Cessazione materia del contendere
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 28 aprile 2017, n. 901
Accesso atti-Rigetto
N. 00901/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02426/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Briguglio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Consoli in Catania, via Modena N. 20;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Portelli [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del rigetto delle istanze di accesso agli atti depositate dal ricorrente il 03.10.2016 e 26.10.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l’annullamento del rigetto delle istanze di accesso agli atti da lui presentate il 03.10.2016 e 26.10.2016.
All’udienza camerale del 20.04.2017 il legale del ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in relazione all’avvenuta consegna dei documenti richiesti, e la compensazione delle spese.
Il Collegio non può che aderire alla richiesta, compensando le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 28/04/2017