina, 149; 
Cineca, in persona del suo rappresentante legale, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
-della mancata ammissione al corso di laurea in professioni sanitarie (fisioterapia) a.a. 2015/2016;
-del decreto ministeriale n. 465/15;
-del decreto ministeriale n. 463/15;
-dei decreti rettorali n. 2113/15, n. 1496/15, n. 2590/15, n. 2239/15;
-degli atti di pubblicazione dei punteggi dell’11-9-15;
-della graduatoria provvisoria dell’11-9-15, nonché di quella definitiva del 23-9-2015;
-dei verbali delle Commissioni di concorso;
nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO il ricorso indicato in epigrafe (depositato presso questo TAR il 29 aprile 2016 a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 21 gennaio 2016) con il quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento della procedura per l’ammissione al corso di laurea in professioni sanitarie (fisioterapia) anno accademico 2015/2016 dell’Università degli Studi di Catania, nella parte in cui vi risulta collocato in posizione non utile (al posto 1297 a fronte di un numero di 31 ammessi), deducendo una serie di censure – di natura procedimentale e formale – relative, sostanzialmente, alle concrete modalità di espletamento della prova scritta, per quel che concerne, in particolare, la fase di svolgimento e consegna degli elaborati.
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione che ha eccepito plurimi profili d’inammissibilità (violazione del principio del ne bis in idem, mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, carenza d’interesse) e ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO che identico ricorso recante n.r.g. 2388/2015 già proposto dal medesimo ricorrente (con il patrocinio del medesimo difensore) è stato definito con sentenza n.145 del 18 gennaio 2016 di questa Sezione;
RITENUTO, quindi, che in ragione dell’identità, rispetto al precedente giudizio, delle parti in causa e degli elementi identificativi e costitutivi dell’azione volta all’annullamento della medesima procedura concorsuale e in ossequio al canone sostanziale del ne bis in idem, il ricorso è inammissibile poiché recante, appunto, la riproposizione di una medesima domanda giudiziale già esaminata e decisa da questa Sezione (cfr. Cons. Stato sez. VI, 3 luglio 2013, n. 3553 e 18 marzo 2008, n. 1153) e che le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente che liquida nella somma complessiva di € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)